Detrazioni IRPEF carichi di famiglia art. 12 TUIR
Coniuge a carico, figli con almeno 21 anni dopo l'Assegno Unico, ascendenti conviventi e limite di reddito complessivo di 2.840,51 € per il familiare
29/05/2026
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In sintesi
L'art. 12 TUIR disciplina le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia spettanti al contribuente persona fisica: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli a carico (con regole profondamente modificate dal 2022) e ascendenti conviventi (genitori, nonni, suoceri). Le detrazioni si applicano all'imposta lorda e sono calcolate con formule decrescenti in funzione del reddito complessivo del contribuente, con limiti differenti per ciascuna tipologia: 80.000 € per coniuge e altri familiari, 95.000 € per figli (incrementati di 15.000 € per ogni figlio successivo al primo). Dal 1° marzo 2022 la detrazione "classica" per figli a carico di età inferiore a 21 anni è abrogata dal D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ed è stata sostituita dall'Assegno Unico Universale (AUU) erogato dall'INPS: l'art. 12 resta applicabile ai figli di età pari o superiore a 21 anni (e ai figli ≥30 anni con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992). Le detrazioni spettano solo se il familiare possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 € (4.000 € per figli di età ≤24 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Quando si applica
L'art. 12 TUIR opera in sede di determinazione dell'IRPEF lorda del contribuente persona fisica, ai sensi degli artt. 11 e ss. TUIR. La detrazione spetta:
- A tutti i soggetti IRPEF residenti in Italia che hanno familiari fiscalmente a carico;
- Ai cittadini italiani, dell'UE e dei Paesi SEE per i familiari residenti anche all'estero; ai cittadini extra-UE solo per familiari residenti in Italia (comma 2-bis);
- Indipendentemente dalla tipologia di reddito che genera l'IRPEF lorda (lavoro dipendente, pensione, autonomo, fabbricati, capitali, diversi, ecc.);
- Per il periodo d'imposta in cui sussistono le condizioni soggettive, con rapporto mensile: la detrazione compete dal mese in cui si verificano le condizioni a quello in cui cessano (comma 3).
La detrazione non si applica ai redditi sottoposti a imposta sostitutiva (es. regime forfettario L. 190/2014, cedolare secca sulle locazioni, dividendi qualificati su utili 2018+): se l'unico reddito del contribuente è di questa natura non vi è IRPEF lorda da cui detrarre. Tuttavia, in presenza di redditi misti (es. forfettario + lavoro dipendente, oppure forfettario + reddito fabbricati IRPEF), la detrazione opera sull'IRPEF lorda della componente ordinaria.
Per i figli minori di 21 anni la detrazione TUIR è abolita dal 1° marzo 2022 (D.Lgs. 230/2021): in suo luogo il nucleo familiare percepisce l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS su domanda, modulato sull'ISEE. Anche il comma 1-bis dell'art. 12 (ulteriore detrazione per famiglie con 4+ figli) è stato contestualmente abrogato.
Restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 11). Dal 1° gennaio 2025 l'art. 12 TUIR è ulteriormente ristretto su due fronti:
- Figli a carico — limite di età 21-30 anni (lett. c). La detrazione di 950 € per figlio spetta ora per ciascun figlio "di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni". Per i figli che hanno compiuto 30 anni la detrazione spetta solo se il figlio ha una disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104. In precedenza la detrazione lett. c) spettava per qualunque figlio ≥21 anni senza tetto massimo di età.
- Familiari extra-UE/SEE residenti all'estero — esclusione (nuovo comma 2-bis). Le detrazioni del comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero. Per questi soggetti la detrazione resta riconosciuta solo per i familiari fiscalmente a carico residenti in Italia.
La stessa norma riformula la lett. d) (ascendenti conviventi), confermando i 750 € da ripartire pro quota tra gli aventi diritto per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione per i figli ≥30 anni non disabili e per i familiari extra-UE all'estero, prima ammessa, non è più riconosciuta a partire dal periodo d'imposta 2025.
Come si applica nella pratica
Le detrazioni dell'art. 12 c. 1 si articolano in quattro fattispecie, ciascuna con propria formula:
Lett. a) — Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
Importi modulati per scaglione di reddito complessivo (RC):
- RC ≤ 15.000 €: detrazione base 800 €, ridotta della formula 800 − [110 × (RC / 15.000)]. Per RC = 0 la detrazione massima è 800 €; per RC = 15.000 € la detrazione è 690 €.
- 15.000 < RC ≤ 40.000 €: detrazione fissa di 690 €.
- 40.000 < RC ≤ 80.000 €: detrazione decrescente lineare: 690 × [(80.000 − RC) / 40.000]. A RC = 80.000 € la detrazione si azzera.
