Deducibilità auto aziendale art. 164 TUIR: percentuali
Limiti di deduzione dei mezzi di trasporto a motore: percentuali (20%, 70%, 80%, 100%) e tetti di costo per imprese, agenti e professionisti (art. 164 TUIR)
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) fissa i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La deducibilità è ammessa solo nelle fattispecie delle lettere a), b) e b-bis) del comma 1: integrale per i veicoli esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa e per quelli adibiti a uso pubblico; nella misura del 20% per gli altri veicoli a uso non esclusivo; 80% per i veicoli usati da agenti e rappresentanti di commercio; 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per le autovetture si applicano inoltre tetti di costo fiscalmente rilevante che la norma esprime in lire (35 milioni di lire, pari a 18.075,99 €), elevati per gli agenti a 25.822,84 €.
Quando si applica
Soggetti
- Imprese (individuali, società di persone, società di capitali) in regime ordinario.
- Esercenti arti e professioni: nell'esercizio in forma individuale la deduzione al 20% è ammessa per un solo veicolo; per società semplici e associazioni professionali, per un veicolo per ciascun socio o associato.
- Agenti e rappresentanti di commercio (categoria con percentuale e tetti dedicati).
I contribuenti forfettari (L. 190/2014) non deducono analiticamente i costi: sono assorbiti dal coefficiente di redditività.
Veicoli interessati
Autovetture e autocaravan (lett. a) e m) art. 54 D.Lgs. 285/1992 — Codice della Strada), ciclomotori e motocicli. Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto seguono la lett. a) per la sola ipotesi di strumentalità esclusiva.
Come si applica nella pratica
Percentuali di deduzione (comma 1)
| Fattispecie | % deducibile | Riferimento |
|---|---|---|
| Veicoli esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa | 100% | art. 164 c. 1 lett. a) n. 1 |
| Veicoli adibiti a uso pubblico | 100% | art. 164 c. 1 lett. a) n. 2 |
| Autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli a uso non esclusivo (imprese e professionisti) | 20% | art. 164 c. 1 lett. b) |
| Veicoli usati da agenti o rappresentanti di commercio | 80% | art. 164 c. 1 lett. b) |
| Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta | 70% | art. 164 c. 1 lett. b-bis) |
Tetti di costo fiscalmente rilevante (comma 1)
Il comma 1 esprime i limiti in lire; per le autovetture il tetto di 35 milioni di lire corrisponde, nella prassi consolidata di conversione (÷ 1.936,27), a 18.075,99 €. Per gli agenti e rappresentanti il limite di 35 milioni è elevato espressamente a euro 25.822,84 (e quello sui canoni da 7 milioni a euro 5.164,57).
| Veicolo / costo | Tetto (testo art. 164 c. 1) | Equivalente in euro |
|---|---|---|
| Autovetture e autocaravan — costo di acquisizione | 35 milioni di lire | 18.075,99 € |
| Motocicli — costo di acquisizione | 8 milioni di lire | 4.131,66 € |
| Ciclomotori — costo di acquisizione | 4 milioni di lire | 2.065,83 € |
| Autovetture/autocaravan — canoni locazione/noleggio (ad anno) | 7 milioni di lire | 3.615,20 € |
| Autovetture — agenti e rappresentanti (costo) | euro 25.822,84 | 25.822,84 € |
| Autovetture — agenti e rappresentanti (canoni, ad anno) | euro 5.164,57 | 5.164,57 € |
La quota di costo che eccede il tetto è indeducibile in via definitiva, a prescindere dalla percentuale applicabile. Per i contratti di locazione e noleggio i limiti vanno ragguagliati ad anno. Le spese per carburante sono deducibili nella stessa misura solo se pagate con carte di credito, di debito o prepagate (comma 1-bis).
