Svalutazione crediti art. 106 TUIR: deducibilità 0,5% e tetto 5%
Deducibilità delle svalutazioni dei crediti commerciali: limite annuo dello 0,50%, tetto complessivo del 5% e coordinamento con le perdite su crediti
12/06/2026
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In sintesi
L'art. 106 del TUIR disciplina la deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti. Per le imprese ordinarie le svalutazioni dei crediti commerciali, per la parte non coperta da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti; la deduzione non è più ammessa quando il fondo complessivo raggiunge il 5% del valore dei crediti a fine esercizio. Gli intermediari finanziari seguono un regime speciale di deducibilità integrale.
Quando si applica
La norma riguarda le imprese che vantano crediti commerciali derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi e ne rilevano in bilancio svalutazioni o accantonamenti per rischi. È rilevante per:
- determinare la quota di svalutazione fiscalmente deducibile;
- verificare il raggiungimento del tetto del 5%;
- coordinare la deduzione delle perdite su crediti con il fondo già dedotto.
Come si applica nella pratica
| Parametro | Valore | Riferimento |
|---|---|---|
| Svalutazione deducibile per esercizio | 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali | art. 106 c. 1 |
| Tetto massimo del fondo dedotto | 5% dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio | art. 106 c. 1 |
| Perdite su crediti (art. 101) | deducibili per la parte che eccede il fondo già dedotto | art. 106 c. 2 |
| Intermediari finanziari | deducibilità integrale nell'esercizio di rilevazione | art. 106 c. 3-4 |
- Limite annuo dello 0,50% (comma 1): le svalutazioni dei crediti commerciali (art. 85, comma 1), per la parte non coperta da garanzia assicurativa, sono deducibili nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Nel computo si tiene conto anche degli accantonamenti per rischi su crediti.
- Tetto del 5% (comma 1): la deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti raggiunge il 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.
- Perdite su crediti (comma 2): le perdite, deducibili a norma dell'art. 101, sono ammesse limitatamente alla parte che eccede il fondo dedotto nei precedenti esercizi. Se il fondo supera il 5%, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio.
- Intermediari finanziari (commi 3-4): regime speciale, con deducibilità integrale nell'esercizio di rilevazione in bilancio.
Esempi pratici
Esempio 1 — Svalutazione entro lo 0,50%
Un'impresa ha crediti commerciali per 1.000.000 € e nessun fondo pregresso. Iscrive una svalutazione di 8.000 €. Il limite annuo è lo 0,50% di 1.000.000 €, pari a 5.000 €: la società deduce 5.000 € e riprende a tassazione i restanti 3.000 €.
Esempio 2 — Raggiungimento del tetto del 5%
La stessa impresa ha già un fondo dedotto di 50.000 €, pari al 5% dei crediti di 1.000.000 €. Le ulteriori svalutazioni dell'esercizio non sono più deducibili, avendo il fondo raggiunto il tetto massimo.
Esempio 3 — Perdita su credito coperta dal fondo
Si verifica una perdita su un credito di 12.000 €. La perdita è deducibile solo per la parte che eccede il fondo svalutazione già dedotto: se il fondo capiente copre la perdita, non vi è ulteriore deduzione.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre l'intera svalutazione di bilancio: la deduzione fiscale è limitata allo 0,50% annuo dei crediti.
- Continuare a dedurre oltre il tetto del 5%: superata tale soglia complessiva la deduzione non è più ammessa.
- Dedurre integralmente le perdite su crediti ignorando il fondo già dedotto: la perdita è deducibile solo per l'eccedenza.
- Computare i crediti finanziari tra quelli rilevanti per le imprese ordinarie: rilevano i crediti commerciali ex art. 85, comma 1.
- Considerare la parte coperta da garanzia assicurativa: è esclusa dal calcolo della svalutazione deducibile.
Riferimenti normativi
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 106 — Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101 — Minusvalenze e perdite su crediti, coordinato con il fondo svalutazione.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 85 — Ricavi, per l'individuazione dei crediti rilevanti.
Risorse correlate
- Minusvalenze e perdite su crediti art. 101 TUIR: deducibilità
- Principio di competenza fiscale TUIR art. 109: guida operativa
- Altri accantonamenti art. 107 TUIR: premi e fondi rischi
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
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