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IVAUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Gruppo IVA: credito pregresso e cessazione art. 70-sexies/decies

Trattamento del credito IVA maturato prima dell'ingresso nel Gruppo IVA e cause di cessazione del partecipante o di chiusura dell'intero gruppo

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 70-sexies e 70-decies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 regolano due momenti delicati del Gruppo IVA: il trattamento del credito IVA maturato prima dell'ingresso nel gruppo e l'uscita di un partecipante o la chiusura dell'intero gruppo. L'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce al gruppo: può essere chiesta a rimborso (anche senza le condizioni dell'art. 30) o compensata, salvo la parte pari ai versamenti IVA di quell'anno. La cessazione del singolo partecipante o del gruppo opera al verificarsi di eventi tassativi e va comunicata dal rappresentante entro trenta giorni. Da non confondere con l'esclusione iniziale del soggetto privo dei requisiti dell'art. 70-bis.

Quando si applica

Le due norme intervengono in fasi diverse della vita del Gruppo IVA, istituto regolato dall'art. 70-bis e seguenti del DPR 633/1972 (unico soggetto passivo con un'unica partita IVA):

  • Eccedenze pregresse (art. 70-sexies): rileva all'ingresso nel gruppo, quando un soggetto porta con sé un credito IVA maturato nell'ultimo anno di operatività individuale.
  • Esclusione iniziale (art. 70-decies, comma 1): opera quando un soggetto privo dei requisiti dell'art. 70-bis esercita comunque l'opzione; l'opzione è priva di effetti limitatamente a quel soggetto.
  • Cessazione del singolo (art. 70-decies, commi 2 e 3): opera durante la vita del gruppo, al venir meno dei vincoli o per eventi patologici (sequestro, procedure concorsuali, liquidazione).
  • Cessazione del gruppo (art. 70-decies, comma 4): opera quando viene meno la pluralità dei partecipanti, con destino del credito residuo.

Come si applica nella pratica

Credito IVA pregresso (art. 70-sexies). L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione non confluisce nel gruppo. Il soggetto entrante può:

Opzione sul credito pregressoRiferimento
Chiederlo a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'art. 30art. 70-sexies, primo periodo
Compensarlo ex art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241art. 70-sexies, primo periodo
Eccezione — la parte di eccedenza pari ai versamenti IVA effettuati per quell'anno precedente NON segue la regola sopraart. 70-sexies, secondo periodo

La disposizione si applica dal 1° gennaio 2018 (L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 30): è dunque la decorrenza in vigore, non una novità. Per il rimborso valgono le regole del rimborso dell'eccedenza annuale (art. 30) e dell'esecuzione dei rimborsi (art. 38-bis).

Cessazione del singolo partecipante (art. 70-decies, comma 2). Il partecipante cessa di far parte del gruppo in cinque casi tassativi:

CasoCausa di cessazioneDecorrenza (c. 3)
a)Viene meno il vincolo finanziarioData dell'evento
b)È riconosciuto, su interpello ex art. 70-ter c. 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativoAnno successivo al riconoscimento
c)Sequestro giudiziario dell'azienda (art. 670 c.p.c.)Data dell'evento
d)Procedura concorsualeData dell'evento
e)Liquidazione ordinariaData dell'evento

Per i casi a), c), d) ed e) la cessazione decorre dalla data dell'evento e ha effetto per le operazioni e per gli acquisti e importazioni annotati a partire da tale data; per il caso b) decorre dall'anno successivo a quello del riconoscimento.

Cessazione dell'intero gruppo (art. 70-decies, comma 4). Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei partecipanti. L'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto che agiva come rappresentante di gruppo, nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Comunicazione (art. 70-decies, comma 5). La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dagli eventi, con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies, comma 5.

Esempi pratici

Esempio 1 — Credito IVA pregresso non trasferibile

La Delta S.r.l. entra in un Gruppo IVA dal 2025 con un'eccedenza detraibile di 52.000,00 € risultante dalla dichiarazione IVA 2024. Tale credito non si trasferisce al gruppo: Delta può chiederlo a rimborso (anche senza le condizioni dell'art. 30) o compensarlo ex art. 17 D.Lgs. 241/1997. Se nel 2024 Delta aveva effettuato versamenti IVA per 12.000,00 €, la parte di eccedenza pari a quei 12.000,00 € resta esclusa dalla regola dell'art. 70-sexies, primo periodo.

Esempio 2 — Uscita per venir meno del vincolo finanziario

Nel corso del 2025 la controllante cede l'intera partecipazione in Epsilon S.r.l.: viene meno il vincolo finanziario (art. 70-decies, comma 2, lett. a). Epsilon cessa di far parte del gruppo dalla data dell'evento e da quel momento le sue operazioni e i suoi acquisti annotati non rientrano più nel gruppo. Il rappresentante comunica la cessazione entro trenta giorni (art. 70-decies, comma 5).

Esempio 3 — Chiusura del gruppo e sorte del credito

Un Gruppo IVA composto da due sole società si riduce a un solo partecipante: viene meno la pluralità e il gruppo cessa (art. 70-decies, comma 4). La dichiarazione finale del gruppo chiude con un'eccedenza detraibile di 9.300,00 € non chiesta a rimborso. Tale credito è computato in detrazione dal soggetto che era rappresentante, nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Errori comuni e come evitarli

  • Far confluire nel gruppo il credito IVA pregresso: l'eccedenza dell'anno precedente al primo anno di partecipazione non si trasferisce al gruppo (art. 70-sexies); va gestita con rimborso o compensazione dal singolo soggetto.
  • Dimenticare l'eccezione dei versamenti: la parte di eccedenza pari ai versamenti IVA effettuati per l'anno precedente non segue la regola del primo periodo dell'art. 70-sexies; trattarla come il resto del credito è un errore.
  • Confondere esclusione iniziale e cessazione: l'art. 70-decies, comma 1, riguarda l'opzione priva di effetti del soggetto senza requisiti ex art. 70-bis; i commi 2-4 riguardano la cessazione successiva. Sono fattispecie distinte.
  • Sbagliare la decorrenza della cessazione: per il venir meno del vincolo economico/organizzativo riconosciuto su interpello (lett. b) la cessazione decorre dall'anno successivo; per gli altri casi (a, c, d, e) dalla data dell'evento (art. 70-decies, comma 3).
  • Omettere la comunicazione entro 30 giorni: sia la cessazione del singolo sia quella del gruppo vanno comunicate dal rappresentante entro trenta giorni con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies, comma 5.
  • Perdere il credito residuo alla chiusura del gruppo: l'eccedenza non chiesta a rimborso non si azzera, ma è computata in detrazione dall'ex rappresentante (art. 70-decies, comma 4).

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-sexies — Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA (non trasferibilità, rimborso/compensazione, eccezione dei versamenti).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-decies — Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA (comma 1, opzione priva di effetti; commi 2-3, cessazione del singolo e decorrenze; comma 4, cessazione del gruppo; comma 5, comunicazione entro 30 giorni).
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-ter, comma 5 — Interpello sull'insussistenza del vincolo economico od organizzativo.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 30 — Rimborso dell'eccedenza annuale di imposta detraibile.
  • DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-duodecies, comma 5 — Modello e modalità di presentazione delle dichiarazioni del titolo.
  • L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 30 — Decorrenza dal 1° gennaio 2018 dell'art. 70-sexies.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 17 — Compensazione.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.