Salta al contenuto
IRESUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Consolidato nazionale obblighi controllate controllante 121-122

Nel consolidato nazionale ogni controllata comunica il proprio reddito (art. 121 TUIR) e la controllante consolida e versa l'imposta di gruppo (art. 122)

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

Gli articoli 121 e 122 del TUIR ripartiscono gli adempimenti del consolidato nazionale tra le società controllate e la società o ente controllante: ciascuna controllata comunica alla controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute, le detrazioni, i crediti d'imposta e gli acconti versati tramite il modello di dichiarazione (art. 121); la controllante presenta la dichiarazione del consolidato, somma algebricamente i redditi netti delle partecipanti e liquida l'imposta di gruppo (art. 122). La somma è per intero, non pro-quota. Il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo richiamato dall'art. 121 (vecchio art. 123) è abrogato dal 2008.

Quando si applica

La ripartizione di obblighi degli artt. 121-122 opera solo dopo l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo prevista dall'art. 117 TUIR, fra società di capitali residenti (soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b)) legate dal rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile e in possesso dei requisiti dell'art. 120.

Gli obblighi si distinguono per ruolo:

  • Società controllate: ognuna resta soggetto passivo IRES e continua a determinare autonomamente il proprio reddito complessivo, ma anziché liquidare e versare l'imposta lo trasferisce alla controllante secondo le modalità del decreto attuativo di cui all'art. 129.
  • Società o ente controllante: assume il ruolo di dichiarante del gruppo, aggrega i redditi netti delle partecipanti e diventa l'unico soggetto che liquida l'imposta IRES di gruppo.

L'opzione richiede l'identità di esercizio sociale e la comunicazione nei termini del modello; la collaborazione informativa di cui all'art. 121, comma 1, lettera c) deve proseguire anche dopo la cessazione dell'opzione, per consentire alla controllante gli adempimenti verso l'Amministrazione finanziaria.

Come si applica nella pratica

L'art. 121, comma 1, elenca tre adempimenti a carico di ciascuna controllata; l'art. 122, comma 1, concentra sulla controllante l'aggregazione e la liquidazione. La tabella riepiloga la ripartizione operativa.

SoggettoAdempimentoNorma
ControllataCompila il modello dichiarazione: reddito complessivo, ritenute subite, detrazioni, crediti d'imposta (anche compensabili ex art. 17 D.Lgs. 241/1997), acconti versatiart. 121, c. 1, lett. a)
ControllataAllega il prospetto dell'art. 109, comma 4, lettera b), sui componenti negativi dedottiart. 121, c. 1, lett. a)
ControllataFornisce i dati su beni ceduti e acquistati (con differenza tra valore di libro e valore fiscale)art. 121, c. 1, lett. b)
ControllataCollabora con la controllante anche dopo la fine dell'opzioneart. 121, c. 1, lett. c)
ControllantePresenta la dichiarazione dei redditi del consolidatoart. 122, c. 1
ControllanteCalcola il reddito complessivo globale = somma algebrica dei redditi netti delle partecipantiart. 122, c. 1
ControllanteLiquida l'imposta di gruppo (DM art. 129)art. 122, c. 1

Il reddito di gruppo è la somma algebrica integrale dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna partecipante: il consolidato nazionale acquisisce per intero gli imponibili (positivi e negativi), senza alcuna proporzione alla percentuale di partecipazione. È la differenza strutturale rispetto al consolidato mondiale, dove l'inclusione è invece pro-quota.

Attenzione all'art. 123 abrogato. L'art. 121, comma 1, lettera b) rinvia ancora al «regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123» per i trasferimenti di beni infragruppo. L'art. 123 TUIR è però abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 34, con effetto dai trasferimenti effettuati dal periodo d'imposta 2008. L'obbligo informativo sui beni ceduti/acquistati permane, ma il trasferimento infragruppo non gode più della neutralità fiscale: le plusvalenze concorrono al reddito secondo le regole ordinarie. Il rinvio nel testo è un residuo formale non operativo.

Esempi pratici

Esempio 1 — Comunicazione del reddito da parte della controllata

La Beta S.r.l., controllata al 100% da Alfa S.p.A. in regime di consolidato, chiude l'esercizio con un reddito complessivo netto di 480.000,00 €, ritenute subite per 3.200,00 € e un credito d'imposta compensabile di 1.500,00 €. Beta non versa l'IRES: compila il modello, comunica ad Alfa i 480.000,00 € e i relativi crediti/ritenute, e allega il prospetto dei componenti negativi dedotti (art. 121, c. 1, lett. a).

Esempio 2 — Liquidazione dell'imposta di gruppo

Alfa S.p.A. consolida tre società: Alfa stessa con 600.000,00 €, Beta con 480.000,00 € e Gamma con una perdita di 120.000,00 €. Il reddito complessivo globale è 600.000,00 + 480.000,00 − 120.000,00 = 960.000,00 €. Alfa liquida l'IRES di gruppo sui 960.000,00 €, scomputando le ritenute e i crediti trasferiti dalle controllate (art. 122, c. 1).

Esempio 3 — Trasferimento infragruppo senza neutralità

Beta cede a Gamma un macchinario con valore fiscale residuo di 50.000,00 € a un corrispettivo di 70.000,00 €. Beta comunica ad Alfa i dati del bene ceduto (art. 121, c. 1, lett. b), ma la plusvalenza di 20.000,00 € è tassata ordinariamente in capo a Beta: il regime di neutralità dell'ex art. 123 non è più applicabile dal 2008.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere consolidato nazionale e mondiale: nel nazionale (art. 122) i redditi si sommano per intero; nel mondiale l'inclusione è pro-quota di partecipazione. Verificare sempre quale regime è in opzione.
  • Ritenere ancora operativa la neutralità infragruppo dell'art. 123: la norma è abrogata dal 2008. I trasferimenti di beni tra società consolidate generano plus/minusvalenze tassabili in via ordinaria.
  • Omettere il prospetto dell'art. 109, comma 4, lettera b): l'allegato sui componenti negativi dedotti è obbligatorio per la controllata; la sua assenza rende incompleta la comunicazione del reddito.
  • Far versare l'imposta alla controllata: nel consolidato la liquidazione e il versamento dell'IRES di gruppo competono esclusivamente alla controllante (art. 122). La controllata comunica, non liquida.
  • Interrompere la collaborazione informativa alla fine dell'opzione: l'art. 121, comma 1, lettera c) impone alla controllata di collaborare anche dopo la cessazione del regime, per gli adempimenti residui della controllante.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 121 — Obblighi delle società controllate (comma 1, lettere a, b, c).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 122 — Obblighi della società o ente controllante (comma 1: dichiarazione del consolidato, somma algebrica dei redditi, liquidazione dell'imposta di gruppo).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 117 — Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 4, lettera b) — Prospetto dei componenti negativi dedotti.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 123 — Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo (abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 34, dal periodo d'imposta 2008).
  • L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 34 — Abrogazione dell'art. 123 TUIR.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.