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IRESUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Accantonamenti TFR e previdenza art. 105 TUIR: deducibilità

Deducibilità degli accantonamenti al fondo TFR e di previdenza del personale: quote maturate, adeguamenti e TFR alla previdenza complementare

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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3 min lettura

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In sintesi

L'art. 105 del TUIR disciplina la deducibilità degli accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza del personale dipendente. Gli accantonamenti al fondo per il trattamento di fine rapporto e ai fondi di previdenza istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali. È inoltre prevista la deducibilità del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari.

Quando si applica

La norma riguarda le imprese con personale dipendente che accantonano somme a titolo di trattamento di fine rapporto e previdenza. È rilevante per:

  • determinare la quota di TFR fiscalmente deducibile nell'esercizio;
  • gestire i maggiori accantonamenti da modifiche normative o retributive;
  • dedurre il TFR destinato alla previdenza complementare.

Come si applica nella pratica

  • Quote maturate nell'esercizio (comma 1): gli accantonamenti ai fondi TFR e di previdenza in conti individuali dei dipendenti sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio secondo legge e contratto.
  • Maggiori accantonamenti (comma 2): gli adeguamenti dei fondi a sopravvenute modifiche normative e retributive sono deducibili nell'esercizio da cui hanno effetto le modifiche, oppure in quote costanti in tale esercizio e nei due successivi.
  • TFR alla previdenza complementare (comma 3): l'ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 252/2005.
  • Altre indennità di fine rapporto (comma 4): le regole valgono anche per le indennità di cui all'art. 17, comma 1, lettere c), d) e f).

Esempi pratici

Esempio 1 — Quota TFR maturata nell'esercizio

Un'impresa accantona a fondo TFR la quota maturata nell'esercizio per i propri dipendenti, pari a 35.000 €, calcolata secondo le regole di legge e contratto. L'intero importo è deducibile in quanto rientra nelle quote maturate nell'anno.

Esempio 2 — Adeguamento per modifica contrattuale

Un rinnovo contrattuale comporta un maggiore accantonamento di 9.000 € per adeguare il fondo. L'impresa può dedurlo interamente nell'esercizio da cui ha effetto la modifica oppure in quote costanti in tre esercizi (3.000 € l'anno).

Esempio 3 — TFR a previdenza complementare

Un dipendente destina il proprio TFR a un fondo pensione. La quota di TFR versata alla previdenza complementare è deducibile dall'impresa nella misura stabilita dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 252/2005.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre accantonamenti eccedenti le quote maturate nell'esercizio secondo legge e contratto.
  • Dedurre in un'unica soluzione gli adeguamenti quando si opta per la ripartizione, o viceversa, senza coerenza con la scelta effettuata.
  • Trascurare la disciplina del TFR destinato alla previdenza complementare, che segue una misura specifica.
  • Estendere il regime a indennità non previste: si applica anche alle indennità dell'art. 17, comma 1, lettere c), d) e f), non ad altre.
  • Confondere l'accantonamento con l'erogazione: la deduzione segue la maturazione, non il pagamento dell'indennità.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 105 — Accantonamenti di quiescenza e previdenza (TFR e fondi del personale dipendente).
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17 — Indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata.
  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 10 — Deducibilità del TFR destinato alla previdenza complementare.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.