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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Regime forfettario art. 1 L. 190/2014: soglia 85.000 €, 15%

Regime forfettario L. 190/2014 art. 1: soglia 85.000 €, imposta sostitutiva 15% (5% start-up), coefficienti ATECO, riduzione contributiva 35%

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 1, commi 54-89, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 disciplina il regime forfettario: il regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro (comma 54, lett. a — soglia elevata dalla L. 197/2022). Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato per codice ATECO (comma 64, allegato 4), senza deduzione analitica dei costi. Sul reddito così determinato si applica un'imposta sostitutiva del 15 per cento di IRPEF, addizionali e IRAP (comma 64), ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di start-up (comma 65). I contribuenti non addebitano l'IVA in rivalsa e non subiscono ritenuta d'acconto.

Quando si applica

Il regime è riservato alle persone fisiche (imprenditori individuali, lavoratori autonomi, professionisti); ne restano fuori società ed enti. L'accesso richiede la verifica congiunta, nell'anno precedente, di due requisiti del comma 54:

  • ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (lett. a). In caso di più attività con codici ATECO diversi si somma il totale (comma 55, lett. b);
  • spese per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi (lett. b).

Chi inizia l'attività può accedere subito comunicando, nella dichiarazione di inizio attività ex art. 35 DPR 633/1972, la presunzione di possedere i requisiti (comma 56).

Le cause di esclusione del comma 57 impediscono l'accesso o ne determinano la fuoriuscita, tra cui: l'uso di regimi speciali IVA o forfettari di determinazione del reddito (lett. a); la residenza fuori dall'Italia, salvo residenti UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito (lett. b); l'esercizio prevalente di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi (lett. c); la partecipazione contestuale a società di persone o il controllo di S.r.l. con attività riconducibile (lett. d).

Come si applica nella pratica

Il calcolo dell'imposta segue tre passaggi: si applica ai compensi percepiti il coefficiente di redditività del proprio ATECO, dal reddito lordo si deducono i contributi previdenziali versati, e sul risultato si applica l'aliquota sostitutiva.

VoceMisuraFonte
Soglia di accesso ricavi/compensi85.000 € (anno precedente)comma 54, lett. a
Limite spese lavoro20.000 € lordicomma 54, lett. b
Imposta sostitutiva ordinaria15%comma 64
Aliquota ridotta start-up (5 anni)5%comma 65
Riduzione contributiva (gestione INPS)35%comma 77
Fuoriuscita immediata (con IVA)ricavi > 100.000 €comma 71

Il coefficiente di redditività è fissato dall'allegato 4 della legge in funzione del gruppo ATECO (varia, ad esempio, fra il 40% del commercio e il 78% delle attività professionali). I costi effettivi non rilevano: sono già forfetizzati nella quota non redditizia. I contributi previdenziali obbligatori si deducono dal reddito forfettario e l'eccedenza dal reddito complessivo (comma 64).

Per la cessazione occorre distinguere (comma 71): se viene meno un requisito del comma 54 o si verifica una causa del comma 57, il regime decade dall'anno successivo; se invece i ricavi superano 100.000 euro, la decadenza è immediata nell'anno stesso, con obbligo di applicare l'IVA dalle operazioni che comportano il superamento. La riduzione contributiva del 35% si coordina con la base imponibile previdenziale ex L. 233/1990 (comma 77) e cessa con il regime (comma 82).

Esempi pratici

Esempio 1 — Professionista a regime ordinario (15%)

Una consulente con ATECO a coefficiente 78% percepisce 50.000 € di compensi e versa 6.000 € di contributi alla Gestione Separata. Reddito lordo: 50.000 × 78% = 39.000,00 €. Reddito netto: 39.000,00 − 6.000,00 = 33.000,00 €. Imposta sostitutiva: 33.000,00 × 15% = 4.950,00 €.

Esempio 2 — Start-up con aliquota 5%

Un artigiano apre l'attività nel 2026 (coefficiente 67%), senza aver svolto attività analoga nei tre anni precedenti (comma 65). Con 40.000 € di ricavi e 4.000 € di contributi: reddito lordo 40.000 × 67% = 26.800,00 €; netto 22.800,00 €; imposta 22.800,00 × 5% = 1.140,00 €. L'aliquota agevolata resta valida per l'anno di avvio e i quattro successivi.

Esempio 3 — Fuoriuscita immediata oltre 100.000 €

Un commerciante (coefficiente 40%) fattura regolarmente in regime forfettario, ma a novembre un ordine importante porta i ricavi a 105.000 €. Avendo superato i 100.000 € (comma 71), il regime cessa nell'anno stesso: l'operazione che determina il superamento e tutte le successive vanno assoggettate a IVA in via ordinaria, con obbligo di fattura elettronica TD01 completa di imposta.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere le due soglie: 85.000 € è il limite per l'accesso/permanenza dall'anno successivo (comma 54); 100.000 € è la soglia di fuoriuscita immediata con IVA nello stesso anno (comma 71). Sono regole distinte.
  • Dedurre i costi effettivi: nel forfettario i costi non si deducono analiticamente (sono forfetizzati nel coefficiente). Restano deducibili solo i contributi previdenziali (comma 64).
  • Applicare il 5% senza requisiti: l'aliquota ridotta richiede assenza di attività analoga nel triennio precedente e che non sia mera prosecuzione di lavoro precedente (comma 65). In difetto si applica il 15%.
  • Dimenticare il limite spese lavoro: il superamento dei 20.000 € lordi di spese per lavoro (comma 54, lett. b) preclude il regime, a prescindere dai ricavi.
  • Detrarre l'IVA sugli acquisti: il forfettario non esercita la rivalsa e non detrae l'IVA a monte (comma 58); l'IVA degli acquisti è un costo indeducibile separatamente.

Riferimenti normativi

  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 54 — requisiti di accesso (ricavi ≤ 85.000 €; spese lavoro ≤ 20.000 €).
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 56 — accesso in sede di inizio attività.
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 57 — cause di esclusione.
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 58 — non applicazione della rivalsa IVA.
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 64 — coefficienti di redditività e imposta sostitutiva 15%.
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 65 — aliquota ridotta 5% per le nuove attività.
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 71 — cessazione (anno successivo / immediata oltre 100.000 €).
  • Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 77 — riduzione contributiva del 35%.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.