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IRPEFUltimo aggiornamento: 12/06/2026

Detrazioni IRPEF lavoro, pensione e assimilati art. 13 TUIR

Importi 2024-2026 per fasce di reddito, formule di calcolo per scaglione, trattamento integrativo ex bonus Renzi e regole di non cumulabilità

Ultimo aggiornamento

12/06/2026

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In sintesi

L'art. 13 TUIR disciplina le detrazioni d'imposta IRPEF spettanti in funzione della tipologia di reddito che concorre al reddito complessivo del contribuente: lavoro dipendente (comma 1), pensione (comma 3), redditi assimilati e di lavoro autonomo non abituale (comma 5), assegni periodici da ex coniuge (comma 5-bis). Le tre categorie principali (lavoro dipendente, pensione, altri redditi assimilati) non sono cumulabili tra loro sullo stesso reddito ma possono coesistere se il contribuente percepisce redditi di natura diversa. Tutte le detrazioni sono decrescenti rispetto al reddito complessivo del contribuente e si azzerano al raggiungimento di 50.000 € (28.000 € per il comma 5). Gli importi base sono stati elevati dalla riforma IRPEF 2024 (D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 216 e successivo D.Lgs. 192/2024 di razionalizzazione): la detrazione massima per lavoro dipendente è ora 1.955 € (in luogo dei precedenti 1.880 €), con minimo garantito di 690 € (1.380 € per i rapporti a tempo determinato). Al di sopra dell'art. 13, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo entro 15.000 €, opera anche il trattamento integrativo ex D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 (c.d. ex bonus Renzi), che non rientra nell'art. 13 ma vi si affianca sulla medesima base reddituale.

Quando si applica

L'art. 13 TUIR opera in sede di liquidazione dell'IRPEF lorda ai sensi degli artt. 11 e ss. TUIR, indipendentemente dalla modalità di calcolo (scaglioni ordinari o cedolare secca/imposta sostitutiva, queste ultime escluse). La detrazione spetta:

  • Al contribuente persona fisica residente in Italia, in proporzione ai giorni di lavoro/pensione effettivamente svolti nell'anno (giorni utili per il rapporto di lavoro o di pensione).
  • Per la detrazione lavoro dipendente (comma 1): tutti i percettori di redditi ex art. 49 TUIR (esclusi i pensionati di cui al comma 2 lett. a) e di alcuni redditi assimilati ex art. 50 TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi, soci lavoratori cooperative, ecc.).
  • Per la detrazione pensione (comma 3): tutti i percettori di trattamenti pensionistici ex art. 49 c. 2 lett. a) TUIR (INPS, fondi privati, casse di previdenza, vitalizi).
  • Per la detrazione redditi assimilati e autonomi minori (comma 5): percettori di redditi ex art. 50 c. 1 lett. e), f), g), h) e i) TUIR (es. compensi degli amministratori, sindaci e revisori, indennità di consigliere comunale/regionale), redditi di lavoro autonomo non abituale (art. 53) e alcune rendite e redditi diversi (art. 67 c. 1 lett. i, l).

La detrazione non si applica ai redditi soggetti a imposta sostitutiva (regime forfettario L. 190/2014, cedolare secca, dividendi tassati in via definitiva). Per i contribuenti che percepiscono più tipologie (es. pensionato che svolge attività di amministratore di società), le detrazioni dei diversi commi si sommano in misura proporzionale ai rispettivi redditi.

Il rapporto al periodo di lavoro/pensione nell'anno (commi 1 e 3) impone di moltiplicare la detrazione per il numero di giorni del rapporto in rapporto a 365 (o 366 per gli anni bisestili).

Come si applica nella pratica

Categoria di redditoReddito complessivo (RC)Detrazione spettante
Lavoro dipendente (c. 1)≤ 15.000 €1.955 € — minimo garantito 690 € (1.380 € se a tempo determinato)
Lavoro dipendente (c. 1)15.000 – 28.000 €1.910 € + 1.190 × (28.000 − RC) / 13.000
Lavoro dipendente (c. 1)28.000 – 50.000 €1.910 × (50.000 − RC) / 22.000
Pensione (c. 3)≤ 8.500 €1.955 € — minimo garantito 713 €
Pensione (c. 3)8.500 – 28.000 €700 € + 1.255 × (28.000 − RC) / 19.500
Pensione (c. 3)28.000 – 50.000 €700 × (50.000 − RC) / 22.000
Altri redditi assimilati/autonomi minori (c. 5)≤ 5.500 €1.265 €
Altri redditi assimilati/autonomi minori (c. 5)5.500 – 28.000 €500 € + 765 × (28.000 − RC) / 22.500
Altri redditi assimilati/autonomi minori (c. 5)28.000 – 50.000 €500 × (50.000 − RC) / 22.000

Tutte le detrazioni si azzerano a 50.000 € di RC. Maggiorazioni: +65 € (c. 1.1, RC 25.000–35.000 €), +50 € (c. 3-bis, RC 25.000–29.000 €), +50 € (c. 5-ter, RC 11.000–17.000 €).

