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AdempimentiUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Ravvedimento operoso art. 13 D.Lgs. 472/1997: sanzioni ridotte

Guida operativa al ravvedimento operoso dopo il D.Lgs. 87/2024: sanzione base al 25%, riduzioni da 1/10 a 1/4, interessi legali e codici tributo F24

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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In sintesi

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente versamenti omessi o tardivi e altre violazioni pagando la sanzione in misura ridotta, in frazione del minimo edittale, contestualmente al tributo e agli interessi legali. La misura della riduzione dipende dal momento in cui interviene la regolarizzazione: prima è, più la sanzione si abbatte.

Dopo il D.Lgs. 87/2024 due elementi sono cambiati. La sanzione base per l'omesso o tardivo versamento è scesa dal 30% al 25% (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997) per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per quelle precedenti resta il 30%. Inoltre la scaletta delle riduzioni non è più legata al mero decorrere del tempo (la vecchia tabella "1/6 oltre due anni"), ma è agganciata a eventi procedurali come la consegna del processo verbale di constatazione (PVC) o la comunicazione dello schema di atto.

Quando si applica

Il ravvedimento è ammesso finché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate questa preclusione non opera (art. 13, comma 1-ter): il ravvedimento resta possibile anche in pendenza di accessi e verifiche, salvo la notifica di atti di liquidazione o di accertamento e le comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972.

Sono regolarizzabili gli omessi o tardivi versamenti (saldi, acconti, versamenti periodici IVA, ritenute), gli errori e le omissioni anche incidenti sulla determinazione del tributo, nonché la dichiarazione omessa se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Come si applica nella pratica

Il perfezionamento del ravvedimento richiede il pagamento contestuale di tre elementi (art. 13, comma 2):

  1. il tributo (o la differenza) non versato;
  2. la sanzione ridotta, calcolata applicando la frazione alla sanzione base;
  3. gli interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno dalla scadenza al versamento.

La sanzione base per l'omesso versamento è il 25% dell'importo non versato (violazioni dal 1° settembre 2024). Entro 90 giorni di ritardo è ridotta alla metà → 12,5%; entro 15 giorni si applica, oltre alla riduzione alla metà, l'ulteriore abbattimento di 1/15 per ciascun giorno di ritardo (circa 0,8333% al giorno). Su questa base si innesta la frazione del ravvedimento:

Finestra / eventoFrazione del minimoRiferimento
Entro 30 giorni dalla commissione1/10art. 13, c. 1, lett. a)
Entro 90 giorni dall'omissione/errore1/9lett. a-bis)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o 1 anno)1/8lett. b)
Oltre tale termine1/7lett. b-bis)
Dopo lo schema di atto (art. 6-bis L. 212/2000), no PVC1/6lett. b-ter)
Dopo la constatazione (PVC, art. 24 L. 4/1929)1/5lett. b-quater)
Dopo lo schema di atto su violazione constatata1/4lett. b-quinquies)
Omessa dichiarazione presentata entro 90 giorni1/10lett. c)

I codici tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi da ravvedimento (modello F24) sono distinti dal codice del tributo regolarizzato; i più ricorrenti:

CodiceCausale
8901Sanzione su omessi versamenti redditi/IRPEF
8904Sanzione su omessi versamenti IVA
8906Sanzione su omessi versamenti ritenute
1989Interessi sul ravvedimento – IRPEF
1991Interessi sul ravvedimento – IVA
1993Interessi sul ravvedimento – ritenute

Il periodo di riferimento in F24 va indicato con l'anno d'imposta cui la violazione si riferisce. Schema di registrazione contabile: la sanzione e gli interessi affluiscono a un conto di costo non deducibile (es. "Sanzioni e interessi tributari"), in contropartita al pagamento (banca), mentre il tributo regolarizzato segue la propria natura (debito tributario).

Esempi pratici

Esempio 1 — IVA mensile versata con 10 giorni di ritardo

Liquidazione IVA mensile di 8.000,00 € versata 10 giorni dopo la scadenza, regolarizzata lo stesso giorno (violazione 2025). Ritardo ≤ 15 giorni: sanzione del 25% ridotta alla metà (12,5%) e poi 1/15 per ciascun giorno → 12,5% × 10/15 = 8,3333%. Con ravvedimento entro 30 giorni si applica 1/10: 8.000 × 8,3333% × 1/10 = 66,67 €. Interessi al tasso legale 2% per 10 giorni: 8.000 × 2% × 10/365 = 4,38 €. Totale dovuto: 8.000,00 + 66,67 + 4,38 = 8.071,05 €.

Esempio 2 — Ritenute versate con 45 giorni di ritardo

Ritenute su redditi di lavoro autonomo per 3.000,00 € versate con 45 giorni di ritardo (violazione 2025). Ritardo tra 15 e 90 giorni: sanzione 25% ridotta alla metà = 12,5%. Ravvedimento entro 90 giorni con frazione 1/9: 3.000 × 12,5% × 1/9 = 41,67 €. Interessi al tasso legale 2% per 45 giorni: 3.000 × 2% × 45/365 = 7,40 €. Totale: 3.000,00 + 41,67 + 7,40 = 3.049,07 €.

Esempio 3 — Acconto IRPEF regolarizzato oltre il termine di dichiarazione

Secondo acconto IRPEF di 5.000,00 € omesso e regolarizzato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (violazione 2024, ravvedimento nel 2026). Ritardo superiore a 90 giorni: sanzione base piena 25%. Frazione "oltre il termine" 1/7: 5.000 × 25% × 1/7 = 178,57 €. Interessi al tasso legale (2,5% pro-quota 2024 + 2% pro-quota 2025-2026, qui calcolati in via semplificata al 2% per circa 700 giorni): 5.000 × 2% × 700/365 = 191,78 €. Totale indicativo: 5.000,00 + 178,57 + 191,78 = 5.370,35 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Usare la vecchia base 30% e la scaletta a due anni. Dal 1° settembre 2024 la sanzione base è il 25% (12,5% entro 90 giorni) e le riduzioni maggiori dipendono da eventi procedurali, non dal tempo trascorso.
  • Versare solo il tributo. Il ravvedimento non si perfeziona senza il pagamento contestuale anche di sanzione ridotta e interessi legali (art. 13, comma 2).
  • Sbagliare la finestra temporale. Applicare 1/10 quando sono trascorsi più di 30 giorni, o 1/8 oltre il termine di dichiarazione, invalida il calcolo: occorre individuare con precisione la frazione corretta.
  • Confondere i codici tributo. La sanzione e gli interessi hanno codici dedicati (8901/8904/8906 e 1989/1991/1993), distinti dal codice del tributo regolarizzato.
  • Indicare un periodo di riferimento errato in F24. Va riportato l'anno d'imposta della violazione, non quello del versamento tardivo.
  • Usare un tasso legale non aggiornato. Gli interessi seguono il tasso legale tempo per tempo vigente (a titolo esemplificativo 2,5% per il 2024 e 2% dal 1° gennaio 2025), con pro-quota se il ritardo attraversa più annualità.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 — Ravvedimento operoso: misure di riduzione delle sanzioni (commi 1, 1-ter, 2).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 — Sanzione base per omesso o ritardato versamento (25%; 12,5% entro 90 giorni; 1/15 per giorno entro 15 giorni).
  • D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 87 — Revisione del sistema sanzionatorio tributario; decorrenza delle nuove misure dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6-bis — Schema di atto (contraddittorio preventivo).
  • R.D. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24 — Processo verbale di constatazione (PVC).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.