Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Volume d'affari IVA art. 20 DPR 633/72: definizione

L'art. 20 DPR 633/72 definisce il volume d'affari IVA su base annua: operazioni incluse, esclusione dei beni ammortizzabili, rilevanza per soglie e regimi

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

3 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 20 del D.P.R. 633/1972 definisce il volume d'affari del contribuente come l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili (comprese le immobilizzazioni immateriali e materiali di cui alle voci B.I.3 e B.I.4 dell'attivo dello stato patrimoniale) e i passaggi interni fra attività separate (art. 36, quinto comma). Il volume d'affari è il parametro su cui poggiano numerose soglie e regimi IVA.

Quando si applica

Il volume d'affari è un valore di riferimento ricorrente nella gestione IVA: serve a verificare l'accesso a regimi opzionali, l'applicazione di soglie e adempimenti, la periodicità delle liquidazioni. Si determina per anno solare e comprende tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA registrate o soggette a registrazione.

Casistiche tipiche in cui rileva il volume d'affari:

  • verifica delle soglie per la periodicità delle liquidazioni periodiche (mensile/trimestrale);
  • presupposto per l'accesso ad alcuni regimi e per il calcolo di limiti dimensionali;
  • determinazione dello status di esportatore abituale e del plafond IVA;
  • riferimento per obblighi dichiarativi e statistici.

Il volume d'affari va tenuto distinto dal fatturato civilistico e dal reddito: è un aggregato esclusivamente IVA, costruito sulle operazioni attive registrate, comprese quelle non imponibili ed esenti.

Come si applica nella pratica

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione — ancorché non imponibili o esenti — è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 del decreto. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati ai sensi dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista dal quarto comma dell'art. 27 (scorporo dell'imposta dai corrispettivi).

VoceConcorre al volume d'affari?
Cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili
Operazioni non imponibili (es. esportazioni, cessioni intra-UE)
Operazioni esenti (art. 10)
Cessioni di beni ammortizzabili (incl. B.I.3 e B.I.4 dello stato patrimoniale)No
Passaggi interni tra attività separate (art. 36, quinto comma)No

La logica è: il volume d'affari misura l'attività caratteristica del soggetto passivo, registrata nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi, ed è depurato dalle operazioni "anomale" (cessioni di beni strumentali ammortizzabili) che falserebbero la dimensione dell'attività ordinaria. Le variazioni in aumento o in diminuzione ex art. 26 rettificano l'aggregato in coerenza con le note di variazione emesse o ricevute.

Esempi pratici

Esempio 1 — Esclusione della cessione di un macchinario

Un'impresa registra nell'anno cessioni di beni e servizi per 480.000,00 € e, separatamente, vende un macchinario ammortizzabile per 35.000,00 €. Il volume d'affari è pari a 480.000,00 €: la cessione del bene ammortizzabile non concorre (art. 20).

Esempio 2 — Inclusione di operazioni esenti e non imponibili

Uno studio professionale fattura prestazioni imponibili per 120.000,00 €, prestazioni esenti per 18.000,00 € e operazioni non imponibili per 22.000,00 €. Il volume d'affari è 160.000,00 €, perché anche esenti e non imponibili concorrono all'aggregato (art. 20).

Esempio 3 — Rettifica per nota di variazione

Un'azienda con operazioni registrate per 300.000,00 € emette nell'anno una nota di credito di 12.000,00 € ex art. 26. Il volume d'affari, tenuto conto della variazione in diminuzione, è pari a 288.000,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Includere la cessione di beni ammortizzabili: tali cessioni sono espressamente escluse dal volume d'affari (art. 20), inclusi i beni di cui alle voci B.I.3 e B.I.4 dello stato patrimoniale.
  • Escludere le operazioni esenti o non imponibili: queste concorrono al volume d'affari; la loro omissione sottostima l'aggregato e può alterare le soglie.
  • Confondere volume d'affari e fatturato/ricavi: il volume d'affari è un aggregato IVA su base anno solare, distinto dal dato economico-civilistico.
  • Non recepire le variazioni ex art. 26: le note di variazione in aumento o diminuzione rettificano il volume d'affari e vanno computate.
  • Sommare i passaggi interni tra attività separate: i passaggi di cui all'art. 36, quinto comma, non concorrono al volume d'affari.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 20 — Volume d'affari (definizione, operazioni incluse ed escluse).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 23 e 24 — Registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 — Variazioni dell'imponibile e dell'imposta.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 27 — Liquidazioni e versamenti periodici (scorporo dell'imposta).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.