Iscrizione di ricavi e costi nel conto economico art. 2425-bis
L'art. 2425-bis del codice civile stabilisce come iscrivere ricavi e costi nel conto economico: al netto di resi, sconti e abbuoni, e le operazioni in valuta
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 2425-bis del codice civile stabilisce come iscrivere ricavi, proventi, costi e oneri nel conto economico. Essi devono essere indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I componenti relativi a operazioni in valuta vanno determinati al cambio corrente alla data in cui l'operazione è compiuta. I proventi e gli oneri delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), inclusa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio. Le plusvalenze da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore (lease-back) sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.
Quando si applica
L'art. 2425-bis si applica nella formazione del conto economico per:
- l'esposizione dei ricavi e costi al netto delle rettifiche commerciali e delle imposte connesse;
- le operazioni in valuta estera;
- le operazioni di pronti contro termine;
- le operazioni di vendita con retrolocazione finanziaria (lease-back).
Come si applica nella pratica
Ricavi e costi al netto
Ricavi, proventi, costi e oneri si espongono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e delle imposte direttamente connesse con la vendita: a conto economico confluisce il valore "netto commerciale" dell'operazione, non l'importo lordo. Il principio si coordina con il divieto di compensi di partite dell'art. 2423-ter (le rettifiche commerciali non sono compensazioni vietate, ma componenti del valore netto del ricavo).
Operazioni in valuta
I componenti relativi a operazioni in valuta si determinano al cambio corrente alla data in cui l'operazione è compiuta, non a un cambio successivo o di fine esercizio (le differenze di fine esercizio seguono altre regole di valutazione).
Pronti contro termine
Per le compravendite con obbligo di retrocessione a termine, i proventi e gli oneri — compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti — sono iscritti per le quote di competenza dell'esercizio, secondo la durata dell'operazione.
Lease-back
Le plusvalenze realizzate con la vendita di un bene contestualmente ripreso in locazione finanziaria (lease-back) non sono imputate per intero al momento della vendita, ma ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Ricavo al netto degli sconti
Un'impresa vende merci per 10.000,00 € concedendo 500,00 € di sconto. A conto economico iscrive il ricavo netto di 9.500,00 € (art. 2425-bis), non i 10.000,00 € lordi.
Esempio 2 — Vendita in valuta
Un'impresa fattura in dollari una fornitura. Il ricavo è determinato al cambio corrente alla data dell'operazione (art. 2425-bis); eventuali differenze al momento dell'incasso seguono le regole sulle differenze cambio.
Esempio 3 — Lease-back
Una società vende un capannone con plusvalenza di 120.000,00 € e lo riprende in leasing per 12 anni. La plusvalenza non concorre per intero subito ma è ripartita lungo i 12 anni del contratto (art. 2425-bis).
Errori comuni e come evitarli
- Esporre i ricavi al lordo di sconti e resi: vanno indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi (art. 2425-bis).
- Usare un cambio di fine esercizio per l'operazione in valuta: rileva il cambio alla data di compimento dell'operazione.
- Imputare subito la plusvalenza da lease-back: va ripartita in funzione della durata del contratto di locazione.
- Non rilevare per competenza la differenza nei pronti contro termine: la differenza prezzo a termine/pronti è di competenza dell'esercizio pro quota.
- Trattare le rettifiche commerciali come compensi di partite vietati: il netto commerciale è la corretta misura del ricavo, non una compensazione.
Riferimenti normativi
- Art. 2425-bis del codice civile — iscrizione di ricavi, proventi, costi e oneri nel conto economico
- Art. 2425 del codice civile — schema del conto economico
- Art. 2423-ter del codice civile — divieto di compensi di partite
- Art. 2426 del codice civile — criteri di valutazione (operazioni in valuta e leasing)
Risorse correlate
- Conto economico: struttura e contenuto art. 2425 c.c.: lo schema in cui si collocano i ricavi e i costi iscritti al netto.
- Criteri di valutazione civilistici art. 2426 c.c.: la valutazione delle operazioni in valuta e dei contratti di leasing.
- Principio contabile OIC 34 — ricavi: la rilevazione contabile dei ricavi al netto delle rettifiche.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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