Acquisti intracomunitari: integrazione e doppia registrazione
Momento di effettuazione ex art. 39 DL 331/93, integrazione della fattura del fornitore UE e annotazione entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione
05/08/2026
9 min lettura
In sintesi
L'acquisto intracomunitario è l'acquisizione a titolo oneroso della proprietà di beni spediti o trasportati in Italia da un altro Stato membro, effettuata nell'esercizio di imprese, arti o professioni: l'IVA non è addebitata dal fornitore ma è assolta dall'acquirente italiano, che integra la fattura ricevuta e la annota due volte, nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (artt. 38, 46 e 47 del DL 30 agosto 1993, n. 331).
I tre momenti da tenere distinti sono altrettante regole di calendario. L'operazione si considera effettuata all'inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di provenienza (art. 39, comma 1). La fattura integrata si annota entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente (art. 47, comma 1). Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'acquirente emette in proprio il documento entro il giorno 15 del terzo mese successivo (art. 46, comma 5). La qualificazione dell'operazione e il funzionamento dell'inversione contabile sono trattati nella scheda su acquisti intracomunitari di beni ex art. 38 DL 331/1993.
Quando si applica
Che cosa costituisce acquisto intracomunitario
Costituiscono acquisti intracomunitari «le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto» (art. 38, comma 2). Vi rientrano inoltre l'introduzione in Italia di beni provenienti da altro Stato membro da parte o per conto di un soggetto passivo — anche fra due sedi della stessa impresa — e gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, anche se il cedente non è soggetto d'imposta (art. 38, comma 3). Gli acquisti effettuati da commissionari senza rappresentanza si considerano effettuati in proprio (art. 38, comma 8).
Che cosa non lo costituisce
L'art. 38, comma 5, elenca le esclusioni che nella pratica generano più incertezza:
| Fattispecie esclusa | Riferimento |
|---|---|
| Beni introdotti per perizie, lavorazioni o manipolazioni usuali e poi rispediti al committente nello Stato di provenienza | comma 5, lett. a) |
| Beni introdotti in esecuzione di una cessione ma destinati a essere installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto | comma 5, lett. b) |
| Acquisti, diversi da mezzi di trasporto nuovi e prodotti soggetti ad accisa, effettuati da enti non soggetti passivi, da soggetti con IVA totalmente indetraibile e da produttori agricoli in regime speciale, entro 10.000 € nell'anno solare precedente e fino a che il limite non è superato nell'anno in corso | comma 5, lett. c) |
| Gas immesso in un sistema di gas naturale, energia elettrica, calore o freddo forniti tramite reti | comma 5, lett. c-bis) |
| Acquisti da cedente che beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese | comma 5, lett. d) |
I soggetti sotto la soglia dei 10.000 € possono comunque optare per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione nella dichiarazione annuale, nella dichiarazione di inizio attività o comunque prima di effettuare l'acquisto; l'opzione vincola fino al compimento del biennio successivo all'anno in cui è esercitata (art. 38, comma 6). Prima di ogni operazione occorre inoltre accertare la posizione della controparte: si veda la scheda su verifica della partita IVA e archivio VIES.
Come si applica nella pratica
1. Quando l'operazione si considera effettuata
È la domanda che decide tutto il calendario successivo. L'art. 39 detta quattro regole:
- Regola generale (comma 1): l'acquisto si considera effettuato «all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto» dal territorio dello Stato membro di provenienza. Non rileva la data della fattura del fornitore, né la data di arrivo della merce.
- Effetti traslativi differiti (comma 1): se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, l'operazione si considera effettuata quando tali effetti si producono e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Per i beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili vale la rivendita a terzi o il prelievo del ricevente e, se i beni non sono restituiti prima, la scadenza pattuita e in ogni caso il decorso di un anno dal ricevimento. Queste regole operano a condizione che siano annotati i movimenti nel registro previsto dall'art. 50, comma 5.
- Fattura anticipata (comma 2): se la fattura è emessa prima dell'evento, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, ma limitatamente all'importo fatturato.
