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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Omesso versamento IVA art. 10-ter D.Lgs. 74/2000

L'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 punisce l'omesso versamento IVA oltre euro 250.000, salvo rateazione in corso; soglia residua euro 75.000 dopo decadenza

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base a tale dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta. A seguito del D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, il reato è escluso se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997; in caso di decadenza dalla rateazione, il colpevole è punito solo se il debito residuo è superiore a euro 75.000,00. È un reato omissivo proprio; l'accertamento compete al giudice penale, distinto dalla sanzione amministrativa per omesso versamento.

Quando si applica

Il reato presuppone una dichiarazione IVA annuale regolarmente presentata e un'imposta da essa risultante non versata oltre il termine penale. Elementi:

  • Soggetto obbligato: il contribuente IVA che ha presentato la dichiarazione annuale ed è tenuto al versamento del saldo.
  • Termine penalmente rilevante: il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (non il termine ordinario di liquidazione). Entro tale data il versamento può ancora essere eseguito senza rilievo penale.
  • Soglia: l'IVA dovuta e non versata deve superare euro 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta.
  • Condizione di punibilità (D.Lgs. 87/2024): il reato non sussiste se, alla scadenza penale, il debito è in corso di estinzione mediante rateazione regolare ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997.

La novità del D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 29 giugno 2024) ha trasformato l'omesso versamento in una fattispecie che premia il contribuente in difficoltà che si attiva con la rateazione, restringendo la punibilità ai casi di effettiva sottrazione.

Come si applica nella pratica

SituazioneEffetto penaleComma fonte
IVA non versata superiore a euro 250.000,00, debito non in rateazionereato; reclusione da 6 mesi a 2 anniart. 10-ter, comma 1
Debito in corso di estinzione mediante rateazione regolare (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997)reato esclusoart. 10-ter, comma 1
Decadenza dalla rateazione (art. 15-ter DPR 602/1973), debito residuo superiore a euro 75.000,00punibileart. 10-ter, comma 1
Decadenza dalla rateazione, debito residuo pari o inferiore a euro 75.000,00non punibileart. 10-ter, comma 1

Il termine penale lungo (31 dicembre dell'anno successivo) consente di sanare prima della rilevanza penale anche tramite ravvedimento operoso. Si veda anche la disciplina delle liquidazioni e versamenti periodici IVA. La sanzione amministrativa per omesso versamento è disciplinata a parte dal D.Lgs. 471/1997 art. 13.

Esempi pratici

Esempio 1 — Omesso versamento oltre soglia senza rateazione

Una S.r.l. presenta la dichiarazione IVA 2024 con saldo dovuto di 300.000,00 €, ma non lo versa entro il 31 dicembre 2025 e non ha attivato alcuna rateazione. L'importo supera 250.000,00 €: integrato il reato, reclusione da 6 mesi a 2 anni (art. 10-ter, comma 1).

Esempio 2 — Rateazione regolare in corso

La stessa società, con saldo 300.000,00 €, ha attivato la rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997 e la sta onorando alla scadenza penale. Il debito è in corso di estinzione: il reato è escluso ai sensi del comma 1 (modifica D.Lgs. 87/2024).

Esempio 3 — Decadenza dalla rateazione

Un'impresa con debito IVA di 280.000,00 € rateizza, ma decade dal beneficio (art. 15-ter DPR 602/1973) con un residuo di 90.000,00 €. Essendo il residuo superiore a 75.000,00 €, il contribuente è punibile; se il residuo fosse stato di 70.000,00 € non lo sarebbe stato.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: confondere il termine penale con quello di liquidazione. La rilevanza penale scatta solo dopo il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione, non alla scadenza ordinaria del versamento.
  • Errore tipico: ignorare l'effetto della rateazione. Dal D.Lgs. 87/2024 il reato è escluso se il debito è in corso di estinzione tramite rateazione regolare ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997.
  • Errore tipico: ritenere automatica la punibilità dopo la decadenza dalla rateazione. Dopo la decadenza il reato sussiste solo se il debito residuo supera euro 75.000,00.
  • Errore tipico: applicare l'art. 10-ter senza dichiarazione presentata. Il reato presuppone l'IVA "dovuta in base alla medesima dichiarazione"; in assenza di dichiarazione si valuta l'omessa dichiarazione (art. 5).
  • Errore tipico: trascurare la non punibilità per crisi di liquidità. L'art. 13, comma 3-bis esclude la punibilità se l'omesso versamento dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute all'incasso dell'IVA.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 10-ter, comma 1 — Omesso versamento di IVA (reclusione da 6 mesi a 2 anni); soglia euro 250.000,00; esclusione in caso di rateazione e soglia residua euro 75.000,00 dopo decadenza (come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87).
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 13, comma 1 — Causa di non punibilità per integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento.
  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 13, comma 3-bis — Non punibilità per cause non imputabili sopravvenute all'incasso dell'IVA.
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — Revisione del sistema sanzionatorio tributario (modifica dell'art. 10-ter, in vigore dal 29 giugno 2024).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.