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IVAUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Gruppo IVA: revoca opzione, controllo e attuazione

Come si revoca l'opzione per il gruppo IVA e da quando ha effetto, i poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate e le disposizioni speciali di attuazione

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 70-novies, 70-undecies e 70-duodecies del DPR 633/1972 chiudono la disciplina del gruppo IVA regolandone la fase procedurale: come si revoca l'opzione, chi controlla il gruppo e con quali disposizioni di attuazione opera. La revoca dell'opzione esercitata con l'art. 70-quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies c. 5, sottoscritta da tutti i partecipanti, e opera per l'intero gruppo (art. 70-novies c. 1-2). I poteri di accertamento e controllo (artt. 51 e seguenti) sono affidati a strutture dedicate dell'Agenzia delle Entrate (art. 70-undecies c. 1).

La decorrenza della revoca segue le stesse finestre temporali dell'opzione: se la comunicazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre la revoca ha effetto dall'anno successivo; se è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, dal secondo anno successivo (art. 70-novies c. 2). In caso di disconoscimento della validità dell'opzione, il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito (art. 70-undecies c. 3).

Quando si applica

Queste norme riguardano ogni gruppo IVA già costituito ai sensi dell'art. 70-bis e seguenti, nei momenti in cui:

  • il gruppo intende revocare l'opzione per uscire dal regime per scelta volontaria (la cessazione per venir meno dei requisiti è invece disciplinata dall'art. 70-decies);
  • l'Agenzia delle Entrate esercita attività di controllo, liquidazione, rimborso o recupero nei confronti del gruppo;
  • occorre individuare le regole speciali di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento applicabili a banche, assicurazioni e società di gestione di fondi che partecipano al gruppo.

L'opzione e la revoca del gruppo IVA seguono regole proprie: l'art. 70-novies c. 3 esclude espressamente l'applicazione del regolamento generale sulle opzioni (DPR 442/1997). Inoltre, l'esercizio dell'opzione per il gruppo IVA fa venir meno gli effetti delle opzioni IVA esercitate in precedenza dai singoli partecipanti, anche se non è ancora decorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto (art. 70-novies c. 4).

Come si applica nella pratica

1. Revoca dell'opzione (art. 70-novies). Il rappresentante di gruppo comunica la revoca con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies c. 5, sottoscritta anche dagli altri partecipanti. La revoca opera nei confronti di tutti i soggetti del gruppo. La decorrenza dipende dalla data di presentazione:

Comunicazione presentataEffetto della revoca
Dal 1° gennaio al 30 settembreDall'anno successivo
Dal 1° ottobre al 31 dicembreDal secondo anno successivo

2. Attività di controllo (art. 70-undecies). Per le annualità di validità dell'opzione i poteri istruttori e di accertamento degli artt. 51 e seguenti sono esercitati da strutture dedicate dell'Agenzia delle Entrate, cui sono demandate: la liquidazione automatizzata ex art. 54-bis; il controllo sostanziale; il recupero dei crediti inesistenti compensati ex art. 17 D.Lgs. 241/1997; la gestione del contenzioso; i rimborsi IVA. Se l'opzione è disconosciuta, il recupero è limitato all'effettivo vantaggio fiscale ottenuto, non all'intero ammontare astrattamente dovuto.

3. Disposizioni di attuazione (art. 70-duodecies). Si applicano al gruppo le modalità speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture e di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici previste dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 22, 73 e 74 (c. 1). Per i settori regolati valgono regole dedicate: banche (D.M. 75/2004), assicurazioni (D.M. 30 maggio 1989) e società di gestione di fondi (art. 8 del DL 351/2001). Il modello di dichiarazione del gruppo è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (c. 5) e le disposizioni attuative del regime con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (c. 6).

Esempi pratici

Esempio 1 — Revoca comunicata a settembre

Un gruppo IVA costituito nel 2022, terminato il triennio minimo, decide di sciogliere il regime. Il rappresentante presenta la comunicazione di revoca il 15 settembre 2026: rientrando nella finestra 1° gennaio – 30 settembre, la revoca ha effetto dal 1° gennaio 2027. Dal 2027 ciascuna società torna a essere un autonomo soggetto IVA.

