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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Imputazione del reddito agrario art. 33 TUIR

Imputazione del reddito agrario ex art. 33 TUIR: spetta all'affittuario nel fondo dato in affitto agricolo e a ciascun associato nella conduzione associata

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) stabilisce che, se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Il reddito agrario remunera il capitale di esercizio e il lavoro di organizzazione dell'attività agricola: spetta quindi a chi conduce il fondo, non a chi ne è proprietario. Nei casi di conduzione associata, salvo il regime dell'art. 5, il reddito agrario si ripartisce tra gli associati per la quota di rispettiva spettanza.

Quando si applica

La norma disciplina l'imputazione soggettiva del reddito agrario, distinguendola da quella del reddito dominicale (che resta in capo al possessore ex art. 26). Si applica nelle seguenti situazioni:

  • terreno affittato per uso agricolo: il reddito agrario spetta all'affittuario dalla data di efficacia del contratto; il proprietario conserva il solo reddito dominicale;
  • conduzione associata (es. società semplice agricola, conduzione in comune): salvo il disposto dell'art. 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito di ciascun associato per la quota di sua spettanza, con obbligo di allegare alla dichiarazione un atto sottoscritto da tutti gli associati;
  • coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi: il comma 2-bis considera produttive di reddito agrario anche tali attività nei limiti fissati dalle norme catastali sulle attività agricole.

In mancanza della sottoscrizione anche di un solo associato, o dell'indicazione della ripartizione, il reddito agrario si presume ripartito in parti uguali.

Come si applica nella pratica

Il principio guida è la separazione tra la titolarità del fondo e la sua conduzione: il reddito dominicale segue la proprietà, il reddito agrario segue la conduzione. La tabella chiarisce a chi è imputato il reddito agrario nelle principali configurazioni.

ConfigurazioneReddito dominicaleReddito agrario
Proprietario che coltiva direttamenteproprietarioproprietario
Terreno affittato per uso agricoloproprietarioaffittuario
Conduzione associatapossessore/affittuariociascun associato pro quota
Affitto per uso non agricolonon dovuto (art. 27)non applicabile

Per la conduzione associata, l'atto sottoscritto da tutti gli associati, da allegare alla dichiarazione del possessore o dell'affittuario, deve indicare la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. È un adempimento documentale: senza la sottoscrizione integrale o senza l'indicazione delle quote, opera la presunzione di ripartizione paritaria.

Esempi pratici

Esempio 1 — Fondo dato in affitto a coltivatore

Un proprietario concede in affitto per uso agricolo un fondo a un coltivatore diretto, con decorrenza 1° marzo. Dal momento di efficacia del contratto il reddito agrario, pari a 145,00 € catastali rivalutati, concorre al reddito complessivo dell'affittuario; il proprietario continua a dichiarare il solo reddito dominicale del fondo.

Esempio 2 — Conduzione associata di tre soci

Tre soggetti conducono in forma associata un vigneto, con reddito agrario catastale rivalutato di 600,00 €. L'atto allegato alla dichiarazione indica quote del 50%, 30% e 20%: ciascun associato dichiara rispettivamente 300,00 €, 180,00 € e 120,00 €. Se l'atto mancasse della firma di un associato, il reddito si presumerebbe ripartito in parti uguali, 200,00 € ciascuno.

Esempio 3 — Coltivazione per conto terzi

Un'impresa agricola coltiva prodotti vegetali per conto di terzi nei limiti previsti dalla normativa catastale sulle attività agricole. In forza del comma 2-bis, tale attività è considerata produttiva di reddito agrario, e non di reddito d'impresa, entro i limiti indicati.

Errori comuni e come evitarli

  • Imputare il reddito agrario al proprietario del fondo affittato: in caso di affitto per uso agricolo il reddito agrario spetta all'affittuario, non al proprietario.
  • Confondere reddito agrario e reddito dominicale: il primo segue la conduzione, il secondo la proprietà; in affitto agricolo si separano.
  • Omettere l'atto nella conduzione associata: senza l'atto sottoscritto da tutti gli associati con le quote, scatta la presunzione di ripartizione paritaria, anche se non corrisponde agli accordi.
  • Dimenticare la decorrenza contrattuale: l'imputazione all'affittuario parte dalla data di efficacia del contratto, non dalla stipula o dall'inizio dell'anno.
  • Trattare come reddito d'impresa la coltivazione per conto terzi agevolata: entro i limiti del comma 2-bis tale attività è reddito agrario, non reddito d'impresa.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 33 — Imputazione del reddito agrario (affitto agricolo, conduzione associata).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 34 — Determinazione del reddito agrario.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 26 — Imputazione dei redditi fondiari (reddito dominicale al possessore).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 27 — Reddito dominicale dei terreni.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.