Controllo automatizzato art. 36-bis DPR 600/73: avviso bonario
Liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/73: correzione errori di calcolo, comunicazione di irregolarità e sanzioni ridotte entro 30 giorni
29/05/2026
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Liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, comunicazione di irregolarità e definizione agevolata delle somme dovute con sanzioni ridotte.
In sintesi
L'art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte in base alle dichiarazioni: tramite procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria liquida imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti, corregge errori materiali e di calcolo e verifica la tempestività dei versamenti. Quando dal controllo emerge un risultato diverso da quello dichiarato, l'esito è comunicato al contribuente (la cosiddetta "comunicazione di irregolarità" o avviso bonario) per consentire la regolarizzazione. È un controllo meramente formale e cartolare, distinto dal controllo formale dell'art. 36-ter e dall'accertamento dell'art. 42 dello stesso decreto.
Quando si applica
- Riguarda tutte le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (art. 36-bis, comma 1, DPR 600/1973).
- La liquidazione automatizzata è eseguita entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo (art. 36-bis, comma 1).
- Si fonda sui dati e gli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e su quelli in possesso dell'anagrafe tributaria (art. 36-bis, comma 2): è un riscontro automatico, non un'attività istruttoria approfondita.
- In presenza di pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (art. 36-bis, comma 2-bis).
- I dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta (art. 36-bis, comma 4).
Come si applica nella pratica
Il comma 2 dell'art. 36-bis elenca tassativamente le attività che l'amministrazione finanziaria può compiere sulla base dei dati desumibili dalla dichiarazione e dall'anagrafe tributaria.
| Lett. | Attività dell'amministrazione (art. 36-bis, comma 2) |
|---|---|
| a) | Correggere gli errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi |
| b) | Correggere gli errori materiali nel riporto delle eccedenze di imposte, contributi e premi da precedenti dichiarazioni |
| c) | Ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti |
| d) | Ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge |
| e) | Ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti |
| f) | Controllare rispondenza e tempestività dei versamenti a titolo di acconto, saldo e ritenute alla fonte operate come sostituto |
Quando dal controllo automatico emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta (art. 36-bis, comma 3). La comunicazione ha due finalità esplicite: evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Il contribuente che rilevi dati o elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione: si tratta della stessa unica finestra di 30 giorni entro cui è possibile, in alternativa, pagare le somme dovute con sanzione ridotta a un terzo (10%) ai sensi del DLgs 18 dicembre 1997 n. 462 (art. 36-bis, comma 3).
Il flusso operativo dell'avviso bonario, secondo la prassi consolidata, si sviluppa così:
| Fase | Contenuto |
|---|---|
| 1. Liquidazione | Elaborazione automatizzata della dichiarazione (art. 36-bis, comma 1) |
| 2. Comunicazione | Invio dell'esito al contribuente in caso di scostamento (art. 36-bis, comma 3) |
| 3. Contraddittorio | Eventuali chiarimenti del contribuente entro 30 giorni (art. 36-bis, comma 3) |
| 4. Definizione agevolata | Pagamento delle somme con sanzioni ridotte (un terzo) entro 30 giorni dalla comunicazione (DLgs 462/1997) |
| 5. Iscrizione a ruolo | In mancanza di pagamento o chiarimenti, iscrizione a ruolo con sanzione piena |
Dopo la comunicazione di irregolarità c'è quindi un'unica finestra di 30 giorni dal ricevimento, entro cui il contribuente può alternativamente: (a) pagare le somme dovute con la riduzione della sanzione a un terzo (10%) ai sensi del DLgs 18 dicembre 1997 n. 462, oppure (b) far valere dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente fornendo i chiarimenti. Si tratta di una definizione agevolata distinta dal ravvedimento operoso, che il contribuente attiva spontaneamente prima di qualsiasi controllo.
Esempi pratici
Esempio 1 — Errore di calcolo nel saldo IRES
Una S.r.l. presenta il modello Redditi indicando per errore un saldo IRES di 12.000,00 € a fronte di un'imposta correttamente determinabile in 14.500,00 €. La procedura automatizzata ex art. 36-bis, comma 2, lett. a), corregge l'errore di calcolo e l'amministrazione invia una comunicazione di irregolarità per la differenza di 2.500,00 €. Pagando entro 30 giorni, la società versa l'imposta dovuta con sanzione ridotta a un terzo invece della sanzione piena che maturerebbe con l'iscrizione a ruolo.
Esempio 2 — Versamento omesso rilevato dal controllo automatico
Un sostituto d'imposta omette il versamento di ritenute per 4.300,00 €. Il controllo della tempestività dei versamenti (art. 36-bis, comma 2, lett. f) intercetta l'omissione e l'ufficio invia la comunicazione. Il sostituto verifica di avere in realtà versato l'importo con un codice tributo errato: entro i 30 giorni previsti dal comma 3 fornisce i chiarimenti documentali e ottiene l'annullamento della pretesa, senza alcun pagamento.
Esempio 3 — Credito d'imposta non spettante
Un'impresa individuale espone in dichiarazione un credito d'imposta di 8.000,00 €, ma dai dati dell'anagrafe tributaria risulta spettante per soli 5.000,00 €. La procedura automatizzata riduce il credito ai sensi dell'art. 36-bis, comma 2, lett. e), e comunica una maggiore imposta di 3.000,00 €. L'imprenditore, non avendo elementi a difesa, definisce la comunicazione pagando entro 30 giorni con sanzione ridotta.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere il controllo automatizzato (art. 36-bis) con il controllo formale (art. 36-ter): il primo è un riscontro automatico su errori di calcolo e versamenti basato sui soli dati della dichiarazione e dell'anagrafe tributaria; il secondo richiede l'esibizione di documenti e ricevute a riscontro di oneri e detrazioni. Sono due fasi distinte con regole proprie.
- Scambiare l'avviso bonario per un avviso di accertamento: la comunicazione ex art. 36-bis non è l'accertamento dell'art. 42 DPR 600/1973; serve a regolarizzare aspetti formali, non a contestare evasione. Trattarla come un atto impositivo definitivo porta a contenzioso inutile.
- Lasciar scadere i 30 giorni per la definizione agevolata: il pagamento tardivo fa perdere la riduzione delle sanzioni e comporta l'iscrizione a ruolo con sanzione piena. Verificare sempre la data di ricezione della comunicazione.
- Ignorare i 30 giorni per i chiarimenti: il comma 3 consente di segnalare dati non considerati o valutati erroneamente entro la stessa finestra di 30 giorni; non rispondere quando la pretesa è infondata trasforma un errore correggibile in un debito a ruolo.
- Pensare che la liquidazione automatica non faccia stato: il comma 4 stabilisce che i dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano a tutti gli effetti come dichiarati, con conseguenze sulle dichiarazioni successive (riporti, eccedenze, perdite).
- Trascurare l'effetto sui riporti delle perdite: a seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili, l'amministrazione riduce le perdite riportabili nelle dichiarazioni successive (art. 36-bis, comma 3-bis): un errore non corretto si propaga negli anni futuri.
Riferimenti normativi
- Art. 36-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4)
- Art. 36-ter, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Controllo formale delle dichiarazioni
- Art. 42, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Avviso di accertamento
Risorse correlate
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
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