A questi importi si somma la maggiorazione lett. b) per uno scaglione ristretto:
| Reddito complessivo | Maggiorazione |
|---|---|
| 29.000,01 € – 29.200 € | +10,00 € |
| 29.200,01 € – 34.700 € | +20,00 € |
| 34.700,01 € – 35.000 € | +30,00 € |
| 35.000,01 € – 35.100 € | +20,00 € |
| 35.100,01 € – 35.200 € | +10,00 € |
Lett. c) — Figli a carico di età 21-30 anni (e figli ≥30 con disabilità L. 104/92)
Importo unitario per figlio 950 €, decrescente sul rapporto (95.000 − RC) / 95.000. La soglia di 95.000 € è aumentata di 15.000 € per ogni figlio successivo al primo: con 2 figli soglia 110.000 €, con 3 figli 125.000 €, ecc. Dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024) la detrazione spetta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni; per i figli che hanno compiuto 30 anni spetta solo in presenza di disabilità accertata ai sensi della L. 104/92.
Ripartizione tra genitori non separati: 50% ciascuno, oppure (previo accordo) al genitore con reddito complessivo più elevato. In caso di separazione, la detrazione spetta — in mancanza di accordo — al genitore affidatario; in caso di affidamento condiviso, 50% ciascuno. Se un genitore non può fruirne per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro, che è tenuto a riversare la quota all'ex coniuge salvo diverso accordo.
Lett. d) — Ascendenti conviventi (genitori, nonni, suoceri conviventi)
Importo 750 € per ciascun ascendente convivente, decrescente sul rapporto (80.000 − RC) / 80.000. Va ripartito pro quota tra tutti gli aventi diritto alla detrazione (es. due fratelli conviventi con la madre detraggono ciascuno il 50% di quanto spettante).
Condizione comune di "familiare fiscalmente a carico" (comma 2)
Il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 € nel periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili e includendo retribuzioni da enti internazionali, rappresentanze diplomatiche, Santa Sede ed enti centrali della Chiesa cattolica. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000 €.
Contribuenti extra-UE/SEE e familiari residenti all'estero (comma 2-bis)
Dal 1° gennaio 2025, per effetto della L. 207/2024, i contribuenti che non sono cittadini italiani, dell'Unione europea o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo non hanno diritto alle detrazioni del comma 1 in relazione ai familiari residenti all'estero: la detrazione resta riconosciuta solo per i familiari residenti in Italia.
Computo del reddito complessivo (comma 4-bis)
Ai fini della formula decrescente, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (rinvio all'art. 10 c. 3-bis TUIR). Questa esclusione amplia la detrazione per i proprietari di prima casa.
Modalità di fruizione
La detrazione può essere riconosciuta in due tempi: (i) mensilmente in busta paga o cedolino pensione dal sostituto d'imposta, previa presentazione del modulo annuale "Richiesta di applicazione delle detrazioni" con indicazione del codice fiscale del familiare a carico e dichiarazione sotto la propria responsabilità della sussistenza dei requisiti; (ii) in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il Prospetto dei familiari a carico (mod. 730, righi 1-7; mod. Redditi PF, quadro RP — Prospetto). Eventuali variazioni in corso d'anno (matrimonio, nascita, decesso, superamento della soglia reddituale del familiare) devono essere comunicate tempestivamente al sostituto per evitare conguagli a debito al momento della CU.
Pro-rata mensile (comma 3)
Le detrazioni si rapportano ai mesi in cui sussistono le condizioni (es. matrimonio celebrato a giugno → detrazione coniuge per 7 mesi; figlio compiuti 21 anni a settembre → detrazione lett. c per 4 mesi se gli altri requisiti sono soddisfatti).
Arrotondamento delle frazioni (comma 4)
Il rapporto decrescente si assume alle prime quattro cifre decimali. Se il rapporto è pari o inferiore a zero, oppure (per coniuge lett. a num. 1) pari a uno, la detrazione non compete o assume valore di soglia.
Esempi pratici
Esempio 1 — Lavoratore dipendente con coniuge a carico, RC 32.000 €
Mario, dipendente, ha un reddito complessivo di 32.000,00 €. La moglie Anna è casalinga con reddito proprio di 1.200,00 € (sotto soglia 2.840,51 €): è fiscalmente a carico.
Calcolo detrazione coniuge:
- Scaglione 15.000 < RC ≤ 40.000 → detrazione fissa 690,00 €.
- Maggiorazione lett. b) per RC compreso tra 29.200,01 e 34.700 → +20,00 €.
Detrazione totale art. 12 = 710,00 €, da scomputare dall'IRPEF lorda di Mario.
Esempio 2 — Genitore con un figlio universitario di 22 anni, RC 45.000 €
Laura, vedova, ha RC di 45.000,00 €. Il figlio Andrea ha 22 anni, è iscritto all'università e nel 2025 ha percepito 3.500,00 € di redditi da co.co.co. (sotto soglia 4.000 € per figli ≤24 anni): è fiscalmente a carico. Avendo 22 anni rientra nella fascia 21-30 anni richiesta dalla lett. c) dopo la L. 207/2024.
Calcolo detrazione figlio (lett. c):
- Soglia con 1 figlio: 95.000 €
- Detrazione = 950 × (95.000 − 45.000) / 95.000 = 950 × 0,5263 = 500,00 € (arrotondato).
Laura detrae l'intero importo, non essendoci altro genitore titolare di detrazione.
