Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Termini dichiarazione redditi e IRAP art. 2 DPR 322/1998

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP ex art. 2 DPR 322/1998: scadenze telematiche per persone fisiche, società e soggetti IRES

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 fissa i termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP: le persone fisiche e le società di persone trasmettono in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti IRES presentano entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. La dichiarazione inviata entro novanta giorni dalla scadenza resta valida; oltre tale termine è considerata omessa.

Quando si applica

La norma disciplina la tempistica di tutte le dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate dai contribuenti residenti, distinguendo per categoria soggettiva. Rilevano tre situazioni tipiche:

  • persone fisiche (titolari di partita IVA, lavoratori autonomi, imprenditori individuali) e società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, associazioni professionali);
  • soggetti passivi IRES (società di capitali, enti commerciali e non commerciali), per i quali il termine è ancorato alla durata del periodo d'imposta, che può non coincidere con l'anno solare;
  • soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi ma obbligati alla sola dichiarazione IRAP, che seguono i termini previsti per i soggetti IRES.

La distinzione tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa opera per qualunque soggetto che presenti l'invio oltre la scadenza ordinaria.

Come si applica nella pratica

I termini di presentazione variano in funzione della natura del soggetto e del canale di trasmissione. Il canale ordinario è quello telematico; la presentazione cartacea per il tramite di un ufficio postale è residuale e riservata alle sole persone fisiche non obbligate all'invio telematico.

SoggettoCanaleTermine di presentazione
Persone fisicheTelematico15 aprile – 31 ottobre dell'anno successivo
Persone fisiche (residuale)Cartaceo / Poste15 aprile – 30 giugno dell'anno successivo
Società di persone (art. 5 TUIR)Telematico15 aprile – 31 ottobre dell'anno successivo
Soggetti IRES (anno solare)TelematicoUltimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura
Solo IRAP (non tenuti ai redditi)TelematicoStessi termini dei soggetti IRES

I modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro il mese di febbraio. I termini che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

Cruciale è la differenza tra ritardo lieve e omissione. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza è valida a tutti gli effetti, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, che possono essere ridotte tramite il ravvedimento operoso. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute in essa indicate.

Esempi pratici

Esempio 1 — Società di persone, invio telematico ordinario

Una società in nome collettivo con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare deve presentare la dichiarazione dei redditi 2025 in via telematica. Il termine ultimo è il 31 ottobre 2026. Un invio effettuato il 20 settembre 2026 è tempestivo; nessuna sanzione è dovuta.

Esempio 2 — Soggetto IRES con periodo non coincidente con l'anno solare

Una S.r.l. con esercizio chiuso al 30 giugno 2025 calcola il termine come ultimo giorno del decimo mese successivo: la chiusura è il 30 giugno, il decimo mese successivo è aprile, quindi il termine cade il 30 aprile 2026. Una società con esercizio coincidente con l'anno solare (chiusura 31 dicembre 2025) ha invece termine al 31 ottobre 2026.

Esempio 3 — Dichiarazione tardiva entro 90 giorni

Una persona fisica titolare di partita IVA non presenta la dichiarazione entro il 31 ottobre 2026, ma la trasmette il 15 dicembre 2026, entro i novanta giorni. La dichiarazione è valida; resta dovuta la sanzione per il ritardo, riducibile con ravvedimento. Se l'invio fosse avvenuto, ad esempio, il 15 febbraio 2027 (oltre 90 giorni), la dichiarazione sarebbe considerata omessa.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere il termine telematico con quello cartaceo per le persone fisiche: il termine del 30 giugno riguarda esclusivamente la presentazione cartacea residuale tramite Poste; l'invio telematico ha scadenza al 31 ottobre. Utilizzare sempre il canale telematico come riferimento operativo.
  • Applicare ai soggetti IRES il termine fisso del 31 ottobre: per i soggetti IRES il termine è mobile e dipende dalla data di chiusura del periodo d'imposta (ultimo giorno del decimo mese successivo), non da una data fissa.
  • Ritenere "non presentata" la dichiarazione inviata entro 90 giorni: l'invio tardivo entro novanta giorni produce una dichiarazione valida, non omessa; trattarla come omessa porta a sanzioni più gravose del dovuto.
  • Sottovalutare gli effetti dell'omissione oltre 90 giorni: la dichiarazione ultratardiva è omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte indicate, con conseguenze sanzionatorie e sui termini di accertamento.
  • Dimenticare la dichiarazione IRAP autonoma: i soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi ma obbligati all'IRAP seguono i termini dei soggetti IRES e non vanno trascurati.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2, comma 1 — Termine per la presentazione della dichiarazione di persone fisiche e società di persone (telematico 15 aprile – 31 ottobre; cartaceo Poste 15 aprile – 30 giugno).
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2, comma 2 — Termine per i soggetti IRES (entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2, comma 3 — Dichiarazione IRAP dei soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2, comma 7 — Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni, valida) e omessa (oltre 90 giorni).
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2, comma 9 — Proroga al primo giorno feriale successivo per i termini che scadono di sabato.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43 — Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.