Detrazione lavoro dipendente (comma 1)

Tre scaglioni di reddito complessivo (RC), con maggiorazione comma 1.1:

  • RC ≤ 15.000 €: detrazione base 1.955 €, rapportata ai giorni di lavoro. La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 € (1.380 € per i rapporti di lavoro a tempo determinato).
  • 15.000 < RC ≤ 28.000 €: detrazione 1.910 € + (1.190 × (28.000 − RC) / 13.000).
  • 28.000 < RC ≤ 50.000 €: detrazione 1.910 × (50.000 − RC) / 22.000, decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €.

Maggiorazione comma 1.1: +65 € se RC compreso tra 25.000,01 € e 35.000 €.

Detrazione pensione (comma 3)

Tre scaglioni di RC, con maggiorazione comma 3-bis:

  • RC ≤ 8.500 €: detrazione base 1.955 €, rapportata ai giorni di pensione. Minimo garantito 713 €.
  • 8.500 < RC ≤ 28.000 €: detrazione 700 € + (1.255 × (28.000 − RC) / 19.500).
  • 28.000 < RC ≤ 50.000 €: detrazione 700 × (50.000 − RC) / 22.000, decrescente fino ad azzerarsi a 50.000 €.

Maggiorazione comma 3-bis: +50 € se RC compreso tra 25.000,01 € e 29.000 €.

Detrazione altri redditi assimilati e autonomi minori (comma 5)

Tre scaglioni di RC, con maggiorazione comma 5-ter:

  • RC ≤ 5.500 €: detrazione 1.265 € (non rapportata ai giorni).
  • 5.500 < RC ≤ 28.000 €: detrazione 500 € + (765 × (28.000 − RC) / 22.500).
  • 28.000 < RC ≤ 50.000 €: detrazione 500 × (50.000 − RC) / 22.000.

Maggiorazione comma 5-ter: +50 € se RC compreso tra 11.000,01 € e 17.000 €.

Detrazione per assegni periodici dall'ex coniuge (comma 5-bis)

Per chi percepisce gli assegni periodici di mantenimento (deducibili in capo all'erogante ex art. 10 c. 1 lett. c TUIR), spetta la detrazione negli stessi importi del comma 3 (pensione), non rapportata ad alcun periodo dell'anno.

Regole comuni

  • Quattro cifre decimali (comma 6): il rapporto decrescente si assume alle prime quattro cifre decimali per ciascun calcolo.
  • Reddito complessivo al netto abitazione principale (comma 6-bis): ai fini delle formule decrescenti, il RC è assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze ex art. 10 c. 3-bis TUIR.
  • Non cumulabilità tra commi 1, 3, 5 e 5-bis: ciascun reddito gode di una sola tipologia di detrazione; quando il contribuente percepisce più redditi di natura diversa, le detrazioni si calcolano separatamente sui rispettivi importi.

Trattamento integrativo ex art. 1 D.L. 3/2020 (ex bonus Renzi)

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati con RC fino a 15.000 € spetta — al di fuori dell'art. 13 — il trattamento integrativo di 1.200 € annui (100 €/mese), erogato direttamente dal sostituto d'imposta in busta paga. Per RC tra 15.001 € e 28.000 € il trattamento spetta in misura ridotta solo se la somma delle detrazioni d'imposta (per carichi di famiglia ex art. 12 + lavoro dipendente ex art. 13 + oneri ex art. 15) supera l'IRPEF lorda. Il trattamento non è una detrazione tecnica e non rileva ai fini delle formule dell'art. 13, ma è erogato sulla stessa base reddituale.

Pacchetto Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) per il lavoro dipendente

La L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), all'art. 1 commi 4-9, introduce — a regime, al di fuori dell'art. 13 TUIR — due nuove misure a favore dei soli titolari di reddito di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR (esclusi i redditi da pensione di cui al c. 2 lett. a), che si affiancano alla detrazione art. 13 e al trattamento integrativo. Sono riconosciute in via automatica dal sostituto d'imposta in busta paga, con verifica della spettanza in sede di conguaglio.

