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AdempimentiUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Termini di accertamento art. 43 DPR 600/73: decadenza

Art. 43 DPR 600/73: termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, quinto anno se la dichiarazione è presentata, settimo se omessa

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Il termine entro cui l'ufficio deve notificare l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi: scadenze, dichiarazione omessa e accertamento integrativo.

In sintesi

L'art. 43 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina il termine per l'accertamento delle imposte sui redditi: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (comma 1). In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (comma 2). La decadenza è rilevabile d'ufficio: scaduto il termine, la pretesa impositiva non può più essere fatta valere.

Quando si applica

  • A tutti gli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi notificati dall'Agenzia delle entrate (art. 43, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600).
  • Quando la dichiarazione è stata regolarmente presentata: termine del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43, comma 1, DPR 600/1973).
  • Quando la dichiarazione è stata omessa o presentata nulla: termine del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata (art. 43, comma 2, DPR 600/1973).
  • Per gli avvisi di recupero di somme relative a misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017 n. 115: termine dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43, comma 2-bis, DPR 600/1973).
  • All'accertamento integrativo o modificativo in aumento, ammesso fino alla scadenza dei termini ordinari in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (art. 43, comma 3, DPR 600/1973).

Come si applica nella pratica

Il termine di decadenza è ancorato a due eventi diversi a seconda che la dichiarazione sia stata presentata o meno. Quando la dichiarazione è presentata, si conta dall'anno di presentazione; quando è omessa o nulla, si conta dall'anno in cui avrebbe dovuto essere presentata. Ciò che rileva è la notifica dell'avviso entro il 31 dicembre dell'anno finale: l'atto deve essere consegnato al contribuente entro quella data, non semplicemente emesso o protocollato.

La tabella seguente sintetizza i termini previsti dai commi dell'art. 43 DPR 600/1973.

Situazione della dichiarazioneNormaTermine di notifica dell'avviso
Dichiarazione presentataart. 43, comma 131 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione
Dichiarazione omessa o nullaart. 43, comma 231 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata
Recupero aiuti di Stato / de minimis (DM 115/2017, art. 10)art. 43, comma 2-bis31 dicembre dell'8° anno successivo a quello di presentazione
Accertamento integrativo in aumentoart. 43, comma 3entro la scadenza dei termini dei commi precedenti, su nuovi elementi

L'accertamento integrativo previsto dal comma 3 consente all'ufficio di integrare o modificare in aumento un accertamento già notificato, mediante nuovi avvisi, ma solo entro i termini ordinari di cui sopra e solo "in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi". A pena di nullità, nel nuovo avviso devono essere specificamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali l'ufficio ne è venuto a conoscenza. Sul piano operativo conviene quindi monitorare le annualità ancora "aperte" e conservare la documentazione fino allo spirare del termine di decadenza applicabile al singolo periodo d'imposta, distinguendo le annualità con dichiarazione presentata da quelle omesse, soggette al termine più lungo.

I termini dell'art. 43 vanno letti insieme al contraddittorio preventivo obbligatorio introdotto, in attuazione della riforma fiscale, dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 13 (art. 1), che coordina la disciplina dell'accertamento con adesione e degli atti impositivi con il principio dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente). Per la generalità degli atti autonomamente impugnabili — fra cui l'avviso di accertamento — l'ufficio deve, a pena di annullabilità, comunicare al contribuente lo schema di atto e assegnare un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni; l'atto non può essere adottato prima della scadenza di quel termine. Questo intreccio incide sul calcolo della decadenza: se la fine del termine assegnato per il contraddittorio cade dopo il termine di decadenza, oppure se tra la scadenza del termine di contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di 120 giorni, il termine di decadenza è automaticamente prorogato e posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il contraddittorio (art. 6-bis, comma 3, L. 212/2000). In pratica un accertamento incardinato nei mesi finali dell'anno di decadenza può legittimamente concludersi oltre il 31 dicembre teorico, sfruttando questa finestra aggiuntiva: nel monitorare le annualità "aperte" non basta quindi guardare la scadenza nominale dell'art. 43, ma occorre verificare se è stata aperta una procedura di contraddittorio che attiva la proroga ai 120 giorni. La proroga non opera per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, esclusi dal contraddittorio dall'art. 6-bis, comma 2, L. 212/2000.

