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IVAUltimo aggiornamento: 13/06/2026

Pro-rata IVA art. 19-bis DPR 633: detrazione e operazioni esenti

Il pro-rata IVA dell'art. 19-bis DPR 633 determina la percentuale di detrazione per chi effettua operazioni imponibili ed esenti: calcolo ed esclusioni

Ultimo aggiornamento

13/06/2026

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In sintesi

Il pro-rata IVA è la percentuale di detrazione che si applica quando un soggetto passivo effettua sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni esenti (art. 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972). La percentuale si calcola, ai sensi dell'art. 19-bis, come rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno, e va arrotondata all'unità superiore o inferiore. Si applica all'intera IVA sugli acquisti (non operazione per operazione), salvo le esclusioni dal calcolo previste dal comma 2.

Quando si applica

Il pro-rata riguarda i soggetti passivi che svolgono in modo sistematico un'attività mista, con operazioni imponibili e operazioni esenti dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972. È tipico di:

  • banche, intermediari finanziari e assicurazioni;
  • strutture sanitarie e socio-assistenziali;
  • imprese immobiliari con locazioni o cessioni esenti;
  • enti di formazione e istruzione.

Il meccanismo è un metodo forfettario: la percentuale di detrazione si applica a tutta l'IVA sugli acquisti del periodo, non al singolo acquisto. Resta però indetraibile al 100% l'IVA sui beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni esenti.

Come si applica nella pratica

La percentuale di detrazione si determina con la formula del comma 1, escludendo dal calcolo le voci indicate al comma 2.

ElementoTrattamento nel calcolo del pro-rata
Operazioni imponibili e assimilate (con detrazione)al numeratore e al denominatore
Operazioni esenti (art. 10)solo al denominatore (riducono la percentuale)
Cessioni di beni ammortizzabiliescluse dal calcolo (comma 2)
Operazioni esenti occasionali o non proprie dell'attivitàescluse dal calcolo (comma 2)
Operazioni esenti n. 27-quinquies (beni con IVA non detratta)escluse dal calcolo (comma 2)

In corso d'anno la detrazione si opera con il pro-rata provvisorio dell'anno precedente; in sede di dichiarazione annuale si effettua il conguaglio sul pro-rata definitivo dell'anno. La percentuale ottenuta si arrotonda all'unità (per esempio 80,4% si arrotonda a 80%, 80,6% a 81%).

Esempi pratici

Esempio 1 — Calcolo base del pro-rata

Un soggetto effettua nell'anno operazioni con diritto a detrazione per 800.000,00 € e operazioni esenti per 200.000,00 €. La percentuale è 800.000 / (800.000 + 200.000) = 80%: l'IVA sugli acquisti è detraibile all'80%.

Esempio 2 — Cessione di un bene ammortizzabile esclusa

Lo stesso soggetto cede nell'anno un fabbricato strumentale (operazione esente non rientrante nell'attività propria) per 500.000,00 €. La cessione del bene ammortizzabile è esclusa dal calcolo (comma 2): il pro-rata resta 80% e non viene abbattuto dall'operazione straordinaria.

Esempio 3 — IVA su acquisti destinati solo a operazioni esenti

L'IVA su un servizio acquistato e utilizzato esclusivamente per un'operazione esente non segue il pro-rata: è indetraibile al 100%, a prescindere dalla percentuale generale.

Errori comuni e come evitarli

  • Includere le cessioni di beni ammortizzabili nel calcolo: vanno escluse dal denominatore (comma 2), altrimenti il pro-rata si abbassa indebitamente.
  • Far abbassare il pro-rata da operazioni esenti occasionali: le operazioni esenti non proprie dell'attività o accessorie sono escluse dal calcolo.
  • Non arrotondare la percentuale: il pro-rata si arrotonda all'unità superiore o inferiore.
  • Applicare il pro-rata a beni usati solo per operazioni esenti: in quel caso l'IVA è interamente indetraibile, non parzialmente.
  • Dimenticare il conguaglio annuale: il pro-rata provvisorio dell'anno precedente va conguagliato in dichiarazione sul dato definitivo.
  • Confondere il pro-rata con la rettifica della detrazione: la variazione del pro-rata nel tempo sui beni ammortizzabili è gestita dalla rettifica dell'art. 19-bis2, distinta dal calcolo annuale.

Riferimenti normativi

  • Art. 19, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: applicazione della percentuale di detrazione (pro-rata) ai soggetti con operazioni esenti.
  • Art. 19-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972: formula di calcolo della percentuale di detrazione e arrotondamento.
  • Art. 19-bis, comma 2, del D.P.R. 633/1972: operazioni escluse dal calcolo del pro-rata.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 13/06/2026.