- Forniture continuative (comma 3): gli acquisti effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
2. L'integrazione della fattura del fornitore UE
La fattura relativa all'acquisto intracomunitario «deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni» (art. 46, comma 1). Se l'acquisto è senza pagamento dell'imposta, non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta si indica il titolo, con l'eventuale riferimento alla norma unionale o nazionale. L'inversione contabile trova il proprio fondamento nell'art. 17 del DPR 633/1972: si veda la scheda su reverse charge e debitore d'imposta.
3. La doppia registrazione e i termini
| Adempimento | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Annotazione della fattura integrata nel registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/72) | entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente | art. 47, c. 1 |
| Annotazione distinta nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/72), ai fini della detrazione | contestuale, secondo l'ordine di numerazione | art. 47, c. 1 |
| Annotazione del documento emesso in proprio ex art. 46, c. 5 | entro il termine di emissione, con riferimento al mese precedente | art. 47, c. 1 |
| Annotazione nel registro dei corrispettivi in luogo del registro vendite, per i contribuenti dell'art. 22 DPR 633/72 | stessi termini e modalità | art. 47, c. 2 |
| Elenchi riepilogativi | entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento | art. 50, c. 6-bis |
La doppia annotazione rende la stessa imposta a un tempo dovuta e detraibile: l'omissione, pur non generando un debito d'imposta, è sanzionata in via autonoma.
4. Quando la fattura del fornitore non arriva
«Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare» (art. 46, comma 5). Lo stesso comma disciplina l'ipotesi speculare: se la fattura ricevuta indica un corrispettivo inferiore a quello reale, si emette fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
5. Enti non commerciali
Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni dell'art. 4, quarto comma, del DPR 633/1972 non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture integrate, previa progressiva numerazione ed entro gli stessi termini, in un apposito registro (art. 47, comma 3). Presentano poi, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, dalla quale risultano l'ammontare degli acquisti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento; entro lo stesso termine versano l'imposta cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese (art. 49, commi 1 e 2). Per i prodotti soggetti ad accisa acquistati dai soggetti sotto soglia dell'art. 38, comma 5, lettera c), l'imposta è assolta unitamente all'accisa (art. 49, comma 3). Le stesse regole si applicano agli enti che, pur essendo soggetti passivi, effettuano acquisti nell'esercizio dell'attività non commerciale (art. 49, comma 4).
6. Che cosa si rischia
Chi omette gli adempimenti connessi all'inversione contabile previsti dagli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, del DL 331/1993 è punito con la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 €; se l'operazione non risulta dalla contabilità obbligatoria, la sanzione è elevata al 5% dell'imponibile con un minimo di 1.000 € (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Esempi pratici
Esempio 1 — Merce partita dalla Germania il 27 marzo, fattura da 24.000 € ricevuta il 6 aprile
L'operazione si considera effettuata il 27 marzo, giorno di inizio della spedizione (art. 39, comma 1). Alla ricezione la fattura viene numerata e integrata con l'IVA italiana ad aliquota ordinaria del 22% (art. 16, primo comma, del DPR 633/1972), pari a 5.280 € su 24.000 €. Poiché la ricezione avviene ad aprile, l'annotazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti va eseguita entro il 15 maggio, con riferimento al mese di aprile (art. 47, comma 1).
Esempio 2 — Fornitore olandese che non emette la fattura per un acquisto da 9.500 € del 12 maggio
L'operazione è effettuata il 12 maggio. Il fornitore non trasmette alcun documento entro il 31 luglio, cioè entro il secondo mese successivo. L'acquirente italiano emette in unico esemplare la fattura prevista dall'art. 46, comma 1, entro il 15 agosto — giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46, comma 5) — integrandola con l'imposta ad aliquota propria dei beni, e la annota entro il termine di emissione con riferimento al mese di luglio (art. 47, comma 1). Se in ottobre il fornitore invia una fattura di importo superiore a quello autofatturato, si emette fattura integrativa nei termini del medesimo comma 5.
Esempio 3 — Associazione senza partita IVA che supera i 10.000 € di acquisti UE
Un ente non commerciale non soggetto passivo ha effettuato acquisti intracomunitari per 7.200 € nell'anno precedente e per 8.000 € nell'anno in corso; ordina ora attrezzature da un fornitore spagnolo per 4.500 €, superando così il limite di 10.000 € dell'art. 38, comma 5, lettera c). Dichiara all'ufficio, in via telematica e anteriormente all'effettuazione dell'acquisto, di effettuare acquisti intracomunitari soggetti a imposta e ottiene il numero di partita IVA (art. 50, comma 4). Annota poi la fattura integrata nell'apposito registro (art. 47, comma 3), presenta la dichiarazione mensile relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente e versa l'imposta (art. 49, commi 1 e 2).
