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Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 02/06/2026

Fondo di Garanzia PMI: escussione della garanzia

Come il finanziatore attiva la garanzia del Fondo PMI in caso di insolvenza: evento di rischio, avvio del recupero, termini di escussione e diritto di rivalsa

Ultimo aggiornamento

02/06/2026

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In sintesi

L'escussione è la procedura con cui il soggetto finanziatore, in caso di insolvenza dell'impresa garantita, chiede al Fondo di garanzia PMI la liquidazione della perdita coperta dalla garanzia. Non è automatica: presuppone il verificarsi di un evento di rischio e l'avvio delle procedure di recupero verso il beneficiario.

La richiesta si presenta tramite il Portale FdG, entro termini precisi e con la documentazione prescritta a pena di improcedibilità. Il Gestore del Fondo, ricevuta la documentazione completa, propone al Consiglio di gestione la liquidazione della perdita entro 90 giorni. Dopo il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalsa sull'impresa inadempiente, con un credito assistito da privilegio generale. Rispettare termini e adempimenti è decisivo: un errore procedurale può rendere la garanzia inefficace.

Quando si applica

L'escussione si attiva al verificarsi di un evento di rischio sull'operazione garantita (revoca o risoluzione del finanziamento, mancato rientro, ammissione del beneficiario a procedura concorsuale) e dopo l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del beneficiario.

Gli adempimenti spettano:

  • al soggetto richiedente per le operazioni in garanzia diretta e in riassicurazione;
  • al soggetto richiedente o al soggetto finanziatore per le operazioni in controgaranzia.

In caso di ammissione del beneficiario a procedura concorsuale, le procedure di recupero (ad esempio l'insinuazione al passivo) vanno avviate, a pena di inefficacia, entro 6 mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese del provvedimento concorsuale, ovvero entro 7 mesi per le operazioni ammesse a riassicurazione e/o controgaranzia.

Come si applica nella pratica

La richiesta di escussione si invia tramite il Portale FdG ed è improcedibile se trasmessa con altri mezzi o prima dell'avvio del recupero. Alla richiesta va allegata, a pena di improcedibilità, la documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (diffida di pagamento via raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo depositato, istanza di ammissione al passivo) e, per riassicurazione e controgaranzia, l'atto di escussione del finanziatore.

Tempi della procedura:

FaseTermine
Avvio recupero in caso di procedura concorsuale (garanzia diretta)entro 6 mesi
Avvio recupero in caso di procedura concorsuale (riassicurazione/controgaranzia)entro 7 mesi
Integrazioni documentali richieste dal Gestoreentro 3 mesi
Proposta di liquidazione della perdita al Consiglio di gestioneentro 90 giorni dalla documentazione completa (40 giorni per i mini-bond)
Escussione della controgaranzia da parte del finanziatoreentro 15 mesi (operazioni senza piano d'ammortamento) o 24 mesi (con piano) dall'evento di rischio

Per la controgaranzia, il finanziatore può chiedere l'escussione se il soggetto garante non paga entro 120 giorni dalla richiesta.

Dopo la liquidazione della perdita, il Fondo si surroga nei diritti del finanziatore e acquisisce il diritto di rivalsa sull'impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20 giugno 2005. Il credito del Fondo è di natura pubblica ed è assistito da privilegio generale ai sensi dell'art. 8-bis del DL n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015. Per questo motivo il richiedente deve indicare, negli atti di recupero e nell'istanza di ammissione al passivo, che l'operazione è garantita dal Fondo.

In alternativa all'escussione integrale sono ammessi accordi transattivi (saldo e stralcio) proposti dal beneficiario, a condizione che prevedano una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo; proposte inferiori al 15% obbligano a proseguire il recupero, pena l'inefficacia della garanzia.

Esempi pratici

Esempio 1 — Escussione su garanzia diretta dopo decreto ingiuntivo

Una banca, dopo il mancato rientro di un finanziamento con piano d'ammortamento, notifica l'intimazione di pagamento e deposita il decreto ingiuntivo. Avviato il recupero, trasmette via Portale FdG la richiesta di escussione con la documentazione. Il Gestore del Fondo, completata l'istruttoria, propone al Consiglio di gestione la liquidazione della perdita entro 90 giorni.

Esempio 2 — Insolvenza con procedura concorsuale

Una piccola impresa garantita è ammessa a liquidazione giudiziale. Il finanziatore deve avviare il recupero — insinuazione al passivo — entro 6 mesi dall'iscrizione della procedura nel Registro delle imprese (7 mesi se l'operazione è in riassicurazione), a pena di inefficacia della garanzia.

Esempio 3 — Accordo transattivo a saldo e stralcio

A fronte di un debito complessivo di 80.000,00 €, il beneficiario propone un saldo e stralcio di 14.000,00 € (17,5% del debito). Poiché la percentuale supera il 15%, la proposta è ammissibile e va sottoposta al Consiglio di gestione; in caso di rigetto, il richiedente deve proseguire il recupero per l'intero importo.

Errori comuni e come evitarli

  • Inviare la richiesta prima di avviare il recupero: la richiesta di escussione è improcedibile se non sono già state avviate le procedure di recupero verso il beneficiario.
  • Mancare i termini delle procedure concorsuali: l'avvio del recupero oltre i 6 mesi (7 per riassicurazione/controgaranzia) rende la garanzia inefficace.
  • Trasmettere documentazione incompleta: la mancanza degli allegati richiesti rende improcedibile la domanda; le integrazioni richieste dal Gestore vanno fornite entro 3 mesi.
  • Non dichiarare la garanzia del Fondo negli atti di recupero: l'omessa indicazione pregiudica la rivalsa del Fondo e il privilegio generale sul credito.
  • Accettare un saldo e stralcio sotto il 15% senza delibera: gli accordi transattivi sotto soglia o non approvati obbligano a proseguire il recupero, pena l'inefficacia.

Riferimenti normativi

  • Disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI (DM 2 agosto 2023, in vigore dal 13 ottobre 2023), Parte VI, premessa — soggetti tenuti agli adempimenti e uso del Portale FdG.
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. B.1 — disciplina comune dell'escussione: evento di rischio, avvio del recupero, termini in caso di procedura concorsuale, documentazione e termine di 90 giorni per la proposta di liquidazione.
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. B.2 — disciplina della garanzia diretta, rivalsa del Fondo (art. 1203 c.c. e art. 2, comma 4, DM 20 giugno 2005) e privilegio generale (art. 8-bis DL n. 3/2015, conv. L. n. 33/2015).
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. B.3 — disciplina specifica della riassicurazione.
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. B.4 — disciplina della controgaranzia (termine di 120 giorni al garante; escussione entro 15 o 24 mesi dall'evento di rischio).
  • Disposizioni operative, Parte VI, par. C.1 — accordi transattivi con percentuale di pagamento non inferiore al 15% del debito complessivo.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 02/06/2026.