Esempio 3 — Dipendente con madre convivente, RC 28.000 €
Giulia, lavoratrice dipendente, RC 28.000,00 €, convive con la madre Teresa, pensionata con reddito complessivo 2.500,00 € (sotto soglia 2.840,51 €). Giulia è figlia unica e fruisce per intero della detrazione ascendente convivente.
Calcolo detrazione ascendente (lett. d):
- Detrazione = 750 × (80.000 − 28.000) / 80.000 = 750 × 0,65 = 487,50 €.
Detrazione totale art. 12 per Giulia = 487,50 €.
Errori comuni e come evitarli
- Cumulare detrazione TUIR e Assegno Unico per figli minori di 21 anni: dal 1° marzo 2022 la detrazione lett. c) NON spetta per figli <21 anni — è sostituita dall'AUU. Indicare comunque il figlio <21 in dichiarazione (rigo dedicato) è corretto ai fini di altre agevolazioni (es. spese sanitarie ex art. 15 c. 2), ma la detrazione carichi NON si applica.
- Detrarre per un figlio a carico che ha già compiuto 30 anni senza disabilità: dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024) la detrazione lett. c) spetta solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni; oltre i 30 anni occorre la disabilità accertata ex art. 3 L. 104/92. Per il figlio trentenne non disabile la detrazione non compete più, anche se resta fiscalmente a carico per gli oneri ex art. 15.
- Detrarre per familiari residenti all'estero quando il contribuente è extra-UE/SEE: dal 2025 il nuovo comma 2-bis esclude i contribuenti non italiani/non UE/non SEE dalle detrazioni del comma 1 per i familiari residenti all'estero. La detrazione resta solo per i familiari residenti in Italia.
- Considerare a carico un familiare con reddito superiore a 2.840,51 € (o 4.000 € per figli ≤24): la soglia è al lordo degli oneri deducibili e include redditi da partecipazione, da locazione (anche cedolare secca), redditi esteri, retribuzioni di enti internazionali. Verificare la CU e il quadro RB/RH del familiare.
- Detrarre per il coniuge separato consensualmente o di fatto: la detrazione lett. a) presuppone matrimonio non sciolto e non sospeso da separazione legale ed effettiva. Separazione di fatto senza provvedimento giudiziale: spetta. Separazione consensuale omologata: NON spetta.
- Applicare la detrazione ascendente lett. d) anche a familiari non conviventi: la lettera d) richiede convivenza (non basta il vincolo di parentela ex art. 433 c.c.). Per ascendenti non conviventi è possibile, alternativamente, dedurre gli assegni alimentari ex art. 10 c. 1 lett. c TUIR se erogati in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi
- TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) art. 12 c. 1 lett. a) — detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (importi base e formule decrescenti)
- TUIR art. 12 c. 1 lett. b) — maggiorazione per reddito complessivo compreso tra 29.000 € e 35.200 €
- TUIR art. 12 c. 1 lett. c) — detrazione per figli di età 21-30 anni e figli ≥30 con disabilità L. 104/92 (formula 95.000 + 15.000 per figlio successivo al primo)
- TUIR art. 12 c. 1 lett. d) — detrazione per ascendenti conviventi (750 € pro quota)
- TUIR art. 12 c. 1-bis — comma abrogato dal D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 (era l'ulteriore detrazione famiglie 4+ figli)
- TUIR art. 12 c. 2 — limiti reddituali del familiare a carico: 2.840,51 € (4.000 € per figli ≤24 anni), al lordo oneri deducibili
- TUIR art. 12 c. 2-bis — esclusione contribuenti extra-UE/SEE per familiari residenti all'estero
- TUIR art. 12 c. 3 — rapporto mensile delle detrazioni
- TUIR art. 12 c. 4 — regola delle quattro cifre decimali e casi di azzeramento
- TUIR art. 12 c. 4-bis — esclusione reddito abitazione principale dal RC ai fini detrazioni
- TUIR art. 12 c. 4-ter — definizione "familiari" valida per le altre disposizioni fiscali che rinviano all'art. 12 (estesa anche se non spetta la detrazione)
- L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) art. 1 comma 11 — modifica l'art. 12 TUIR: limita la detrazione figli (lett. c) alla fascia 21-30 anni — oltre i 30 solo se disabili ex L. 104/92 — riformula la lett. d) (ascendenti conviventi) e inserisce il comma 2-bis che esclude i contribuenti extra-UE/SEE dalle detrazioni per familiari residenti all'estero
- D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 — istituzione Assegno Unico Universale e abrogazione detrazione figli a carico <21 anni
- Codice civile art. 433 — soggetti obbligati alla prestazione alimentare (rilevante per la nozione di "familiari" ex art. 12 c. 4-ter)
Risorse correlate
- TUIR art. 15 — Detrazioni per oneri: elenco oneri detraibili al 19% (sanitarie, mutui, istruzione, ecc.), molti dei quali sostenuti per i familiari fiscalmente a carico ex art. 12.
- TUIR art. 13 — Altre detrazioni: detrazione per redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati — concorre con l'art. 12 a ridurre l'IRPEF lorda.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.