Credito d'imposta Transizione 5.0: art. 38 DL 19/2024
Il credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 38 DL 19/2024) agevola gli investimenti in beni strumentali inseriti in progetti che riducono i consumi energetici
29/05/2026
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In sintesi
Il credito d'imposta Transizione 5.0, disciplinato dall'art. 38 del DL 19/2024, agevola gli investimenti in beni strumentali inseriti in progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. L'aliquota cresce su due dimensioni: la quota di investimento (fino a 10 milioni di euro o oltre, entro il limite di 50 milioni per impresa) e la fascia di risparmio energetico conseguito. Spetta alle imprese residenti per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 in strutture produttive in Italia, previa prenotazione e certificazioni ex ante ed ex post gestite dal GSE, e si utilizza esclusivamente in compensazione tramite F24.
Quando si applica
L'agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (comma 2). In alternativa all'impresa, il credito può spettare alle società di servizi energetici (ESCo) certificate per progetti realizzati presso l'azienda cliente.
Il periodo agevolato copre i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, anche se sostenuti prima della richiesta di accesso (comma 2). Requisito qualificante è il progetto di innovazione da cui derivi una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento oppure, in alternativa, dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento (comma 4).
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità o altra procedura concorsuale, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 (comma 3). Il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Come si applica nella pratica
L'aliquota del credito dipende dalla quota di investimento (comma 7) e dalla fascia di riduzione dei consumi energetici (commi 7 e 8):
| Fascia di risparmio energetico | Quota fino a 10 mln € | Quota oltre 10 e fino a 50 mln € |
|---|---|---|
| Base: riduzione struttura ≥ 3% o processo ≥ 5% (comma 7) | 35% | 5% |
| Intermedia: riduzione struttura > 6% o processo > 10% (comma 8, lett. a) | 40% | 10% |
| Massima: riduzione struttura > 10% o processo > 15% (comma 8, lett. b) | 45% | 15% |
Il limite massimo di costi ammissibili è di 50 milioni di euro per anno e per impresa beneficiaria (comma 7).
Sono agevolabili i beni materiali e immateriali nuovi degli allegati A e B alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale, a condizione che concorrano alla riduzione dei consumi (comma 4). Nello stesso progetto rientrano anche i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (comma 5, lett. a) — con base di calcolo maggiorata al 130, 140 o 150 per cento per i moduli fotovoltaici delle categorie indicate — e le spese di formazione del personale, nel limite del 10 per cento degli investimenti e fino a 300.000 euro (comma 5, lett. b).
L'iter passa dal GSE: l'impresa presenta in via telematica la comunicazione di accesso con la certificazione ex ante della riduzione conseguibile (comma 11, lett. a) e il GSE prenota il credito nei limiti delle risorse stanziate (comma 10). Seguono comunicazioni di avanzamento, inclusa quella sugli ordini accettati con acconto di almeno il 20 per cento, da inviare entro trenta giorni dalla prenotazione a pena di decadenza. Al completamento, entro il 31 dicembre 2025, si trasmette la certificazione ex post di effettiva realizzazione (comma 11, lett. b). Per le PMI le spese di certificazione aumentano il credito fino a 10.000 euro (comma 12).
Il credito si utilizza solo in compensazione tramite F24 sui servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla trasmissione dell'elenco del GSE; l'eccedenza è riportata in cinque quote annuali di pari importo. Non è cedibile e non concorre al reddito né alla base IRAP (comma 13).
Esempi pratici
Esempio 1 — PMI manifatturiera, fascia base
Un'impresa investe 500.000 euro in macchinari 4.0 interconnessi, conseguendo una riduzione dei consumi della struttura produttiva del 4 per cento (≥ 3%, fascia base). L'intero importo rientra nella quota fino a 10 milioni: credito = 500.000 × 35% = 175.000 euro.
Esempio 2 — Investimento con risparmio intermedio
Una società sostiene 1.200.000 euro di investimenti che riducono i consumi dei processi interessati del 12 per cento (> 10%, fascia intermedia, comma 8 lett. a). Aliquota 40% sulla quota fino a 10 milioni: credito = 1.200.000 × 40% = 480.000 euro.
Esempio 3 — Progetto rilevante, fascia massima
Un'impresa realizza un progetto da 800.000 euro con riduzione dei consumi della struttura produttiva dell'11 per cento (> 10%, fascia massima, comma 8 lett. b). Aliquota 45% sulla quota fino a 10 milioni: credito = 800.000 × 45% = 360.000 euro.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere Transizione 5.0 con Transizione 4.0: il 5.0 richiede la riduzione certificata dei consumi e non è cumulabile sui medesimi costi con il credito beni strumentali della legge 178/2020 (comma 18).
- Avviare l'investimento senza certificazione ex ante: la riduzione conseguibile va attestata da un valutatore indipendente prima dell'accesso (comma 11, lett. a).
- Omettere o trasmettere in ritardo la comunicazione di acconto: l'ordine con acconto di almeno il 20 per cento va comunicato entro trenta giorni dalla prenotazione, a pena di decadenza (comma 10).
- Applicare la fascia superiore senza verificare la soglia: il comma 8 richiede riduzioni superiori al 6/10 per cento (intermedia) o al 10/15 per cento (massima), non semplicemente uguali.
- Trascurare il vincolo di mantenimento: la cessione o distrazione dei beni entro il quinto anno comporta il riversamento del maggior credito (comma 14).
- Cumulare oltre il costo sostenuto: il cumulo con altre agevolazioni è ammesso solo se non supera il costo dell'investimento (comma 18).
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 38 — Transizione 5.0 (commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18).
Risorse correlate
- Ammortamento dei beni materiali (art. 102 TUIR)
- Ammortamento dei beni immateriali (art. 103 TUIR)
- Reddito d'impresa (art. 55 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.