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InternazionalizzazioneUltimo aggiornamento: 05/09/2026

Consolidato mondiale TUIR: imponibile di gruppo e credito estero

Chi può esercitare l'opzione, come si sommano i redditi e le perdite delle controllate estere e cosa si recupera quando il regime si interrompe

Ultimo aggiornamento

05/09/2026

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In sintesi

Il consolidato mondiale è il regime opzionale, disciplinato dagli articoli da 130 a 142 del TUIR, con cui una società o un ente residente include nella propria base imponibile i redditi e le perdite di tutte le proprie controllate non residenti, pro-quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla distribuzione (art. 130, comma 1, e art. 131, comma 1). L'opzione la esercita la sola controllante, dura cinque esercizi ed è irrevocabile, con rinnovo tacito per trienni (art. 132, comma 1); deve riguardare tutte le controllate non residenti, senza possibilità di sceglierne alcune (art. 132, comma 2, lettera a). La controllante somma il proprio imponibile a quelli esteri, liquida l'imposta e detrae le imposte estere pagate a titolo definitivo con un plafond calcolato per ciascuna controllata estera (art. 136, commi 1-3, e art. 165).

Chi può optare, e perché la platea è ristretta

La platea non coincide con quella del consolidato nazionale. L'opzione spetta ai soggetti dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), ma l'art. 130, comma 2, la riserva a due sole categorie:

  • società ed enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
  • società ed enti controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile esclusivamente dallo Stato, da altri enti pubblici o da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta come controllanti; per questa verifica le partecipazioni dei familiari indicati all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro (art. 130, comma 3).

Chi si qualifica come controllante nel mondiale non può, in qualità di controllata, esercitare anche l'opzione per il consolidato nazionale (art. 130, comma 4).

Sono controllate estere gli enti non residenti, con o senza personalità giuridica, le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo (art. 133, comma 1). Le partecipazioni devono sussistere alla fine dell'esercizio della controllante; i redditi e le perdite delle società il cui controllo si è verificato entro i sei mesi precedenti restano fuori dalla base imponibile di gruppo (art. 133, comma 2).

L'efficacia dell'opzione è poi subordinata a condizioni sostanziali che rendono il regime praticabile solo a gruppi strutturati (art. 132, comma 2): identità dell'esercizio sociale fra controllante e ciascuna controllata, salvo che le legislazioni locali non lo consentano; revisione dei bilanci della controllante, delle controllate residenti e di quelle non residenti da parte di soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 o, per le estere, di altri revisori i cui esiti il revisore della controllante utilizzi; attestazione di ciascuna controllata non residente con il consenso alla revisione del proprio bilancio e l'impegno a rispondere entro sessanta giorni dalla notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria. La controllante può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000 n. 212 per far verificare la sussistenza dei requisiti (art. 132, commi 3-5).

Come si calcola l'imponibile di gruppo e il credito per le imposte estere

L'art. 136, comma 1, chiede alla controllante una somma algebrica: il proprio imponibile più quelli delle controllate estere, rideterminati secondo le norme italiane a partire dai bilanci revisionati (art. 134, comma 1). Le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'opzione non rilevano (art. 134, comma 2). Gli obblighi di versamento a saldo e in acconto competono alla controllante (art. 131, comma 5).

Worldco S.p.A., società quotata residente, controlla Alfa (Paese A) con una partecipazione agli utili dell'80% e Beta (Paese B) con una partecipazione del 60%. Nell'esercizio Worldco produce un imponibile proprio di 2.000.000,00 €, Alfa un reddito rideterminato di 1.000.000,00 € e Beta una perdita rideterminata di 250.000,00 €. Le quote imputate sono 800.000,00 € per Alfa e 150.000,00 € in diminuzione per Beta.

VoceImporto
Reddito imponibile proprio della controllante Worldco S.p.A.2.000.000,00 €
Quota imputata del reddito di Alfa: 1.000.000,00 € × 80% (art. 131, comma 1)800.000,00 €
Quota imputata della perdita di Beta: 250.000,00 € × 60% (art. 131, comma 1)-150.000,00 €
Reddito imponibile complessivo di gruppo (art. 136, comma 1)2.650.000,00 €
Imponibile di gruppo con due controllate estere: reddito imputato e perdita imputataFonte: Elaborazione SamBooks su art. 131, comma 1, e art. 136, comma 1, TUIRScarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Sui 2.650.000,00 € di imponibile complessivo l'IRES al 24% (art. 77, comma 1) vale 636.000,00 €. Qui entra il criterio che distingue il mondiale da qualunque calcolo cumulativo: la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale l'imposta estera è accreditabile si determina con riferimento a ciascuna controllata estera, e i redditi prodotti dalle controllate estere concorrono prioritariamente alla formazione dell'imponibile complessivo (art. 136, comma 3).

