Consolidato nazionale: effetti dell'opzione (art. 118 TUIR)
L'art. 118 TUIR determina la base imponibile unica di gruppo come somma algebrica dei redditi netti: compensazione intragruppo di utili e perdite di periodo
31/05/2026
5 min lettura
In sintesi
L'art. 118 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) disciplina gli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo: l'esercizio dell'opzione comporta la determinazione di un reddito complessivo globale pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società partecipanti, considerati — quanto alle controllate — per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione del soggetto controllante. La conseguenza pratica è la compensazione intragruppo, nel medesimo periodo, degli utili fiscali di alcune società con le perdite di altre. Le perdite fiscali anteriori all'inizio del consolidato restano in capo alla società che le ha prodotte (art. 118, comma 2) e gli obblighi di versamento competono in via esclusiva alla controllante (comma 3).
Quando si applica
L'art. 118 opera per ogni periodo d'imposta in cui è efficace l'opzione di cui all'art. 117 TUIR, una volta verificate le condizioni dell'art. 119 e il requisito di controllo dell'art. 120 (controllo di diritto con partecipazione superiore al 50% a capitale e utili). I soggetti interessati sono la società o ente controllante e ciascuna controllata rientrante fra i soggetti IRES residenti, per i quali sia stata congiuntamente esercitata l'opzione triennale.
Sotto il profilo oggettivo, la disciplina governa: la somma algebrica dei redditi che forma la base imponibile unica; il riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalla somma degli imponibili (che compete al soggetto controllante); il trattamento delle perdite e delle eccedenze d'imposta ante-consolidato; la determinazione e il versamento dell'unica imposta; il regime delle somme scambiate fra le società in contropartita dei vantaggi fiscali. L'art. 118 non disciplina invece chi può aderire al perimetro: quel profilo è demandato agli artt. 119 e 120 TUIR.
Come si applica nella pratica
Il meccanismo si articola su quattro pilastri, tutti ricavabili dal testo dell'art. 118.
1. Base imponibile unica (comma 1). Il reddito complessivo globale è la somma algebrica dei redditi complessivi netti delle partecipanti. Le controllate vi concorrono per l'intero importo del proprio reddito (o perdita), a prescindere dalla percentuale di partecipazione: una controllata posseduta al 70% concorre per il 100% del proprio imponibile. Il riporto a nuovo dell'eventuale perdita di gruppo e la liquidazione dell'unica imposta competono alla controllante.
2. Perdite ed eccedenze ante-consolidato (comma 2). Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono, secondo le regole ordinarie dell'art. 84 TUIR: non confluiscono nel reddito di gruppo. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono invece essere usate dalla controllante o, in alternativa, dalle società cui competono.
3. Versamenti e responsabilità (comma 3). Gli obblighi di versamento a saldo e in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto è determinato sulla base dell'imposta del periodo precedente; per il primo esercizio si assume l'imposta corrispondente alla somma algebrica dei redditi del periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni delle singole società.
4. Somme per vantaggi fiscali (comma 4). Le somme percepite o versate tra le consolidate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse.
| Elemento | Trattamento (art. 118) | Comma |
|---|---|---|
| Reddito di gruppo | Somma algebrica dei redditi netti, controllate per l'intero importo | 1 |
| Perdita di gruppo | Riporto a nuovo in capo alla controllante | 1 |
| Perdite ante-consolidato | Solo dalla società che le ha prodotte (art. 84) | 2 |
| Eccedenze d'imposta ante-consolidato | Controllante o, in alternativa, società cui competono | 2 |
| Saldo e acconto IRES | Esclusivamente la controllante | 3 |
| Somme per vantaggi fiscali | Escluse dal reddito imponibile | 4 |
Anche le eccedenze di interessi passivi indeducibili possono essere abbattute a livello di gruppo: l'art. 96, comma 14, del TUIR consente, in caso di partecipazione al consolidato, di portare in abbattimento del reddito complessivo di gruppo l'eccedenza generatasi in capo a un soggetto (escluse quelle anteriori all'ingresso nel consolidato), nei limiti della capienza del ROL degli altri partecipanti.
Esempi pratici
Esempio 1 — Compensazione di utili e perdite di periodo
La controllante Alfa S.p.A. chiude con reddito imponibile di 800.000,00 €; la controllata Beta S.r.l. (partecipata al 60%) registra una perdita fiscale di periodo di 300.000,00 €. Nel consolidato il reddito globale è 800.000,00 − 300.000,00 = 500.000,00 €, su cui si liquida l'unica IRES. Senza consolidato Alfa avrebbe tassato 800.000,00 € e Beta avrebbe riportato a nuovo la perdita: il consolidato anticipa il beneficio della compensazione.
Esempio 2 — Controllata che concorre per l'intero importo
Gamma S.p.A. controlla Delta S.r.l. al 55%. Delta produce un reddito di 200.000,00 €. Nel reddito globale di gruppo confluisce l'intero importo di 200.000,00 €, non la sola quota del 55%: la quota di partecipazione rileva ai fini del controllo, non della misura del reddito apportato.
Esempio 3 — Perdite ante-consolidato non trasferibili
Epsilon S.r.l. entra nel consolidato con perdite pregresse di 150.000,00 € maturate prima dell'opzione. Tali perdite non riducono il reddito globale di gruppo: restano utilizzabili solo da Epsilon, a scomputo di propri futuri redditi, secondo l'art. 84 TUIR. Confluiscono nel reddito di gruppo solo le perdite di periodo prodotte dopo l'ingresso.
Errori comuni e come evitarli
- Apportare il reddito della controllata in proporzione alla quota: errato. La controllata concorre per l'intero importo del proprio reddito (comma 1); la quota rileva solo per il requisito di controllo.
- Trasferire le perdite ante-consolidato nel reddito di gruppo: vietato. Le perdite anteriori all'opzione restano individuali e si scomputano solo dai redditi della società che le ha prodotte (comma 2, art. 84).
- Far versare l'IRES alle singole consolidate: errore. Saldo e acconto competono esclusivamente alla controllante (comma 3); il versamento da parte di una controllata è privo di titolo.
- Tassare le somme di compensazione intragruppo: errato. Le somme scambiate in contropartita dei vantaggi fiscali sono escluse dal reddito (comma 4).
- Sbagliare l'acconto del primo esercizio: l'acconto del primo anno di consolidato si calcola sulla somma algebrica dei redditi del periodo precedente delle singole società, non sull'imposta storica della sola controllante.
- Confondere riporto di perdite e riporto di eccedenze d'imposta: le eccedenze d'imposta ante-consolidato hanno un regime più flessibile (controllante o società cui competono), diverso da quello delle perdite.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 118 — Effetti dell'esercizio dell'opzione (commi 1, 1-bis, 2, 3, 4).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 117 — Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 84 — Riporto delle perdite (utilizzo delle perdite ante-consolidato).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 96, comma 14 — Interessi passivi (eccedenza in abbattimento del reddito di gruppo).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 165 — Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 118, comma 1-bis).
Risorse correlate
- Consolidato nazionale (art. 117 TUIR)
- Condizioni ed efficacia dell'opzione e requisito di controllo (artt. 119-120 TUIR)
- Riporto delle perdite (art. 84 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.