Sanzioni accessorie tributarie e sospensione dell'attività
Sanzioni accessorie e sospensione della licenza o dell'attività ex art. 12 DLgs 471/1997: soglie di 50.000 e 100.000 € e violazioni dei corrispettivi
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 12 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 disciplina le sanzioni accessorie che si aggiungono a quelle pecuniarie. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a 50.000,00 € si applica una sanzione accessoria per un periodo da tre a sei mesi, elevabile fino a dodici mesi se la sanzione supera 100.000,00 €. La norma prevede inoltre la sospensione della licenza o dell'attività in caso di violazioni reiterate sull'emissione dei documenti certificativi dei corrispettivi (scontrini, ricevute, documenti commerciali e dati dei registratori telematici) e per l'omessa installazione o la manomissione degli strumenti di memorizzazione.
Quando si applica
- Sanzione pecuniaria irrogata superiore a 50.000,00 € (sanzioni accessorie da tre a sei mesi) o a 100.000,00 € (fino a dodici mesi).
- Quattro distinte violazioni dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, contestate in un quinquennio.
- Omessa installazione, manomissione o alterazione del registratore telematico e mancato collegamento dello strumento di pagamento elettronico.
Per i soggetti iscritti ad albi o ordini professionali la reiterazione delle violazioni di certificazione comporta la sospensione dall'albo o dall'ordine.
Come si applica nella pratica
Le principali sanzioni accessorie:
| Presupposto | Sanzione accessoria |
|---|---|
| Sanzione pecuniaria oltre 50.000,00 € | Sanzione accessoria da tre a sei mesi (comma 1) |
| Sanzione pecuniaria oltre 100.000,00 € | Durata elevabile fino a dodici mesi (comma 1) |
| Quattro violazioni di certificazione dei corrispettivi in cinque anni | Sospensione della licenza/attività da tre giorni a un mese; da uno a sei mesi se i corrispettivi contestati superano 50.000,00 € (comma 2) |
| Stesse violazioni da parte di iscritti ad albi/ordini | Sospensione dall'albo o dall'ordine da tre giorni a un mese, fino a sei mesi in caso di recidiva (comma 2-sexies) |
| Omessa installazione o manomissione del registratore telematico | Sospensione della licenza/attività da quindici giorni a due mesi, da due a sei mesi in caso di recidiva (comma 3) |
Il provvedimento di sospensione per le violazioni di certificazione è immediatamente esecutivo ed è disposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate; gli atti vanno notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla contestazione della quarta violazione. Le soglie sono ridotte alla metà per i soggetti che operano come ausiliari del contribuente (art. 7, comma 3, DLgs 472/1997).
Esempi pratici
Esempio 1 — Quattro scontrini non emessi
A un esercizio commerciale sono contestate, in giorni diversi nell'arco di un quinquennio, quattro mancate emissioni del documento commerciale. È disposta la sospensione dell'attività da tre giorni a un mese; se i corrispettivi non documentati superano 50.000,00 €, la sospensione va da uno a sei mesi.
Esempio 2 — Sanzione pecuniaria elevata
A una società è irrogata una sanzione amministrativa di 120.000,00 €. Oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sanzione accessoria, la cui durata può essere elevata fino a dodici mesi essendo superata la soglia di 100.000,00 €.
Esempio 3 — Registratore telematico manomesso
Un commerciante altera il registratore telematico per non trasmettere parte dei corrispettivi. Oltre alla sanzione pecuniaria per manomissione, è disposta la sospensione della licenza da quindici giorni a due mesi, elevabile da due a sei mesi in caso di recidiva.
Errori comuni e come evitarli
- Considerare le violazioni di scontrino come episodi isolati: quattro contestazioni in cinque anni fanno scattare la sospensione dell'attività, a prescindere dall'irrogazione di sanzioni accessorie nei singoli casi.
- Sottovalutare la soglia dei 50.000,00 €: oltre questo importo di sanzione pecuniaria si aggiunge sempre la sanzione accessoria temporanea.
- Ritenere non esecutiva la sospensione impugnata: il provvedimento di sospensione per le violazioni di certificazione è immediatamente esecutivo.
- Trascurare i riflessi sugli iscritti agli ordini: per i professionisti la reiterazione comporta la sospensione dall'albo, con pubblicazione sul sito dell'ordine.
- Manomettere o non installare il registratore telematico: oltre alla sanzione pecuniaria scatta la sospensione dell'attività da quindici giorni a due mesi.
Riferimenti normativi
- Art. 12, commi 1, 2, 2-sexies e 3, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzioni accessorie e sospensione dell'attività.
- Art. 7, comma 3, DLgs 18 dicembre 1997, n. 472 — riduzione delle soglie per gli ausiliari.
- Art. 16 DLgs 472/1997 — procedimento di irrogazione e contestazione delle violazioni.
Risorse correlate
- Sanzioni sulla documentazione IVA (art. 6 DLgs 471/1997)
- Corrispettivi telematici e registratore telematico (art. 2 DLgs 127/2015)
- Criteri di determinazione della sanzione (art. 7 DLgs 472/1997)
- Procedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 16 DLgs 472/1997)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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