Indetraibilità oggettiva IVA art. 19-bis1 DPR 633/72
Esclusioni e riduzioni di detrazione: auto 40%, fabbricati abitativi, spese rappresentanza soglia 50 €, tracciabilità carburanti, deroghe attività propria.
12/06/2026
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In sintesi
L'art. 19-bis1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 elenca le esclusioni e riduzioni oggettive del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti di beni e servizi, in deroga alla regola generale dell'art. 19. La norma opera a monte del pro-rata (art. 19-bis): l'IVA su queste categorie è in tutto o in parte indetraibile indipendentemente dalla percentuale di detrazione del soggetto passivo. Sono coperte dieci fattispecie tassative (lett. a-l, con la lett. g abrogata): aeromobili (lett. a), navi e imbarcazioni da diporto (lett. b), veicoli stradali a motore (lett. c — detrazione 40% se uso promiscuo), carburanti e prestazioni di custodia/manutenzione/impiego dei mezzi (lett. d — stessa misura del bene principale), prestazioni di trasporto di persone (lett. e), alimenti e bevande (lett. f), spese di rappresentanza (lett. h — detraibili solo per beni di costo unitario ≤ 50 €), acquisto e gestione di fabbricati abitativi (lett. i). La logica delle esclusioni è il principio di inerenza qualificata: l'IVA su beni a uso tipicamente personale o promiscuo viene limitata per evitare detrazione su consumi privati travestiti da costi d'impresa. L'art. 19-bis1 è la principale fonte di contenzioso IVA italiano in fase di accertamento: la prova dell'inerenza all'attività propria, in particolare per veicoli e fabbricati, va costruita con documentazione coerente (libretti chilometrici, contratti, registrazioni amministrative).
Quando si applica
L'art. 19-bis1 si applica a tutti i soggetti passivi IVA (imprese individuali, società, professionisti, enti non commerciali per la parte commerciale) ogniqualvolta acquistano beni o servizi rientranti nelle fattispecie tassative del comma 1. Le esclusioni operano per legge (non per scelta del contribuente) e sono strutturali: non possono essere superate da prova contraria, salvo nei casi espressamente previsti dalla norma stessa (es. "attività propria dell'impresa" per lett. a/b/c/f/h).
Le fattispecie si suddividono in tre macro-categorie:
- Indetraibilità totale, salvo eccezione "attività propria" (lett. a, b, f, h): l'IVA è 100% indetraibile, salvo che il bene/servizio costituisca oggetto dell'attività propria dell'impresa (es. concessionaria d'auto detrae aeromobili acquistati per rivendita; albergo detrae alimenti acquistati per somministrazione clienti). Per i professionisti la deroga "attività propria" non è prevista (esclusione assoluta su aeromobili e imbarcazioni da diporto).
- Indetraibilità parziale per uso promiscuo (lett. c, d): l'IVA è detraibile al 40% se il bene non è destinato esclusivamente all'attività; al 100% se esclusivo per impresa, attività propria o agenti/rappresentanti di commercio.
- Indetraibilità con soglia o destinazione qualificata (lett. h spese rappresentanza ≤ 50 €; lett. i fabbricati abitativi salvo imprese di costruzione).
Per i professionisti (arti e professioni) le esclusioni sono più stringenti (es. lett. a indetraibilità assoluta su aeromobili anche per concessionari professionisti, non applicabile alla maggior parte dei casi reali).
Le fattispecie escluse dal pro-rata (in quanto indetraibilità oggettive e non a "utilizzazione"): se un'impresa applica il pro-rata art. 19-bis al 60%, sulle spese veicoli promiscui detrae 40% × 60% = 24% dell'IVA (combinato dei due limiti).