Esempio 2 — Revoca comunicata a novembre

Lo stesso gruppo presenta invece la comunicazione il 10 novembre 2026: ricadendo nella finestra 1° ottobre – 31 dicembre, la revoca ha effetto solo dal 1° gennaio 2028, ossia dal secondo anno successivo. Per tutto il 2027 il gruppo resta operativo come unico soggetto passivo.

Esempio 3 — Disconoscimento dell'opzione in sede di controllo

L'Agenzia delle Entrate ritiene insussistente il vincolo finanziario tra due società del gruppo e disconosce la validità dell'opzione. Pur essendo venuta meno la soggettività unitaria, il recupero dell'imposta non è pari all'IVA teoricamente dovuta su tutte le operazioni, ma è circoscritto all'effettivo vantaggio fiscale conseguito (art. 70-undecies c. 3): ad esempio il minor versamento determinato dalla compensazione tra posizioni a debito e a credito delle società del gruppo.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere revoca e cessazione: la revoca volontaria dell'opzione segue l'art. 70-novies; la cessazione per venir meno dei requisiti (es. perdita del vincolo) ricade nell'art. 70-decies. Sono fattispecie e tempistiche diverse.
  • Sbagliare la finestra di decorrenza: una comunicazione presentata il 1° ottobre, e non entro il 30 settembre, fa slittare gli effetti della revoca di un intero anno (secondo anno successivo anziché anno successivo).
  • Applicare il DPR 442/1997 al gruppo IVA: l'art. 70-novies c. 3 esclude espressamente il regolamento generale sulle opzioni; valgono solo le regole del titolo sul gruppo IVA.
  • Dimenticare che l'opzione azzera le opzioni IVA pregresse: entrando nel gruppo, le opzioni dei singoli (es. separazione delle attività, dispensa dagli adempimenti) perdono effetto anche se non è decorso il periodo minimo (art. 70-novies c. 4).
  • Far sottoscrivere la revoca al solo rappresentante: la dichiarazione di revoca richiede la sottoscrizione di tutti i partecipanti al gruppo, non solo del rappresentante.
  • Trascurare le regole speciali di settore: banche, assicurazioni e società di gestione di fondi mantengono modalità dedicate di fatturazione e liquidazione anche all'interno del gruppo (art. 70-duodecies c. 2-4).

Riferimenti normativi

  • Art. 70-novies, comma 1, DPR 633/1972 — Revoca dell'opzione comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione ex art. 70-duodecies c. 5, sottoscritta da tutti i partecipanti.
  • Art. 70-novies, comma 2, DPR 633/1972 — La revoca opera per tutti i soggetti del gruppo; decorrenza dall'anno successivo (comunicazione 1° gennaio – 30 settembre) o dal secondo anno successivo (1° ottobre – 31 dicembre).
  • Art. 70-novies, comma 3, DPR 633/1972 — Inapplicabilità del DPR 442/1997 alle opzioni e revoche del gruppo IVA.
  • Art. 70-novies, comma 4, DPR 633/1972 — L'opzione per il gruppo IVA fa cessare gli effetti delle opzioni IVA esercitate in precedenza dai partecipanti.
  • Art. 70-undecies, commi 1-2, DPR 633/1972 — Poteri di controllo (artt. 51 e ss.) demandati a strutture dedicate dell'Agenzia delle Entrate: liquidazione ex art. 54-bis, controllo sostanziale, recupero crediti inesistenti, contenzioso e rimborsi.
  • Art. 70-undecies, comma 3, DPR 633/1972 — In caso di disconoscimento dell'opzione, recupero dell'imposta nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
  • Art. 70-duodecies, commi 1, 5 e 6, DPR 633/1972 — Modalità speciali di fatturazione/liquidazione (artt. 22, 73, 74); modello di dichiarazione approvato con provvedimento AdE; disposizioni di attuazione con decreto MEF.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

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