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IRESUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Ammortamento finanziario beni devolvibili: art. 104 TUIR

Alternativa all'ammortamento tecnico per i beni delle concessioni devoluti gratuitamente a scadenza: quote costanti su costo diviso durata della concessione

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 104 del TUIR consente, in luogo dell'ammortamento tecnico degli artt. 102 e 103, di dedurre quote costanti di ammortamento finanziario per i beni che, alla scadenza di una concessione, si devolvono gratuitamente all'ente concedente (c. 1). È il regime tipico delle imprese concessionarie (autostrade, reti, opere pubbliche): poiché il bene tornerà gratuitamente al concedente, l'ammortamento si commisura alla durata della concessione, non alla vita tecnica del cespite.

La quota deducibile si ottiene dividendo il costo del bene, al netto degli eventuali contributi del concedente, per il numero di anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni (c. 2). È una facoltà alternativa: l'impresa può scegliere l'ammortamento finanziario oppure quello ordinario tecnico, ma non cumularli sullo stesso bene.

Quando si applica

Il regime si applica ai beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, cioè ai beni che l'impresa concessionaria costruisce o acquista per esercitare l'attività concessa e che, al termine del rapporto, passano senza corrispettivo al concedente. È tipico dei settori a forte intensità infrastrutturale gestiti in concessione: autostrade, ferrovie, reti idriche ed energetiche, porti e opere pubbliche in genere.

L'art. 104 introduce una facoltà: in luogo dell'ammortamento ordinario (art. 102 per i beni materiali e art. 103 per gli immateriali) l'impresa può optare per quello finanziario, ancorato alla durata residua della concessione. Per le imprese che operano nei settori energetici regolati il regime va coordinato con quello speciale dell'art. 102-bis, che disciplina invece l'ammortamento tecnico dei beni di rete.

Come si applica nella pratica

Quota base (c. 2).

quota = (costo del bene − contributi del concedente) ÷ anni di durata della concessione

Le frazioni di anno si computano come anno intero ai fini del calcolo. Se la durata della concessione viene modificata, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è convenuta.

Variazioni del costo (c. 3). In caso di incremento o decremento del costo dei beni — per sostituzioni a costi superiori o inferiori, ampliamenti, ammodernamenti, trasformazioni, perdite o altre cause — la quota è aumentata o diminuita, dall'esercizio in cui si verifica la variazione, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero di anni residui di durata della concessione.

Opere pubbliche (c. 4). Per le concessioni relative alla costruzione ed esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento finanziario differenziate, calcolate sull'investimento complessivo realizzato in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione. In questo caso è ammessa la capitalizzazione degli interessi passivi nel costo ammortizzabile, anche in deroga al limite dell'art. 110, c. 1.

Esempi pratici

Esempio 1 — Concessione autostradale trentennale

Una società concessionaria realizza un'opera del costo di 3.000.000,00 €, ricevendo un contributo dal concedente di 600.000,00 €, su una concessione di durata trentennale. La quota costante di ammortamento finanziario è pari a (3.000.000 − 600.000) ÷ 30 = 80.000,00 € l'anno, deducibile per tutta la durata della concessione.

Esempio 2 — Riduzione della durata della concessione

Dopo 10 anni la concessione viene ridotta da 30 a 25 anni. Il valore non ancora ammortizzato (2.400.000 − 800.000 già dedotti = 1.600.000,00 €) va ripartito sui 15 anni residui anziché sui 20 originari: la quota annua sale a circa 106.666,67 € a partire dall'esercizio in cui la modifica è convenuta (art. 104 c. 2).

Esempio 3 — Opera pubblica con piano economico-finanziario

Una concessione di costruzione ed esercizio di un'opera pubblica prevede ricavi crescenti nel tempo. La concessionaria deduce quote di ammortamento finanziario differenziate, proporzionali alle quote del piano economico-finanziario, e capitalizza nel costo ammortizzabile gli interessi passivi sul finanziamento dell'opera, in deroga al limite ordinario dell'art. 110 c. 1 (art. 104 c. 4).

Errori comuni e come evitarli

  • Ammortizzare sulla vita tecnica anziché sulla durata della concessione: per i beni gratuitamente devolvibili l'ammortamento finanziario si commisura agli anni di concessione, non ai coefficienti tabellari del cespite.
  • Non scomputare i contributi del concedente: la base di calcolo è il costo del bene al netto degli eventuali contributi ricevuti, non il costo lordo (c. 2).
  • Ignorare la rimodulazione su modifica della durata: se la concessione è prorogata o ridotta, la quota va ricalcolata sul valore residuo e sugli anni residui dall'esercizio in cui la modifica è convenuta.
  • Trattare l'ammortamento finanziario come cumulabile con quello tecnico: è una facoltà alternativa agli artt. 102 e 103, non aggiuntiva; non si possono dedurre entrambi sullo stesso bene.
  • Dimenticare le quote differenziate per le opere pubbliche: nelle concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche le quote seguono il piano economico-finanziario e ammettono la capitalizzazione degli interessi passivi (c. 4).

Riferimenti normativi

  • Art. 104, comma 1, TUIR — Facoltà di dedurre quote costanti di ammortamento finanziario, in luogo dell'ammortamento ex artt. 102 e 103, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione.
  • Art. 104, comma 2, TUIR — Quota pari al costo dei beni, al netto dei contributi del concedente, diviso per gli anni di durata della concessione (frazioni comprese); rimodulazione in caso di modifica della durata.
  • Art. 104, comma 3, TUIR — Aumento o diminuzione della quota per incrementi/decrementi del costo, ripartiti sugli anni residui di concessione.
  • Art. 104, comma 4, TUIR — Concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche: quote differenziate sul piano economico-finanziario, con capitalizzazione degli interessi passivi anche in deroga all'art. 110, c. 1.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.