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AdempimentiUltimo aggiornamento: 13/06/2026

Codici tributo 2521-2524: bollo fatture elettroniche F24

I codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524 per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche senza IVA, versamento trimestrale con il modello F24

Ultimo aggiornamento

13/06/2026

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4 min lettura

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In sintesi

I codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524 identificano nel modello F24, sezione Erario, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, suddiviso per trimestre: 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo, 2524 per il quarto. Il bollo è di 2,00 € per ciascuna fattura elettronica priva di IVA (esente, esclusa, non imponibile o fuori campo) di importo superiore a 77,47 €. L'Agenzia delle Entrate precompila l'importo dovuto nel portale Fatture e Corrispettivi.

Quando si applica

L'imposta di bollo è dovuta sulle fatture che non scontano l'IVA, quando l'importo non assoggettato supera 77,47 €. Si tratta tipicamente di fatture in regime forfettario, di operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. 633/1972), non imponibili o escluse. Per le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio il versamento avviene a trimestre con i quattro codici dedicati:

  • 2521 — imposta di bollo, primo trimestre;
  • 2522 — imposta di bollo, secondo trimestre;
  • 2523 — imposta di bollo, terzo trimestre;
  • 2524 — imposta di bollo, quarto trimestre.

L'anno di riferimento da indicare in F24 è l'anno cui il trimestre appartiene.

Come si applica nella pratica

L'importo del bollo dovuto per ciascun trimestre è calcolato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sulla base delle fatture inviate con l'apposito campo "bollo virtuale" valorizzato. Le scadenze ordinarie di versamento sono le seguenti.

CodiceTrimestreScadenza ordinaria di versamentoSezione
25211° trimestre (gen-mar)31 maggioErario
25222° trimestre (apr-giu)30 settembreErario
25233° trimestre (lug-set)30 novembreErario
25244° trimestre (ott-dic)28 febbraio dell'anno successivoErario

È previsto un meccanismo di cumulo per importi contenuti: se l'imposta del primo trimestre non supera 5.000 €, il versamento può essere differito alla scadenza del secondo trimestre; se la somma di primo e secondo trimestre non supera 5.000 €, si può versare entro la scadenza del terzo. L'importo si indica nella colonna "importi a debito versati" e si versa in unica soluzione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Forfettario con bollo del primo trimestre

Un professionista in regime forfettario emette nel primo trimestre 2026 dodici fatture sopra 77,47 €, ciascuna soggetta a bollo. Il bollo dovuto è 12 × 2,00 € = 24,00 €. Lo versa con il codice 2521, sezione Erario, anno 2026, entro il 31 maggio 2026.

Esempio 2 — Cumulo del bollo sotto la soglia di 5.000 €

Una piccola S.r.l. con operazioni esenti matura un bollo di 60,00 € nel primo trimestre. Essendo l'importo inferiore a 5.000 €, può rinviare il versamento alla scadenza del secondo trimestre (30 settembre), versando con il codice 2522 anche la quota del primo trimestre.

Esempio 3 — Versamento del quarto trimestre

Per le fatture esenti del quarto trimestre 2026, con bollo dovuto di 18,00 €, la società versa con il codice 2524, sezione Erario, anno 2026, entro il 28 febbraio 2027.

Errori comuni e come evitarli

  • Non valorizzare il bollo in fattura: il campo "bollo virtuale" va indicato già nel file XML; in mancanza, l'Agenzia integra l'importo ma con possibili sanzioni.
  • Applicare il bollo a fatture con IVA: il bollo di 2,00 € riguarda solo le operazioni senza IVA sopra 77,47 €, non le fatture imponibili.
  • Confondere i codici dei trimestri: ogni trimestre ha il suo codice (2521-2524); usare il codice di un trimestre diverso porta a un'imputazione errata.
  • Ignorare la soglia di 77,47 €: sotto tale importo non assoggettato a IVA il bollo non è dovuto.
  • Trascurare il cumulo: per importi modesti il differimento è ammesso e va gestito per non versare prima del necessario, restando entro le soglie di 5.000 €.

Riferimenti normativi

  • Art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: imposta di bollo di 2,00 € sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 €.
  • Art. 6 del D.M. 17 giugno 2014: modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici e versamento trimestrale.
  • Fatturazione elettronica obbligatoria (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).
  • Codici tributo 2521-2524 (imposta di bollo sulle fatture elettroniche per trimestre), sezione Erario del modello F24.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 13/06/2026.