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IRAPUltimo aggiornamento: 30/05/2026

IRAP soggetti passivi: chi paga l'imposta art. 3 D.Lgs. 446/97

I soggetti passivi IRAP ex art. 3 D.Lgs. 446/1997: società di capitali, di persone, enti e PA; soggetti esclusi ed esclusione delle persone fisiche dal 2022

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 individua i soggetti passivi IRAP: tutti coloro che esercitano una o più delle attività che integrano il presupposto dell'art. 2. Rientrano società di capitali ed enti commerciali, società di persone (snc e sas) e soggetti equiparati, enti privati non commerciali e Amministrazioni pubbliche. La norma indica anche i soggetti esclusi (OICR, fondi pensione, GEIE, produttori agricoli minimi). Dal periodo d'imposta 2022 sono inoltre fuori dal tributo le persone fisiche imprenditori individuali e lavoratori autonomi.

Quando si applica

La soggettività passiva segue le categorie elencate dall'art. 3:

  • Società ed enti commerciali (lett. a): società di capitali ed enti commerciali residenti.
  • Società di persone e soggetti equiparati (lett. b): snc, sas e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUIR, nonché — nel testo storico — le persone fisiche esercenti attività commerciali.
  • Esercenti arti e professioni (lett. c): persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati che esercitano arti e professioni — nel testo storico della norma.
  • Enti privati non commerciali e società/enti non residenti (lett. e).
  • Amministrazioni pubbliche (lett. e-bis): Stato, enti pubblici, organi costituzionali e legislativi regionali a statuto speciale.

Come si applica nella pratica

Le categorie soggettive determinano anche il metodo di calcolo della base imponibile: società di capitali ed enti commerciali applicano l'art. 5 (metodo da bilancio), società di persone e imprese individuali l'art. 5-bis (metodo fiscale).

SoggettoLettera art. 3Base imponibile
Società di capitali / enti commercialia)Art. 5 (differenza A-B C.E.)
Società di persone (snc, sas)b)Art. 5-bis (metodo fiscale)
Enti privati non commercialie)Art. 10 (metodo retributivo / misto)
Amministrazioni pubblichee-bis)Art. 10-bis (metodo retributivo)

Esclusione delle persone fisiche dal 2022. A partire dal periodo d'imposta 2022 gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi persone fisiche non sono più soggetti passivi IRAP. Resta dovuta dalle società di persone (snc, sas), dalle società di capitali e dagli enti: il riferimento dell'art. 3, comma 1, lett. b) alle persone fisiche esercenti attività commerciali e della lett. c) ai professionisti persona fisica va quindi letto alla luce di questa esclusione sopravvenuta. Sono inoltre non soggetti passivi (comma 2): gli organismi di investimento collettivo del risparmio (esclusi i SICAV), i fondi pensione, i GEIE e i soggetti che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 32 TUIR, oltre alle cooperative agricole indicate dalla norma.

Esempi pratici

Esempio 1 — S.r.l. commerciale

Una S.r.l. di distribuzione è soggetto passivo IRAP ex art. 3, comma 1, lett. a). Determina la base imponibile con il metodo da bilancio dell'art. 5 e applica l'aliquota ordinaria sul valore della produzione netta.

Esempio 2 — S.a.s. e imprenditore individuale a confronto

Una S.a.s. di servizi resta soggetto passivo IRAP ex art. 3, comma 1, lett. b) e calcola la base con il metodo dell'art. 5-bis. Un imprenditore individuale persona fisica della stessa dimensione, invece, dal periodo d'imposta 2022 non è più soggetto passivo: non liquida né versa l'imposta.

Esempio 3 — Ente non commerciale con attività mista

Un'associazione svolge sia attività istituzionale sia un'attività commerciale marginale. È soggetto passivo IRAP ex art. 3, comma 1, lett. e): determina il valore della produzione con il metodo retributivo per l'attività istituzionale e con le regole d'impresa per la parte commerciale.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: continuare a liquidare l'IRAP per la ditta individuale o il professionista persona fisica. Dal periodo d'imposta 2022 questi soggetti sono esclusi: l'imposta non è dovuta.
  • Errore tipico: ritenere escluse le società di persone perché "piccole". Snc e sas restano soggetti passivi a prescindere dalla dimensione.
  • Errore tipico: trattare le società agricole come automaticamente escluse. L'esclusione del comma 2 riguarda chi esercita attività agricola ex art. 32 TUIR e i soggetti specificamente indicati, non ogni impresa del settore.
  • Errore tipico: confondere la SICAV con un OICR escluso. Le società di investimento a capitale variabile sono espressamente fatte salve dall'esclusione.
  • Errore tipico: includere i fondi pensione o i GEIE tra i soggetti passivi. Il comma 2 li qualifica come non soggetti passivi (salvo, per i GEIE, quanto previsto dall'art. 13).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 3, comma 1 — Soggetti passivi dell'imposta (società, enti, soggetti equiparati, PA).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 3, comma 2 — Soggetti non passivi dell'imposta (OICR, fondi pensione, GEIE, attività agricola).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 2 — Presupposto dell'imposta.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.