Per Alfa la quota di imposta italiana è pari al rapporto fra il reddito estero imputato e il reddito complessivo, applicato all'imposta lorda: 800.000,00 € su 2.650.000,00 € di 636.000,00 €, cioè 192.000,00 €. Se Alfa ha pagato nel Paese A imposte definitive per 220.000,00 €, la detrazione si ferma a 192.000,00 € e l'eccedenza di 28.000,00 € non si compensa con l'imposta italiana riferibile ad altre controllate: è utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le regole del credito per i redditi prodotti all'estero (art. 136, comma 3, ultimo periodo, e art. 165). Beta, che nell'esercizio ha prodotto una perdita, non genera alcuna quota di imposta italiana e quindi nessun plafond di credito. L'IRES netta di gruppo scende così a 444.000,00 €.

Il credito non è definitivo nel momento in cui viene liquidato: fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera dopo l'opzione, viene riliquidato negli esercizi in cui vengono pagate a titolo definitivo ulteriori imposte estere sullo stesso reddito, anche se distribuito, e si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti (art. 136, commi 4-5).

Uscire dal regime: il recupero delle perdite estere già dedotte

È la parte del regime che si trascura più spesso in fase di opzione, perché produce effetti dopo che il consolidato è finito. Tre eventi chiudono anticipatamente la tassazione di gruppo, con conseguenze diverse:

EventoNormaEffetto principale
Viene meno la qualificazione soggettiva della controllante (art. 130, comma 2)art. 137, commi 1-2Gli effetti cessano dal periodo d'imposta successivo; le perdite della controllante ex art. 84 non utilizzate si riducono in proporzione al rapporto fra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti consolidate e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società
Viene meno il controllo su una o più controllate non residentiart. 138, commi 1-2Il reddito complessivo aumenta degli interessi passivi dedotti per effetto dell'art. 97, comma 2, nei due esercizi precedenti; se il controllo viene meno su oltre due terzi delle controllate estere si produce anche l'effetto dell'art. 137, comma 2
Revoca dell'opzioneart. 139Si produce l'effetto dell'art. 137, comma 2

A questi si aggiunge il recupero dell'art. 139-bis, comma 1, che opera in ogni ipotesi di interruzione o revoca e anche durante il consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza venir meno del controllo. I dividendi e le plusvalenze sulle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzati dalla controllante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo di consolidamento, concorrono a formare il reddito per la parte altrimenti esclusa o esente, fino a concorrenza della differenza fra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato.

Sul caso di Worldco: se nel quinquennio le perdite di Beta dedotte in consolidato ammontano a 150.000,00 € e i redditi della stessa Beta inclusi nell'unico imponibile a 40.000,00 €, la differenza da recuperare è 110.000,00 €. Dopo la revoca, i dividendi distribuiti da Beta e le plusvalenze sulla partecipazione concorrono a formare il reddito di Worldco anche per la parte che le regole ordinarie escluderebbero o esenterebbero, fino a esaurire quei 110.000,00 €. Le disposizioni attuative del coordinamento fra l'art. 139-bis e gli articoli 137 e 138 sono rimesse al decreto dell'art. 142 (art. 139-bis, comma 2).

Perché il consolidato mondiale prevale sulla CFC dell'art. 167

Le due discipline hanno lo stesso presupposto — una controllata estera — ma non convivono. L'art. 140 del TUIR dispone che le disposizioni dell'art. 167 non si applicano alle controllate estere il cui imponibile è incluso in quello della controllante per effetto dell'opzione dell'art. 130. L'Agenzia delle Entrate lo ha confermato nella circolare 27 dicembre 2021 n. 18/E (circolare ATAD n. 1), § 8.1, precisando che il consolidamento dei risultati fiscali della controllata estera nella base imponibile della controllante residente prevale sulla disciplina CFC, e che in caso di revoca o cessazione dell'opzione — ferme le disposizioni degli articoli 137, comma 2, e 139-bis — l'art. 167 può tornare ad applicarsi assumendo come valori fiscali della controllata quelli utilizzati nella tassazione su base mondiale.