Sequenza di calcolo per le autovetture a uso non esclusivo
Costo fiscalmente rilevante = MIN(costo effettivo; tetto art. 164)
Quota deducibile = (Costo fiscalmente rilevante × quota di ammortamento) × % deduzione
La stessa percentuale di deduzione si applica anche ai canoni di leasing e noleggio e alle spese di gestione (manutenzione, assicurazione, carburante), mentre il tetto di costo opera sul solo costo di acquisizione o sui canoni. Per le quote di ammortamento si rinvia all'art. 102 TUIR; per l'indetraibilità IVA dei veicoli stradali a motore alla relativa scheda art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972.
Esempi pratici
Esempio 1 — S.r.l., autovettura a uso aziendale non esclusivo
Alfa S.r.l. acquista un'autovettura a 30.000,00 € (IVA esclusa), non assegnata in via esclusiva ad alcun dipendente.
- Tetto fiscale: 18.075,99 € (35 milioni di lire).
- Costo fiscalmente rilevante: 18.075,99 € (eccedenza di 11.924,01 € indeducibile).
- Sulla base fiscale si applica la percentuale del 20% (art. 164 c. 1 lett. b): la quota di ammortamento concorre solo per un quinto.
Esempio 2 — Veicolo in uso promiscuo al dipendente
Beta S.r.l. assegna un'auto da 30.000,00 € a un dipendente in uso promiscuo per l'intero anno, con fringe benefit tassato in busta paga.
- Per questa fattispecie il comma 1 lett. b-bis) prevede la deduzione del 70%; il testo non richiama il tetto di 35 milioni previsto per la lett. b).
- L'assegnazione deve riguardare la maggior parte del periodo d'imposta e va documentata (lettera di assegnazione, busta paga con fringe benefit, libretto intestato alla società).
Esempio 3 — Agente di commercio
Gamma, agente di commercio, acquista un'autovettura a 28.000,00 € destinata all'attività.
- Tetto fiscale dedicato agli agenti: 25.822,84 € (eccedenza di 2.177,16 € indeducibile).
- Sulla base fiscale si applica la percentuale dell'80% (art. 164 c. 1 lett. b): la maggior parte dei costi del veicolo concorre alla determinazione del reddito.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere il tetto di costo con la base di ammortamento civilistica: il limite (18.075,99 € per le autovetture) opera solo ai fini fiscali. Contabilmente si ammortizza il costo pieno; la differenza genera variazione in aumento in dichiarazione.
- Applicare il 70% senza i presupposti dell'uso promiscuo: la lett. b-bis) richiede l'assegnazione al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta. Senza documentazione la maggior deduzione è contestabile.
- Attribuire il 100% a veicoli non strumentali: la lett. a) n. 1 richiede la strumentalità esclusiva nell'attività propria dell'impresa (noleggio, autoscuola, taxi, trasporto). Un'auto usata dal titolare per visite ai clienti non è strumentale.
- Superare il tetto degli agenti (25.822,84 €) ignorando l'eccedenza indeducibile: la parte di costo oltre il limite è persa in via definitiva anche applicando l'80%.
- Dedurre il carburante pagato in contanti: il comma 1-bis ammette la deduzione solo se i rifornimenti sono pagati con carte di credito, di debito o prepagate tracciabili.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164 c. 1 — Percentuali di deduzione (100%, 20%, 80%, 70%) e tetti di costo per i mezzi di trasporto a motore.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164 c. 1 lett. b-bis) — Deduzione al 70% dei veicoli in uso promiscuo ai dipendenti.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 164 c. 1-bis — Deducibilità del carburante subordinata al pagamento tracciabile.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 54 — Determinazione del reddito di lavoro autonomo (rinvio per i professionisti).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102 — Ammortamento dei beni materiali (quote applicate al costo del veicolo).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 19-bis1 — Esclusione o riduzione della detrazione IVA per i veicoli a motore.
Risorse correlate
- Ammortamento beni materiali art. 102 TUIR
- Indetraibilità oggettiva IVA art. 19-bis1 D.P.R. 633/1972
- Costo del personale dipendente art. 95 TUIR
- Principio di competenza fiscale art. 109 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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