Come si applica nella pratica
| Lett. | Bene / servizio | IVA detraibile | Detrazione piena se… |
|---|---|---|---|
| a | Aeromobili | 0% | oggetto dell'attività propria (mai per i professionisti) |
| b | Navi e imbarcazioni da diporto | 0% | oggetto dell'attività propria (mai per i professionisti) |
| c | Veicoli stradali a motore (≤ 3.500 kg, ≤ 8 posti) | 40% | uso esclusivo, attività propria o agenti/rappresentanti (100%) |
| d | Carburanti, custodia, manutenzione dei mezzi | come il mezzo (40% o 100%) | tracciabilità del pagamento obbligatoria |
| e | Trasporto di persone | 0% | oggetto dell'attività propria |
| f | Alimenti e bevande | 0% | attività propria, mense, distributori aziendali, vitto/alloggio in trasferta con fattura |
| g | (abrogata, L. 244/2007) | — | — |
| h | Spese di rappresentanza | 0% | beni di costo unitario ≤ 50,00 € (100%) |
| i | Fabbricati a destinazione abitativa (acquisto, locazione, gestione) | 0% | imprese di costruzione; pro-rata per locatori esenti art. 10 n. 8 |
Lett. a) — Aeromobili (e relativi componenti, ricambi)
100% indetraibile sull'acquisto e importazione, salvo che il bene formi oggetto dell'attività propria dell'impresa (compagnia aerea, scuola di volo, leasing aeronautico) o sia destinato esclusivamente a uso strumentale (es. aerotaxi). Per gli esercenti arti e professioni: indetraibilità sempre assoluta, senza eccezione attività propria.
Lett. b) — Navi, imbarcazioni da diporto e beni allegata Tabella B
100% indetraibile salvo attività propria (società di noleggio yacht, charter nautico, cantieri navali). Per i professionisti: esclusione assoluta.
Lett. c) — Veicoli stradali a motore
40% detraibile se uso non esclusivamente aziendale (auto promiscue), 100% detraibile se:
- Veicolo destinato esclusivamente all'esercizio dell'impresa/professione (necessaria prova: libretto chilometrico, polizza assicurativa kasko aziendale, contratto di noleggio "solo aziendale", ecc.).
- Veicolo oggetto dell'attività propria (concessionari, autonoleggio, autoscuole, taxi, NCC).
- Agenti e rappresentanti di commercio: detrazione 100% sempre, anche se uso promiscuo.
Definizione tecnica di "veicoli stradali a motore" (comma 1 lett. c, 2° periodo): tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli/forestali, massa massima ≤ 3.500 kg e posti a sedere ≤ 8 (oltre il conducente). Sopra queste soglie (autocarri >3.5 t, autobus, ecc.) si applica la regola generale art. 19 senza limite di lett. c.
Lett. d) — Carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione e transito
Detraibili nella stessa misura del veicolo a cui sono riferiti (40% se promiscuo, 100% se esclusivo/attività propria). Dal 2018 la tracciabilità del pagamento è obbligatoria: il pagamento di carburanti per autotrazione deve avvenire tramite carte di credito/debito/prepagate emesse da operatori finanziari soggetti a obbligo di comunicazione ex art. 7 c. 6 DPR 605/1973, o altro mezzo equivalente individuato dall'AdE. Il pagamento in contanti azzera la detrazione e la deducibilità reddituale.
Lett. e) — Prestazioni di trasporto di persone
100% indetraibile, salvo attività propria (compagnia aerea/ferroviaria, agenzia viaggi, taxi). Riguarda biglietti aerei, treni, noleggio con conducente, autobus turistici, taxi nelle trasferte aziendali.
Lett. f) — Alimenti e bevande
100% indetraibile, salvo:
- Attività propria dell'impresa (ristoranti, bar, catering, alberghi).
- Somministrazione in mense scolastiche, aziendali, interaziendali o tramite distributori automatici nei locali dell'impresa.
- Spese di vitto e alloggio sostenute in trasferta: detraibili al 100% se documentate da fattura ex art. 21 (non scontrini fiscali); rilevanza ai fini reddituali secondo art. 95 c. 3 TUIR (75% deducibile).
Lett. g) — ABROGATA
Lettera abrogata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Riguardava in precedenza alcune spese su immobili residenziali (oggi assorbite nella disciplina della lett. i).
Lett. h) — Spese di rappresentanza
100% indetraibile, salvo per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 € (cinquanta euro) — riferimento alle spese di rappresentanza definite ai fini delle imposte sui redditi (art. 108 TUIR + DM 19 novembre 2008). Esempi tipici: omaggi natalizi a clienti per importi unitari fino a 50 €, gadget aziendali brandizzati, campioni gratuiti per nuovi clienti.
Sopra soglia 50 €: indetraibilità integrale dell'IVA, deducibilità reddituale parziale ex art. 108 TUIR.
Lett. i) — Fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa
100% indetraibile l'IVA su:
- Acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa (categorie catastali A escluse A/10).
- Locazione passiva di fabbricati abitativi.
