Libri sociali obbligatori art. 2421 c.c.: elenco e tenuta
L'art. 2421 del codice civile elenca i libri sociali obbligatori della società di capitali, oltre alle scritture contabili dell'art. 2214, e ne regola la tenuta
01/06/2026
3 min lettura
In sintesi
L'art. 2421 del codice civile elenca i libri sociali obbligatori che la società per azioni deve tenere oltre ai libri e alle altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214. Si tratta di: 1) il libro dei soci; 2) il libro delle obbligazioni; 3) il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee; 4) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione (o di gestione); 5) il libro del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione); 6) il libro del comitato esecutivo, se esiste; 7) il libro delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni; 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-sexies. Prima dell'uso, questi libri devono essere numerati progressivamente e bollati a norma dell'art. 2215.
Quando si applica
L'art. 2421 si applica alle società per azioni (e, in quanto compatibile, alle società che ne richiamano la disciplina). Per le società a responsabilità limitata la materia dei libri sociali ha una disciplina propria (art. 2478 c.c.): in particolare, per le S.r.l. il libro dei soci non è più obbligatorio dal 2009. La scheda riguarda l'elenco e la tenuta dei libri sociali, distinti dalle scritture contabili dell'art. 2214.
Come si applica nella pratica
L'elenco dei libri sociali (primo comma)
I libri sociali della S.p.A. documentano la vita dell'organizzazione societaria (compagine, organi, deliberazioni), in aggiunta alle scritture contabili. I principali per una società operativa sono i libri delle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Chi tiene i libri (secondo comma)
La tenuta è ripartita tra gli organi:
| Libro | A cura di |
|---|---|
| Soci, obbligazioni, assemblee, CdA, strumenti finanziari (nn. 1-4, 8) | amministratori / consiglio di gestione |
| Collegio sindacale (n. 5) | collegio sindacale / consiglio di sorveglianza / comitato controllo |
| Comitato esecutivo (n. 6) | comitato esecutivo |
| Assemblee obbligazionisti (n. 7) | rappresentante comune degli obbligazionisti |
Numerazione e bollatura (terzo comma)
Prima di essere messi in uso, i libri sociali devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215. In alternativa, è ammessa la tenuta con strumenti informatici secondo l'art. 2215-bis.
Esempi pratici
Esempio 1 — Libri di una S.p.A. operativa
Una S.p.A. con consiglio di amministrazione e collegio sindacale tiene il libro delle adunanze delle assemblee, il libro del CdA e il libro del collegio sindacale (art. 2421, primo comma, nn. 3, 4 e 5), oltre alle scritture contabili dell'art. 2214.
Esempio 2 — Numerazione e bollatura preventiva
Prima di utilizzare un nuovo libro delle deliberazioni del CdA, gli amministratori lo fanno numerare progressivamente e bollare a norma dell'art. 2215 (art. 2421, terzo comma).
Esempio 3 — S.r.l. e libro soci
Una S.r.l. non tiene il libro dei soci (non più obbligatorio dal 2009): la disciplina dei libri della S.r.l. è dettata dall'art. 2478, distinta dall'elenco dell'art. 2421.
Errori comuni e come evitarli
- Usare i libri prima della numerazione e bollatura: la formalità dell'art. 2215 (o la tenuta informatica ex art. 2215-bis) precede l'uso.
- Attribuire agli amministratori la tenuta del libro del collegio sindacale: quel libro è tenuto dal collegio (secondo comma).
- Ritenere obbligatorio il libro dei soci per le S.r.l.: per le S.r.l. non è più obbligatorio dal 2009 (disciplina propria, art. 2478).
- Confondere libri sociali e scritture contabili: i libri dell'art. 2421 si aggiungono alle scritture contabili dell'art. 2214.
- Dimenticare il libro delle adunanze del CdA: è tra i libri sociali obbligatori della S.p.A.
Riferimenti normativi
- Art. 2421 del codice civile — libri sociali obbligatori della società per azioni e relativa tenuta
- Art. 2214 del codice civile — scritture contabili obbligatorie (cui i libri sociali si aggiungono)
- Art. 2215 del codice civile — numerazione e bollatura dei libri
- Art. 2215-bis del codice civile — tenuta dei libri con strumenti informatici
Risorse correlate
- Scritture contabili obbligatorie art. 2214 c.c.: le scritture contabili, distinte dai libri sociali dell'art. 2421.
- Libro giornale e libro degli inventari artt. 2216-2217 c.c.: i libri contabili fondamentali.
- Tenuta e conservazione delle scritture art. 2220 c.c.: gli obblighi di conservazione applicabili anche ai libri.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.