Esempi pratici

Esempio 1 — Dichiarazione presentata regolarmente

Una S.r.l. presenta la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 nel corso del 2025. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, DPR 600/1973, l'avviso di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31/12/2030, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al 2025 (anno di presentazione). Un avviso notificato il 15/01/2031 è tardivo e la pretesa è decaduta.

Esempio 2 — Dichiarazione omessa

Una ditta individuale non presenta la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024, che avrebbe dovuto essere presentata nel 2025. Trova applicazione l'art. 43, comma 2, DPR 600/1973: l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31/12/2032, cioè entro il 31 dicembre del settimo anno successivo al 2025. Il termine più lungo riflette la maggiore difficoltà di controllo in assenza di dichiarazione.

Esempio 3 — Accertamento integrativo su nuovi elementi

Una S.r.l. riceve nel 2028 un avviso di accertamento per il periodo 2024 (dichiarazione presentata nel 2025). Nel 2029 l'Agenzia acquisisce nuovi elementi, prima ignoti, e notifica un secondo avviso integrativo in aumento. L'operazione è legittima ai sensi dell'art. 43, comma 3, DPR 600/1973 perché avviene entro il termine ordinario (31/12/2030) e si fonda su elementi sopravvenuti, che devono essere indicati specificamente nel nuovo avviso a pena di nullità.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere la data di emissione con quella di notifica. Ciò che rileva per la decadenza è la notifica dell'avviso entro il 31 dicembre dell'anno finale, non la data di emissione o protocollazione dell'atto: monitorare la data di consegna effettiva.
  • Applicare il termine del quinto anno anche alla dichiarazione omessa. In caso di omessa o nulla presentazione vale il termine più lungo del settimo anno (art. 43, comma 2), e il computo parte dall'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non da quello di presentazione.
  • Contare il termine dall'anno d'imposta anziché dall'anno di presentazione. Per la dichiarazione presentata il quinto anno si conta a partire dall'anno di presentazione (di norma quello successivo al periodo d'imposta), non dal periodo d'imposta stesso: un errore frequente che anticipa indebitamente la decadenza.
  • Ritenere illegittimo qualsiasi secondo avviso. L'accertamento integrativo in aumento è ammesso dal comma 3, ma solo entro i termini ordinari e su nuovi elementi sopravvenuti specificamente indicati: contestarlo a priori senza verificare questi presupposti è un errore.
  • Considerare definitivamente scaduto il termine senza verificare la proroga da contraddittorio. Se è stata aperta una procedura di contraddittorio preventivo e tra la scadenza del termine assegnato e il termine di decadenza dell'art. 43 intercorrono meno di 120 giorni, la decadenza slitta al 120° giorno successivo (art. 6-bis, comma 3, L. 212/2000): un avviso notificato dopo il 31 dicembre nominale può quindi essere ancora tempestivo.
  • Distruggere la documentazione prima della scadenza del termine. Conservare le scritture e i documenti fino allo spirare del termine di decadenza applicabile al singolo periodo, valutando con attenzione le annualità con dichiarazione omessa, soggette al termine settennale, e l'eventuale proroga da contraddittorio.

Riferimenti normativi

  • Art. 43, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — termine ordinario del quinto anno per dichiarazione presentata.
  • Art. 43, comma 2, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — termine del settimo anno per dichiarazione omessa o nulla.
  • Art. 43, comma 2-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — termine dell'ottavo anno per recupero di aiuti di Stato e de minimis (DM 115/2017, art. 10).
  • Art. 43, comma 3, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — accertamento integrativo o modificativo in aumento su nuovi elementi.
  • Art. 39 DPR 29 settembre 1973 n. 600 — redditi determinati in base alle scritture contabili (metodo di accertamento).
  • Art. 36-bis DPR 29 settembre 1973 n. 600 — liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni (controllo automatizzato).
  • D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 13, art. 1 — contraddittorio preventivo e proroga dei termini di decadenza: termine assegnato al contribuente non inferiore a 60 giorni e posticipazione della decadenza al 120° giorno successivo quando residuano meno di 120 giorni (in coordinamento con l'art. 6-bis, comma 3, L. 212/2000).

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.