- Manutenzione, recupero, gestione degli stessi.
Eccezioni (rigorose):
- Imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni (imprese di costruzione, immobiliari di sviluppo): detraggono integralmente.
- Soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti ex art. 10 n. 8 (locazione di fabbricati) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19 c. 5 e art. 19-bis: pro-rata, non indetraibilità assoluta (clausola di non doppia penalizzazione).
Comma 3 — Disposizione abrogata
Il comma 3 dell'art. 19-bis1 è stato abrogato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (decreto correttivo della riforma IVA), in linea con la semplificazione del sistema delle indetraibilità. Pertanto le disposizioni precedentemente contenute nel comma 3 non sono più applicabili alle operazioni effettuate post-abrogazione.
Esempi pratici
Esempio 1 — SRL acquista auto per la rete commerciale, costo 25.000 € + IVA 22%
Alfa SRL acquista nel 2025 un'auto destinata al commerciale di zona (uso promiscuo lavoro + sporadico personale). Fattura: imponibile 25.000,00 €, IVA 22% = 5.500,00 €, totale 30.500,00 €.
Calcolo IVA detraibile:
- Lett. c: uso promiscuo → 40% detraibile.
- IVA detraibile: 5.500,00 × 40% = 2.200,00 €.
- IVA indetraibile (costo): 5.500,00 − 2.200,00 = 3.300,00 €, che si somma al costo deducibile ai fini IRES (rilevanza secondo limite art. 164 TUIR, 20% per imprese generiche).
Se Alfa SRL fosse un'agenzia di concessionario (auto come bene di magazzino): detrazione 100% (oggetto dell'attività propria).
Esempio 2 — Studio professionale acquista omaggi natalizi clienti, 80 unità × 40 € = 3.200 €
Lo Studio commercialista Bianchi acquista 80 confezioni regalo natalizie da distribuire ai clienti aziendali. Costo unitario: 40,00 € + IVA 22%. Totale: 80 × 40,00 + 80 × 8,80 = 3.200,00 + 704,00 € IVA = 3.904,00 €.
Calcolo (lett. h, soglia 50 €):
- Costo unitario 40,00 € ≤ 50,00 € → IVA detraibile al 100%.
- IVA detraibile: 704,00 €.
Se il costo unitario fosse stato 60,00 € (sopra soglia): IVA totalmente indetraibile, deducibilità reddituale secondo art. 108 TUIR.
Esempio 3 — Società di servizi acquista appartamento per sede amministrativa, prezzo 200.000 € + IVA 10%
Gamma SRL (società di consulenza informatica) acquista nel 2025 un immobile cat. A/3 (abitativo) per ricavarne uffici. Prezzo 200.000,00 € + IVA 10% (cessione da impresa di costruzione) = 20.000,00 € IVA.
Calcolo (lett. i):
- Fabbricato abitativo (cat. A/3): IVA acquisto 100% indetraibile, salvo deroghe.
- Gamma SRL non è impresa di costruzione né svolge attività esenti ex art. 10 n. 8 → nessuna deroga applicabile.
- IVA detraibile: 0,00 €.
- IVA indetraibile (20.000,00 €) si capitalizza nel costo del fabbricato → ammortamento IRES.
Per evitare il blocco: l'impresa avrebbe dovuto acquistare un immobile a destinazione strumentale (cat. A/10 — ufficio — oppure C/1, C/3, D/7, D/8). La pianificazione catastale è critica per la detrazione.
Errori comuni e come evitarli
- Detrarre il 100% dell'IVA sull'auto aziendale senza prova di uso esclusivo: l'AdE in fase di accertamento contesta sistematicamente la detrazione 100% se manca documentazione probante (libretto chilometrico aggiornato giornalmente, contratto di noleggio "solo uso aziendale", polizza assicurativa Kasco aziendale). Il default sicuro è il 40% (lett. c).
- Acquistare un appartamento residenziale per uso aziendale e detrarre l'IVA: la categoria catastale abitativa (A escluse A/10) blocca la detrazione (lett. i), indipendentemente dall'uso effettivo. Anche le spese di manutenzione e ristrutturazione sono indetraibili. Soluzione: cambio destinazione d'uso (con costi e tempi notarili-comunali) o acquisto immobile cat. C/1, A/10, D/7, ecc.
