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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Dichiarazione IVA annuale: termini art. 8 DPR 322/1998

Dichiarazione IVA annuale ex art. 8 DPR 322/1998: termine telematico 1 febbraio-30 aprile, soggetti esonerati, rapporto con LIPE e saldo IVA

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 disciplina la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto: il contribuente la presenta in via telematica, per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La dichiarazione va presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili; sono esonerati i soggetti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972, salvo specifiche eccezioni. La dichiarazione riepiloga l'imposta dovuta per l'anno e si raccorda con le liquidazioni periodiche e con il versamento del saldo IVA.

Quando si applica

L'obbligo dichiarativo annuale IVA grava su tutti i soggetti passivi d'imposta che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. La dichiarazione è presentata:

  • da tutti i contribuenti titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili;
  • in forma autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, con un proprio termine di presentazione.

Sono invece esonerati dall'obbligo di presentazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta ex art. 10 del D.P.R. 633/1972. L'esonero non opera, però, quando tali soggetti siano tenuti alle rettifiche della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del medesimo decreto, oppure abbiano registrato operazioni intracomunitarie; restano fermi gli ulteriori esoneri previsti da specifiche disposizioni normative.

Come si applica nella pratica

Il termine ordinario per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA è compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il modello è approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione si applicano le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto.

ElementoDisciplina
CanaleTelematico (obbligatorio)
Termine di presentazione1° febbraio – 30 aprile dell'anno successivo
Approvazione del modelloEntro il 15 gennaio dell'anno di utilizzo
Soggetti obbligatiTutti i titolari di partita IVA, anche senza operazioni imponibili
EsoneroSolo operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (con eccezioni)

La dichiarazione annuale chiude il ciclo delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE): nel corso dell'anno il contribuente liquida e versa l'imposta con cadenza mensile o trimestrale e comunica i dati delle liquidazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate; la dichiarazione annuale riepiloga l'intera posizione e determina il saldo. Da tale riepilogo emerge un saldo a debito, da versare entro i termini previsti per il versamento dell'IVA annuale (con possibilità di rateizzazione e con la maggiorazione per il differimento), oppure un'eccedenza a credito, riportabile, compensabile o, ricorrendone i presupposti, chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 633/1972. Eventuali errori od omissioni possono essere corretti con dichiarazione integrativa entro i termini dell'art. 57 del D.P.R. 633/1972.

Esempi pratici

Esempio 1 — Saldo IVA annuale a debito

Una S.r.l. chiude l'anno con IVA a debito complessiva di 18.000 € a fronte di versamenti periodici per 15.500 €. Dalla dichiarazione annuale emerge un saldo a debito di 2.500 €, da versare entro il termine del saldo IVA annuale, con la possibilità di rateizzare l'importo applicando la maggiorazione prevista per il differimento.

Esempio 2 — Eccedenza a credito riportabile

Un'impresa con prevalenza di acquisti rispetto alle vendite imponibili chiude l'anno con un'eccedenza detraibile di 4.200 €. La dichiarazione annuale evidenzia il credito, che il contribuente sceglie di riportare all'anno successivo; in alternativa, ricorrendo i requisiti, potrebbe utilizzarlo in compensazione o chiederne il rimborso ex art. 30 del D.P.R. 633/1972.

Esempio 3 — Soggetto esonerato dalla dichiarazione

Un professionista che ha registrato nell'anno esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972, senza operazioni intracomunitarie né rettifiche della detrazione ex art. 19-bis2, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Se nello stesso anno avesse effettuato anche solo un'operazione intracomunitaria, l'esonero verrebbe meno e la dichiarazione sarebbe dovuta.

Errori comuni e come evitarli

  • Sovrapporre il termine IVA a quello della dichiarazione dei redditi: la dichiarazione annuale IVA ha termine autonomo (1° febbraio – 30 aprile) e non segue le scadenze della dichiarazione dei redditi.
  • Ritenere esonerato chi ha operazioni intracomunitarie: l'esonero per sole operazioni esenti decade in presenza di operazioni intracomunitarie o di rettifiche della detrazione ex art. 19-bis2; in tali casi la dichiarazione va presentata.
  • Non presentare la dichiarazione in assenza di operazioni imponibili: l'obbligo sussiste anche per i contribuenti che nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo i casi di esonero espresso.
  • Trascurare il raccordo con le liquidazioni periodiche: il saldo annuale va riconciliato con le LIPE e con i versamenti periodici già eseguiti; disallineamenti generano errori sul saldo a debito o a credito.
  • Confondere il termine di presentazione con quello di versamento del saldo: la presentazione telematica e il versamento del saldo IVA seguono scadenze distinte; il saldo può inoltre essere rateizzato con la maggiorazione per il differimento.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8, comma 1 — Dichiarazione annuale IVA, termine telematico 1° febbraio – 30 aprile, obbligo anche in assenza di operazioni imponibili ed esonero per sole operazioni esenti.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8, comma 6 — Rinvio agli artt. 1, 2 e 3 per sottoscrizione, presentazione e conservazione della dichiarazione IVA.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8, comma 6-bis — Dichiarazione integrativa IVA entro i termini dell'art. 57 D.P.R. 633/1972.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 10 — Operazioni esenti dall'imposta.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 30 — Rimborso dell'eccedenza annuale.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 57 — Termini per l'accertamento dell'IVA.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.