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IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Base imponibile IVA art. 13 DPR 633/72: corrispettivi e oneri

Come si determina la base imponibile IVA: corrispettivi e spese accessorie, valuta estera, valore normale infragruppo e beni a detrazione ridotta

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 13 del DPR 633/1972 individua la base imponibile IVA, cioè l'importo su cui si calcola l'imposta. La regola generale è che la base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, inclusi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione, i debiti o oneri verso terzi accollati al cliente e le integrazioni direttamente connesse. La norma prevede poi criteri particolari per operazioni gratuite, infragruppo, in valuta estera e per i beni a detrazione ridotta.

Quando si applica

La determinazione della base imponibile riguarda ogni operazione imponibile, perché da essa dipende l'imposta da addebitare in fattura ed esposta nelle liquidazioni. La corretta quantificazione è rilevante quando:

  • la fattura comprende spese accessorie, oneri o rimborsi addebitati al cliente;
  • l'operazione è a titolo gratuito o per autoconsumo;
  • l'operazione avviene tra società dello stesso gruppo con detrazione limitata;
  • il corrispettivo è espresso in valuta estera.

Come si applica nella pratica

Regola generale (comma 1): la base imponibile comprende l'intero corrispettivo dovuto, gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione, i debiti verso terzi accollati al cliente e le integrazioni connesse. Ne fanno quindi parte, ad esempio, le spese di trasporto e imballaggio addebitate.

Criteri particolari:

  • Operazioni gratuite e autoconsumo: base data dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni al momento dell'operazione.
  • Operazioni infragruppo con detrazione limitata: in deroga, base pari al valore normale quando il corrispettivo è inferiore (o superiore nei casi indicati) e le parti sono società controllate o collegate.
  • Auto e telefoni concessi ai dipendenti dal datore di lavoro a corrispettivo inferiore: base pari al valore normale del servizio.
  • Valuta estera: conversione al cambio del giorno di effettuazione o, in mancanza, di emissione della fattura.
  • Beni a detrazione oggettivamente ridotta (art. 19-bis1): base ridotta moltiplicando l'importo per la percentuale detraibile.

Esempi pratici

Esempio 1 — Vendita con spese di trasporto addebitate

Una PMI vende beni per 10.000 € e addebita 300 € di trasporto in fattura. Le spese inerenti all'esecuzione concorrono alla base imponibile: l'IVA al 22% si calcola su 10.300 €, pari a 2.266 €.

Esempio 2 — Corrispettivo in valuta estera

Un'impresa effettua una cessione per 5.000 USD. La base imponibile va convertita in euro al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza dell'indicazione in fattura, del giorno di emissione della fattura.

Esempio 3 — Rivendita di auto acquistata con detrazione al 40%

Un'impresa rivende un'autovettura per la quale aveva detratto l'IVA solo al 40% ai sensi dell'art. 19-bis1. La base imponibile della cessione è ridotta alla percentuale detraibile: su un prezzo di 12.000 €, la base imponibile è 4.800 € (40%), con IVA di 1.056 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Escludere le spese accessorie dalla base imponibile: trasporto, imballaggio e oneri inerenti addebitati al cliente sono imponibili.
  • Non applicare il valore normale nelle operazioni infragruppo con detrazione limitata, quando la norma lo impone.
  • Usare un cambio arbitrario per la valuta estera: occorre il cambio del giorno di effettuazione o di emissione della fattura.
  • Dimenticare la riduzione della base sulla rivendita di beni acquistati con detrazione oggettivamente ridotta (art. 19-bis1).
  • Confondere base imponibile e corrispettivo netto quando vi sono accolli di debiti verso terzi a carico del cliente.

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13 — Base imponibile (corrispettivi, oneri, valore normale, valuta estera, beni a detrazione ridotta).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1 — Indetraibilità oggettiva che riduce la base imponibile in rivendita.
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6 — Momento di effettuazione rilevante per il cambio in valuta estera.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.