Errori comuni e come evitarli
- Errore: far coincidere il momento di effettuazione con la data della fattura del fornitore. L'art. 39, comma 1, àncora l'operazione all'inizio del trasporto; la data della fattura rileva solo se anticipata rispetto a quell'evento e limitatamente all'importo fatturato (comma 2). Si evita registrando in anagrafica la data di partenza risultante dal documento di trasporto.
- Errore: attendere indefinitamente la fattura del fornitore UE. Decorso il secondo mese successivo all'effettuazione, il documento va emesso in proprio entro il giorno 15 del terzo mese (art. 46, comma 5). Si evita con un controllo mensile degli ordini ricevuti e non ancora fatturati.
- Errore: annotare la fattura integrata solo nel registro degli acquisti. L'art. 47, comma 1, impone la doppia annotazione e l'omissione è sanzionata da 500 € a 10.000 €, elevabili al 5% dell'imponibile (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997). Si evita usando causali contabili dedicate che generano entrambe le registrazioni.
- Errore: trattare come acquisto intracomunitario l'introduzione di beni per lavorazioni o perizie destinati a tornare al committente estero. Sono operazioni escluse dall'art. 38, comma 5, lettera a), ma vanno annotate nell'apposito registro dell'art. 50, comma 5. Si evita distinguendo in anagrafica i movimenti a titolo non traslativo.
- Errore: ignorare la fattura integrativa quando il fornitore indica un corrispettivo inferiore a quello reale. Il termine è il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (art. 46, comma 5). Si evita confrontando la fattura con l'ordine e con il documento di trasporto prima della registrazione.
- Errore: applicare il reverse charge a un acquisto da fornitore che beneficia nel proprio Stato del regime di franchigia per le piccole imprese. L'art. 38, comma 5, lettera d), esclude la fattispecie dagli acquisti intracomunitari. Si evita leggendo il titolo di non applicazione dell'imposta indicato in fattura dal cedente.
Riferimenti normativi
| Norma | Contenuto |
|---|---|
| DL 331/1993, art. 38, commi 2 e 3 | Nozione di acquisto intracomunitario |
| DL 331/1993, art. 38, comma 5 | Fattispecie escluse e limite di 10.000 € |
| DL 331/1993, art. 38, comma 6 | Opzione per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti |
| DL 331/1993, art. 39, commi 1, 2 e 3 | Momento di effettuazione, fattura anticipata, forniture continuative |
| DL 331/1993, art. 46, comma 1 | Numerazione e integrazione della fattura del fornitore UE |
| DL 331/1993, art. 46, comma 5 | Documento emesso in proprio e fattura integrativa |
| DL 331/1993, art. 47, commi 1, 2 e 3 | Doppia annotazione, contribuenti dell'art. 22, enti non commerciali |
| DL 331/1993, art. 49, commi 1-4 | Dichiarazione e versamento mensili degli enti non commerciali |
| DL 331/1993, art. 50, commi 4, 5 e 6-bis | Dichiarazione preventiva, registro dei movimenti, elenchi riepilogativi |
| D.Lgs. 471/1997, art. 6, comma 9-bis | Sanzione per omessi adempimenti di inversione contabile |
Risorse correlate
- Fatturazione delle operazioni intracomunitarie art. 46 DL 331/93 — il dettaglio della disciplina di fatturazione.
- Registrazione delle operazioni intracomunitarie art. 47 DL 331/93 — le regole di annotazione articolo per articolo.
- Verifica della partita IVA e archivio VIES — il controllo preventivo sulla controparte UE.
- Obblighi negli scambi intracomunitari art. 50 DL 331/93 — elenchi riepilogativi e registri obbligatori.
- Esterometro e operazioni transfrontaliere — la comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero.
- Sanzioni sulla documentazione IVA art. 6 D.Lgs. 471/97 — il quadro sanzionatorio completo.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-08-05.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 05/08/2026.
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