VoceConsolidato mondiale (artt. 130-142)Consolidato nazionale (artt. 117-129)CFC (art. 167)
Cosa confluisce nell'imponibile della controllanteRedditi e perdite delle controllate non residenti, pro-quota di partecipazione agli utili (art. 131, comma 1)Redditi complessivi netti delle controllate residenti, per l'intero importo e a prescindere dalla quota (art. 118, comma 1)Solo i redditi della controllata estera, mai le perdite (art. 167)
Chi esercita l'opzione e per quanto duraLa sola controllante; cinque esercizi, irrevocabile, rinnovo tacito triennale (art. 132, comma 1)Controllante e ciascuna controllata congiuntamente; tre esercizi, irrevocabile (artt. 117, commi 1 e 3, e 119, comma 1)Nessuna opzione: si applica al ricorrere delle condizioni, salvo la prova dell'attività economica effettiva (art. 167, comma 5)
Perimetro dei soggetti inclusiTutte le controllate non residenti, senza possibilità di sceglierne alcune (art. 132, comma 2, lettera a)Le sole controllate residenti che esercitano l'opzione insieme alla controllante (art. 119, comma 1, lettera b)Le singole controllate estere che integrano le condizioni dell'art. 167
Rapporto con gli altri due regimiChi opta come controllante non può essere controllata in un consolidato nazionale (art. 130, comma 4)Somma imponibili di sole società residenti: nessuna sovrapposizione con la disciplina CFCNon si applica alle controllate estere incluse nel consolidato mondiale (art. 140)
Consolidato mondiale, consolidato nazionale e CFC: tre regimi a confrontoFonte: Elaborazione SamBooks su artt. 117, 118, 130, 131, 140 e 167 TUIRScarica i dati in CSV

La differenza operativa che pesa di più è il trattamento delle perdite: il mondiale imputa redditi e perdite, la disciplina CFC imputa solo i redditi e non consente di dedurre le perdite della controllata estera. Un terzo istituto ancora diverso è la branch exemption dell'art. 168-ter, che riguarda le stabili organizzazioni estere e non le controllate.

Il regime è ancora in vigore, e dal 2027 cambia numerazione

La domanda è legittima, perché la riforma della fiscalità internazionale attuata con il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha riscritto ampie parti della disciplina dei rapporti con l'estero — residenza, CFC, imposizione minima globale — e in molte ricostruzioni il consolidato mondiale viene dato per superato. Non lo è: alla data di aggiornamento di questa scheda gli articoli da 130 a 142 del TUIR risultano vigenti nel testo consultabile su Normattiva, e l'unica abrogazione che li riguarda è quella dell'art. 135, disposta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, cioè sedici anni prima del decreto sulla fiscalità internazionale. Il D.Lgs. n. 209 del 2023 non ha abrogato la sezione.

Quello che cambia è il contenitore. Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 in attuazione della delega dell'art. 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, sostituisce il D.P.R. n. 917 del 1986 con effetto dal 1° gennaio 2027 e riporta il consolidato mondiale nella Sezione IV del capo dedicato ai regimi di gruppo, agli articoli da 137 a 144. Chi cita la disciplina in atti che produrranno effetti oltre quella data farà bene a indicare entrambe le numerazioni.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 130, commi 1-4 — soggetti ammessi all'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti e incompatibilità con il consolidato nazionale.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 131, commi 1 e 5 — imputazione pro-quota di redditi e perdite con demoltiplicazione; versamenti a saldo e acconto a carico della controllante.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 132, commi 1-3 — durata quinquennale irrevocabile, rinnovo triennale, esercizio relativo a tutte le controllate non residenti, revisione dei bilanci, interpello.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 133, commi 1-2 — requisito di controllo superiore al 50% con demoltiplicazione e regola dei sei mesi.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 134, commi 1-2 — rideterminazione del reddito delle controllate estere secondo le norme italiane e irrilevanza delle perdite anteriori all'opzione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 136, commi 1-5 — somma algebrica degli imponibili, credito per le imposte estere per ciascuna controllata e riliquidazione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), artt. 137, 138 e 139 — interruzione della tassazione di gruppo e revoca dell'opzione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 139-bis — recupero delle perdite compensate su dividendi e plusvalenze successivi al consolidamento.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 140 — coordinamento con l'art. 167: la CFC non si applica alle controllate incluse nel consolidato mondiale.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), artt. 165 e 77, comma 1 — credito per i redditi prodotti all'estero e aliquota IRES del 24%.
  • Agenzia delle Entrate, circolare 27 dicembre 2021 n. 18/E (circolare ATAD n. 1), § 8.1 — prevalenza del consolidato mondiale sulla disciplina CFC e valori fiscali della controllata in caso di uscita dal regime.
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, Sezione IV, artt. 137-144 — testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi: il consolidato mondiale nella numerazione applicabile dal 1° gennaio 2027, data dalla quale il D.P.R. n. 917 del 1986 è abrogato.

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 5 settembre 2026.

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