Concordato preventivo biennale CPB: D.Lgs. 13/2024 ISA
Guida operativa al concordato preventivo biennale del D.Lgs. 13/2024 per i soggetti ISA: requisiti, termini di adesione, effetti e cause di decadenza
29/05/2026
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In sintesi
Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, è un istituto con cui i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) concordano con l'Agenzia delle Entrate il reddito d'impresa o di lavoro autonomo imponibile, e il valore della produzione netta ai fini IRAP, per un biennio. Accettata la proposta, il contribuente dichiara gli importi concordati per i due periodi d'imposta: gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi del biennio non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (art. 19, comma 1). Restano fermi gli ordinari obblighi contabili, dichiarativi e IVA.
Quando si applica
L'istituto è riservato ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. 50/2017 (art. 10, comma 1). Per questi soggetti il concordato è biennale: copre due periodi d'imposta consecutivi.
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, entro il 15 aprile di ciascun anno, i programmi informatici per elaborare la proposta (art. 8). Il contribuente può aderire entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con esercizio non solare; per il primo anno l'adesione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 9, comma 3).
Requisito di accesso (art. 10, comma 2): rispetto al periodo precedente al biennio, il contribuente non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati. Si accede comunque se tali debiti, compresi interessi e sanzioni, sono stati estinti o residuano per un importo complessivo inferiore a 5.000 euro.
Come si applica nella pratica
L'iter è informatico: il contribuente (o l'intermediario) comunica i dati tramite i software dell'Agenzia, che elabora una proposta coerente con i dati dichiarati e con la capacità contributiva, valorizzando le risultanze ISA (art. 9, comma 1). Il reddito concordato non può eccedere quello dichiarato nel periodo precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16, oltre soglie crescenti (10%, 15%, 25%) legate al punteggio di affidabilità fiscale (art. 9, comma 3-bis).
L'accettazione impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP del biennio (art. 12, comma 1); per le società e associazioni trasparenti (artt. 5, 115 e 116 TUIR) obbliga anche i soci o associati. Effetto centrale (art. 19, comma 1): i maggiori o minori redditi effettivi del biennio non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi obbligatori. Restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e i modelli ISA (art. 13); ai fini IVA l'adesione non produce effetti e l'imposta si applica secondo le regole ordinarie (art. 18).
Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato è individuato in base all'art. 54, comma 1, TUIR (art. 15), quello d'impresa in base agli artt. 56 o 66 TUIR (art. 16): in entrambi i casi senza considerare plusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni, che variano comunque il concordato fermo un minimo imponibile di 2.000 euro.
| Causa di esclusione (art. 11, comma 1) | Riferimento |
|---|---|
| Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi precedenti, in presenza dell'obbligo | lett. a) |
| Condanna per reati tributari (D.Lgs. 74/2000), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) o riciclaggio/autoriciclaggio negli ultimi tre periodi | lett. b) |
| Redditi esenti, esclusi o non concorrenti superiori al 40% del reddito d'impresa o di arti e professioni | lett. b-bis) |
| Adesione al regime forfetario nel primo periodo oggetto di concordato | lett. b-ter) |
| Operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale nel primo anno | lett. b-quater) |
La proposta cessa o decade per eventi tipizzati: cessazione (art. 21) se il contribuente cambia attività non assimilabile ISA o cessa l'attività; il concordato cessa inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 2, quando circostanze eccezionali individuate con decreto ministeriale determinano minori redditi effettivi superiori al 30% rispetto a quelli concordati, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza; decadenza per entrambi i periodi (art. 22) in caso di accertamento di attività non dichiarate o passività indeducibili oltre il 30% dei ricavi o di altre violazioni di non lieve entità. In caso di decadenza restano dovute imposte e contributi sul reddito concordato se maggiore di quello effettivo (art. 22, comma 3-bis).
Esempi pratici
Esempio 1 — Ditta individuale ISA con reddito 2024 di 40.000 €
Una ditta individuale applica gli ISA e dichiara per il 2024 un reddito d'impresa di 40.000 € con punteggio di affidabilità pari a 9. Aderendo entro i termini riceve una proposta per il biennio 2025-2026; l'incremento del reddito concordato non può eccedere il 15% del reddito 2024 rettificato (art. 9, comma 3-bis, lett. b).
Esempio 2 — Società con causa di esclusione
Una S.r.l. soggetta a ISA è interessata, nel primo anno cui si riferirebbe la proposta, da un'operazione di scissione. Ricorre la causa di esclusione dell'art. 11, comma 1, lett. b-quater): non può accedere al concordato per quel biennio, a prescindere dal punteggio ISA.
Esempio 3 — Effetto su un maggior reddito effettivo
Un professionista accetta un reddito concordato di 30.000 € per il biennio. Nel secondo anno il reddito effettivo sale a 38.000 €. Ai fini IRPEF, IRAP e contributi rileva il solo importo concordato di 30.000 € (art. 19, comma 1), mentre l'IVA si applica sui corrispettivi reali (art. 18).
Errori comuni e come evitarli
- Ritenere che il concordato copra l'IVA: l'art. 18 ne esclude ogni effetto, l'imposta resta dovuta sulle operazioni effettive.
- Considerare facoltativi gli obblighi contabili nel biennio: l'art. 13 conferma adempimenti contabili, dichiarativi e modelli ISA.
- Trascurare i debiti fiscali e contributivi: oltre 5.000 € di residuo non si accede (art. 10, comma 2).
- Aderire oltre il termine del 30 settembre, o del primo anno entro la dichiarazione (art. 9, comma 3).
- Dimenticare plusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni, che variano comunque il reddito concordato (artt. 15 e 16).
- Ignorare le cause di decadenza dell'art. 22 (violazioni di non lieve entità o accertamenti significativi).
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 6 — Finalità.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 7 — Ambito di applicazione.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 8 — Procedure informatiche di ausilio.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 9 — Elaborazione e adesione alla proposta.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 10 — Soggetti ISA: requisiti.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 11 — Cause di esclusione.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 12 — Effetti dell'accettazione della proposta.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 13 — Adempimenti.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 14 — Rinnovo del concordato.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 15 — Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 16 — Reddito d'impresa oggetto di concordato.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 18 — Effetti ai fini IVA.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 19 — Rilevanza delle basi imponibili concordate.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 21 — Cessazione del concordato.
- Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 22 — Decadenza del concordato.
Risorse correlate
- Dichiarazione dei redditi: soggetti passivi (art. 1 D.P.R. 600/1973)
- Accertamento analitico-induttivo (art. 39 D.P.R. 600/1973)
- Reddito d'impresa (art. 55 TUIR)
- Regime forfettario per le PMI: soglia 85.000 € (art. 1 L. 190/2014)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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