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IRESUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Spese telefoniche art. 102 TUIR: deducibilità all'80%

L'art. 102 del TUIR limita all'80% la deducibilità di ammortamenti, canoni e spese di impiego delle apparecchiature per la comunicazione elettronica

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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In sintesi

L'art. 102, comma 9, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) limita all'80% la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (telefonia fissa e mobile, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259). La percentuale è elevata al 100% per gli oneri relativi agli impianti di telefonia installati sui veicoli utilizzati per il trasporto di merci dalle imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. Il tetto dell'80% è forfettario: opera a prescindere dall'effettivo uso promiscuo dell'apparecchiatura e non si cumula con altre riduzioni.

Quando si applica

La limitazione dell'80% riguarda i titolari di reddito d'impresa per:

  • le spese di telefonia fissa e mobile (canoni, traffico, manutenzione);
  • l'ammortamento di centralini, smartphone, apparati di rete per la comunicazione elettronica;
  • i canoni di noleggio e di locazione finanziaria di tali apparecchiature;

con l'eccezione del 100% per gli impianti telefonici dei veicoli delle imprese di autotrasporto merci (un impianto per veicolo).

Come si applica nella pratica

Il tetto forfettario dell'80% (comma 9)

La deducibilità all'80% copre l'intero pacchetto di costi relativi alle apparecchiature di comunicazione elettronica:

Voce di costoDeducibilità
Quote di ammortamento delle apparecchiature80%
Canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio80%
Spese di impiego (traffico) e manutenzione80%
Impianto telefonico su veicolo per trasporto merci (autotrasporto)100% (un impianto per veicolo)

Carattere forfettario e rapporto con l'uso promiscuo

L'80% è un limite forfettario stabilito dalla legge: non richiede di dimostrare l'effettivo riparto tra uso aziendale e personale e non si cumula con la riduzione al 50% dei beni a uso promiscuo dell'art. 64. La telefonia ha quindi una regola propria e autonoma.

L'eccezione del 100% per l'autotrasporto

Per le imprese di autotrasporto di merci gli oneri relativi agli impianti di telefonia dei veicoli sono deducibili al 100%, ma limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo: l'eccezione è circoscritta al settore e al singolo impianto.

Esempi pratici

Esempio 1 — Canoni e traffico di una PMI

Una S.r.l. sostiene 5.000,00 € di spese telefoniche annue (canoni e traffico). La deduzione è ammessa all'80%, cioè 4.000,00 € (comma 9); 1.000,00 € restano indeducibili.

Esempio 2 — Ammortamento di un centralino

L'impresa acquista un centralino VoIP da 3.000,00 € con quota di ammortamento annua di 600,00 €. La quota deducibile è l'80%, cioè 480,00 € all'anno (comma 9).

Esempio 3 — Impianto telefonico su autocarro

Un'impresa di autotrasporto merci installa un impianto telefonico su un autocarro. Gli oneri sono deducibili al 100% (comma 9), ma solo per un impianto per veicolo: un secondo impianto sullo stesso mezzo tornerebbe nel limite ordinario.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre al 100% la telefonia ordinaria: il tetto è l'80%, salvo l'eccezione dell'autotrasporto merci (comma 9).
  • Cumulare l'80% con il 50% dell'uso promiscuo: la telefonia ha una regola forfettaria autonoma; non si applica anche la riduzione dell'art. 64.
  • Estendere il 100% oltre un impianto per veicolo o oltre l'autotrasporto merci: l'eccezione è doppiamente circoscritta (comma 9).
  • Limitare il tetto al solo ammortamento: l'80% riguarda anche canoni di noleggio/leasing, traffico e manutenzione.
  • Confondere deducibilità reddituale e detraibilità IVA: la detrazione dell'IVA sulla telefonia segue regole proprie, distinte dal tetto dell'80% ai fini delle imposte sui redditi.

Riferimenti normativi

  • Art. 102, comma 9, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità all'80% delle apparecchiature di comunicazione elettronica; 100% per l'autotrasporto merci
  • D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 — codice delle comunicazioni elettroniche (definizione delle apparecchiature terminali)
  • Art. 164 TUIR — regime speciale dei veicoli a motore (distinto dalla telefonia)

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

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