Codici tributo 2521-2524: bollo fatture elettroniche F24
I codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524 per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche senza IVA, versamento trimestrale con il modello F24
13/06/2026
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In sintesi
I codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524 identificano nel modello F24, sezione Erario, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, suddiviso per trimestre: 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto. Il bollo è di 2,00 € per ciascuna fattura elettronica priva di IVA (esente, esclusa, non imponibile o fuori campo) di importo superiore a 77,47 €. L'Agenzia delle Entrate precompila l'importo dovuto nel portale Fatture e Corrispettivi.
Quando si applica
L'imposta di bollo è dovuta sulle fatture che non scontano l'IVA, quando l'importo non assoggettato supera 77,47 €. Si tratta tipicamente di fatture in regime forfettario, di operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. 633/1972), non imponibili o escluse. Per le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio il versamento avviene a trimestre con i quattro codici dedicati:
- 2521 — imposta di bollo, primo trimestre;
- 2522 — imposta di bollo, secondo trimestre;
- 2523 — imposta di bollo, terzo trimestre;
- 2524 — imposta di bollo, quarto trimestre.
L'anno di riferimento da indicare in F24 è l'anno cui il trimestre appartiene.
Come si applica nella pratica
L'importo del bollo dovuto per ciascun trimestre è calcolato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sulla base delle fatture inviate con l'apposito campo "bollo virtuale" valorizzato. Le scadenze ordinarie di versamento sono le seguenti.
| Codice | Trimestre | Scadenza ordinaria di versamento | Sezione |
|---|---|---|---|
| 2521 | 1° trimestre (gen-mar) | 31 maggio | Erario |
| 2522 | 2° trimestre (apr-giu) | 30 settembre | Erario |
| 2523 | 3° trimestre (lug-set) | 30 novembre | Erario |
| 2524 | 4° trimestre (ott-dic) | 28 febbraio dell'anno successivo | Erario |
È previsto un meccanismo di cumulo per importi contenuti: se l'imposta del primo trimestre non supera 5.000 €, il versamento può essere differito alla scadenza del secondo trimestre; se la somma di primo e secondo trimestre non supera 5.000 €, si può versare entro la scadenza del terzo. L'importo si indica nella colonna "importi a debito versati" e si versa in unica soluzione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Forfettario con bollo del primo trimestre
Un professionista in regime forfettario emette nel primo trimestre 2026 dodici fatture sopra 77,47 €, ciascuna soggetta a bollo. Il bollo dovuto è 12 × 2,00 € = 24,00 €. Lo versa con il codice 2521, sezione Erario, anno 2026, entro il 31 maggio 2026.
Esempio 2 — Cumulo del bollo sotto la soglia di 5.000 €
Una piccola S.r.l. con operazioni esenti matura un bollo di 60,00 € nel primo trimestre. Essendo l'importo inferiore a 5.000 €, può rinviare il versamento alla scadenza del secondo trimestre (30 settembre), versando con il codice 2522 anche la quota del primo trimestre.
Esempio 3 — Versamento del quarto trimestre
Per le fatture esenti del quarto trimestre 2026, con bollo dovuto di 18,00 €, la società versa con il codice 2524, sezione Erario, anno 2026, entro il 28 febbraio 2027.
Errori comuni e come evitarli
- Non valorizzare il bollo in fattura: il campo "bollo virtuale" va indicato già nel file XML; in mancanza, l'Agenzia integra l'importo ma con possibili sanzioni.
- Applicare il bollo a fatture con IVA: il bollo di 2,00 € riguarda solo le operazioni senza IVA sopra 77,47 €, non le fatture imponibili.
- Confondere i codici dei trimestri: ogni trimestre ha il suo codice (2521-2524); usare il codice di un trimestre diverso porta a un'imputazione errata.
- Ignorare la soglia di 77,47 €: sotto tale importo non assoggettato a IVA il bollo non è dovuto.
- Trascurare il cumulo: per importi modesti il differimento è ammesso e va gestito per non versare prima del necessario, restando entro le soglie di 5.000 €.
Riferimenti normativi
- Art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: imposta di bollo di 2,00 € sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 €.
- Art. 6 del D.M. 17 giugno 2014: modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici e versamento trimestrale.
- Fatturazione elettronica obbligatoria (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
- Codici tributo 2521-2524 (imposta di bollo sulle fatture elettroniche per trimestre), sezione Erario del modello F24.
Risorse correlate
- Imposta di bollo su fatture e documenti commerciali (art. 13 DPR 642/1972)
- Imposta di bollo in modo virtuale (art. 15-bis DPR 642/1972)
- Codice tributo per l'IVA periodica: versamenti mensili e trimestrali
- Scadenzario fiscale di maggio
Disclaimer
Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 13/06/2026.