- Pagare carburante in contanti dopo il 1° luglio 2018: la lett. d richiede tracciabilità del pagamento via carte di credito/debito/prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. Carburante pagato in contanti → IVA totalmente indetraibile + spesa indeducibile ai fini IRES/IRPEF.
- Detrarre il pranzo o cena in trasferta tramite scontrino fiscale: scontrini parlanti e ricevute fiscali non danno diritto a detrazione IVA. Serve fattura ex art. 21 (anche elettronica TD01 verso P.IVA del lavoratore o dell'impresa). Per la deducibilità reddituale il limite del 75% (art. 95 c. 3 TUIR) opera comunque, ma per la detrazione IVA serve la fattura.
- Trattare omaggi sopra soglia 50 € come spese di rappresentanza detraibili: la soglia opera per costo unitario, non per cumulo annuo. Una confezione natalizia da 60 € è integralmente indetraibile come IVA (lett. h non si applica). Pianificare la composizione degli omaggi sotto la soglia è ordinaria pianificazione fiscale di fine anno.
- Pensare che il pro-rata art. 19-bis possa "recuperare" parte dell'indetraibilità lett. a/b/c/f/h/i: le indetraibilità oggettive art. 19-bis1 operano a monte del pro-rata. L'IVA su un'auto promiscua è 40% detraibile, e poi quel 40% viene moltiplicato per il pro-rata (es. pro-rata 80% → detrazione effettiva 32%). Le due limitazioni si cumulano, non si "compensano".
- Non distinguere veicoli ≤ 3.5 t vs > 3.5 t: la lett. c si applica solo ai veicoli con massa ≤ 3.500 kg e ≤ 8 posti. Autocarri industriali, autobus, trattori stradali pesanti sono fuori dalla lett. c → detrazione integrale ex art. 19 (con verifica inerenza). Errore tipico nella classificazione di pick-up o furgoni N1 al confine.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 art. 19-bis1 c. 1 — esclusioni e riduzioni oggettive del diritto a detrazione: elenco delle lett. a-l (con lett. g abrogata da L. 244/2007), in deroga alla regola generale dell'art. 19
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. a — aeromobili e relativi componenti/ricambi: indetraibilità salvo attività propria; sempre indetraibile per professionisti
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. b — navi, imbarcazioni da diporto, beni Tabella B: stesso regime lett. a
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. c — veicoli stradali a motore (≤ 3.5 t, ≤ 8 posti): 40% se promiscuo, 100% se esclusivo o attività propria; agenti/rappresentanti 100% in ogni caso
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. d — carburanti, lubrificanti, prestazioni di custodia/manutenzione/impiego: stessa misura del bene principale; tracciabilità del pagamento obbligatoria
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. e — prestazioni di trasporto di persone: indetraibilità salvo attività propria
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. f — alimenti e bevande: indetraibilità salvo attività propria, mense scolastiche/aziendali, distributori automatici aziendali
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. g — abrogata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. h — spese di rappresentanza: indetraibili salvo beni di costo unitario non superiore a 50 €
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 1 lett. i — fabbricati a destinazione abitativa (acquisto, locazione, manutenzione, recupero, gestione): indetraibilità salvo imprese di costruzione o operazioni esenti art. 10 n. 8 (riduzione pro-rata)
- DPR 633/72 art. 19-bis1 c. 3 — abrogato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186
- DPR 633/72 art. 19 — regola generale di detrazione (presupposto delle deroghe art. 19-bis1)
- DPR 633/72 art. 19-bis — calcolo del pro-rata, che opera a valle delle indetraibilità oggettive art. 19-bis1
- DPR 29 settembre 1973, n. 605 art. 7 c. 6 — comunicazione mezzi di pagamento ai fini della tracciabilità carburanti (lett. d)
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 164 — limiti di deducibilità reddituale dei costi auto aziendali (coordina con lett. c)
- DPR 917/1986 art. 108 — deducibilità reddituale delle spese di rappresentanza (coordina con lett. h)
- L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) — abrogazione della lett. g dell'art. 19-bis1 c. 1
Risorse correlate
- Pro-rata IVA art. 19-bis DPR 633/72: la percentuale di detrazione opera a valle delle indetraibilità oggettive art. 19-bis1, cumulando i due limiti.
- Note di variazione IVA art. 26 DPR 633/72: le note di credito/debito sui beni soggetti a indetraibilità (es. veicoli) seguono lo stesso regime di detraibilità del bene originario.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-27.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 12/06/2026.