Ritenuta d'acconto lavoro autonomo art. 25 DPR 600/73: 20%
Come il sostituto d'imposta applica la ritenuta del 20% sui compensi di lavoro autonomo: base di calcolo, non residenti, provvigioni ed esclusioni
29/05/2026
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Obblighi del sostituto d'imposta sui compensi di lavoro autonomo: aliquota, base imponibile, regole per i non residenti e casi di esclusione.
In sintesi
L'art. 25 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo: il sostituto d'imposta che corrisponde compensi a un professionista residente deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa. La ritenuta colpisce anche i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Per i soggetti non residenti la ritenuta è del 30% a titolo d'imposta. Restano esclusi i contribuenti in regime forfetario.
Quando si applica
- Sostituti d'imposta obbligati: i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, DPR 600/1973 (imprese, società, enti, professionisti datori di lavoro), quando corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo a soggetti residenti (art. 25, comma 1, DPR 600/1973).
- Prestazioni colpite: compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, ovvero rese a terzi o nell'interesse di terzi, o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 25, comma 1).
- Momento impositivo: la ritenuta si opera "all'atto del pagamento". Vale il principio di cassa che governa anche la determinazione del reddito di lavoro autonomo: la ritenuta segue l'effettiva corresponsione, non l'emissione della fattura.
- Condominio: la ritenuta è operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio (art. 25, comma 1).
- Esclusione soggettiva: i compensi relativi al reddito in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto, previa apposita dichiarazione del contribuente al committente (art. 1, comma 67, L. 23 dicembre 2014 n. 190).
Come si applica nella pratica
La ritenuta si calcola sul compenso imponibile (al netto dell'eventuale contributo previdenziale soggettivo, secondo la natura della cassa di appartenenza) e si applica con obbligo di rivalsa: il sostituto trattiene l'importo, lo versa all'Erario e corrisponde al professionista il compenso al netto della ritenuta, che il percipiente scomputa in dichiarazione. Le aliquote previste dall'art. 25 sono riepilogate di seguito.
| Fattispecie | Aliquota | Titolo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Compensi di lavoro autonomo a soggetti residenti | 20% | acconto IRPEF | art. 25, comma 1 |
| Compensi a soggetti residenti per prestazioni non esercitate abitualmente | 20% | acconto IRPEF | art. 25, comma 1 |
| Indennità per tassazione separata (lettere c e d, art. 16 TUIR) | elevata rispetto all'ordinaria | acconto IRPEF | art. 25, comma 1 |
| Compensi a soggetti non residenti | 30% | imposta | art. 25, comma 1 |
| Uso/concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche a non residenti | 30% | imposta | art. 25, comma 1 |
La percentuale del 20% deriva dalla progressiva rideterminazione dell'originaria misura (15%), elevata da successivi interventi normativi fino al 20% (L. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 21, comma 11), come risulta dalle note di aggiornamento del testo dell'art. 25.
Provvigioni e compensi B2B in regime concordato. L'art. 25 prevede, accanto alla ritenuta professionale, una ritenuta sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento del pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (art. 9, DLgs 12 febbraio 2024 n. 13) né si trovino in regime di adempimento collaborativo. La misura è dello 0,5% per il 2028 e dell'1% dal 2029, a titolo di acconto, e si applica ai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2028. La ritenuta non opera quando il pagamento avviene con le modalità di cui all'art. 25, comma 1, del DL 31 maggio 2010 n. 78.
Esempi pratici
Esempio 1 — Fattura di un professionista con ritenuta del 20%
Un consulente residente, iscritto a una cassa privata, emette fattura a una S.r.l. committente. La struttura del documento e degli importi è la seguente.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Compenso professionale | 2.000,00 € |
| Contributo cassa 4% (rivalsa) | 80,00 € |
| Imponibile IVA | 2.080,00 € |
| IVA 22% | 457,60 € |
| Totale fattura | 2.537,60 € |
| Ritenuta d'acconto 20% su 2.000,00 € | -400,00 € |
| Netto a pagare al professionista | 2.137,60 € |
La S.r.l. versa al professionista 2.137,60 € e all'Erario, in qualità di sostituto, la ritenuta di 400,00 €. Il professionista scomputerà i 400,00 € dall'IRPEF dovuta.
Esempio 2 — Compenso a un professionista non residente
Una società italiana corrisponde 5.000,00 € a un consulente residente all'estero per una prestazione di lavoro autonomo resa in Italia. La ritenuta è del 30% a titolo d'imposta, pari a 1.500,00 €. La società versa al professionista 3.500,00 € e all'Erario 1.500,00 €. Se la stessa prestazione fosse stata effettuata all'estero, sarebbe esclusa da ritenuta.
Esempio 3 — Pagamento a un contribuente forfetario
Un'azienda riceve fattura da un professionista in regime forfetario per 1.500,00 €. Il professionista indica in fattura la dichiarazione di appartenenza al regime, con reddito soggetto a imposta sostitutiva. L'azienda non opera alcuna ritenuta d'acconto e paga l'intero importo di 1.500,00 €, senza assumere il ruolo di sostituto per quel compenso.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare la ritenuta al contribuente forfetario. È un errore tipico: i compensi in regime forfetario non sono soggetti a ritenuta. Acquisire la dichiarazione del professionista in fattura ed escludere la trattenuta.
- Calcolare la ritenuta sul totale fattura comprensivo di IVA. La ritenuta colpisce il compenso imponibile, non l'IVA. Va applicata alla base corretta secondo la natura del contributo previdenziale addebitato.
- Operare la ritenuta all'emissione della fattura anziché al pagamento. L'art. 25 àncora l'obbligo all'atto del pagamento: per le fatture non ancora saldate la ritenuta non matura.
- Confondere l'acconto con l'imposta definitiva sui non residenti. Per i residenti la ritenuta è a titolo di acconto e si scomputa in dichiarazione; per i non residenti è del 30% a titolo d'imposta, quindi definitiva.
- Trascurare la ritenuta sui compensi occasionali. Anche le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono soggette a ritenuta; restano escluse solo le ipotesi marginali espressamente previste dalla norma.
- Dimenticare la ritenuta del condominio sull'amministratore. Il condominio è sostituto d'imposta anche sul compenso dell'amministratore e deve operare e versare la ritenuta.
Riferimenti normativi
- Art. 25, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi.
- Art. 23, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Soggetti obbligati a operare le ritenute (sostituti d'imposta).
- Art. 1, comma 67, L. 23 dicembre 2014 n. 190 — Esclusione da ritenuta d'acconto dei compensi in regime forfetario.
- Art. 53 e art. 54, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Redditi di lavoro autonomo e relativa determinazione.
Risorse correlate
- Redditi di lavoro autonomo art. 53 TUIR
- Reddito lavoro autonomo art. 54 TUIR: principio di cassa
- Regime forfettario PMI art. 1 L. 190/2014
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.