  • Somma integrativa (comma 4) — per RC non superiore a 20.000 €. È una somma che NON concorre alla formazione del reddito, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente (rapportato all'intero anno ai soli fini dell'individuazione della percentuale, comma 5) la percentuale corrispondente alla fascia:
    • 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 €;
    • 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 € ma non a 15.000 €;
    • 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 €.
  • Ulteriore detrazione (comma 6) — per RC superiore a 20.000 €, è una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
    • 1.000 € se il RC è superiore a 20.000 € ma non a 32.000 €;
    • 1.000 € × (40.000 − RC) / 8.000 (décalage lineare) se il RC è superiore a 32.000 € ma non a 40.000 €, fino ad azzerarsi a 40.000 €.

Le due misure sono alternative tra loro in funzione del RC (≤ 20.000 € → somma integrativa; > 20.000 € → ulteriore detrazione) e si cumulano con la detrazione art. 13 c. 1 e con l'eventuale trattamento integrativo ex D.L. 3/2020. La somma integrativa, non concorrendo al reddito, non incide sul RC rilevante per le altre soglie; l'ulteriore detrazione opera invece come scomputo dall'IRPEF lorda dopo l'art. 13.

Esempi pratici

Esempio 1 — Lavoratore dipendente a tempo indeterminato, RC 22.000 €

Andrea, impiegato, ha lavorato tutto l'anno (365 giorni) e ha RC di 22.000,00 €.

Calcolo detrazione lavoro dipendente (comma 1, scaglione 15.000-28.000):

  • 1.910 + 1.190 × (28.000 − 22.000) / 13.000 = 1.910 + 1.190 × 0,4615 = 1.910 + 549,23 = 2.459,23 €

Maggiorazione comma 1.1: RC non compreso tra 25.000 e 35.000 → non spetta.

Detrazione totale art. 13 = 2.459,23 €, da scomputare dall'IRPEF lorda di Andrea (rapportata ai giorni: 365/365 → intera).

Esempio 2 — Pensionato, RC 24.000 €, 365 giorni di pensione

Maria, pensionata INPS, ha RC di 24.000,00 €.

Calcolo detrazione pensione (comma 3, scaglione 8.500-28.000):

  • 700 + 1.255 × (28.000 − 24.000) / 19.500 = 700 + 1.255 × 0,2051 = 700 + 257,44 = 957,44 €

Maggiorazione comma 3-bis: RC non compreso tra 25.000 e 29.000 → non spetta.

Detrazione totale art. 13 = 957,44 €.

Esempio 3 — Amministratore di società, RC 18.000 € (compenso assimilato a lavoro dipendente)

Carlo è amministratore unico di una SRL e percepisce esclusivamente compenso ex art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR pari a 18.000,00 € netti annui. Il compenso amministratore rientra fra i redditi del comma 1 dell'art. 13 (lett. c-bis dell'art. 50, espressamente richiamata).

Calcolo detrazione lavoro dipendente (comma 1, scaglione 15.000-28.000):

  • 1.910 + 1.190 × (28.000 − 18.000) / 13.000 = 1.910 + 1.190 × 0,7692 = 1.910 + 915,38 = 2.825,38 €

Detrazione totale art. 13 = 2.825,38 € (rapportata ai giorni di durata della carica nell'anno).

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere la detrazione art. 13 con il trattamento integrativo ex D.L. 3/2020: sono due benefici distinti, regolati da norme separate e calcolati su basi parzialmente diverse. La detrazione art. 13 riduce l'IRPEF lorda; il trattamento integrativo è un'erogazione monetaria autonoma in busta paga.
  • Cumulare detrazione lavoro dipendente e detrazione pensione sullo stesso reddito: i commi 1 e 3 sono non cumulabili sul medesimo reddito. Possono coesistere solo se il contribuente percepisce redditi di natura diversa (es. pensione + compenso amministratore), e ciascuna detrazione si applica al rispettivo importo.
  • Non rapportare la detrazione ai giorni effettivi di lavoro: per i rapporti iniziati o cessati in corso d'anno la detrazione comma 1 e comma 3 va proporzionata ai giorni utili (incluse ferie e permessi retribuiti, escluse aspettative non retribuite). Errore frequente in caso di cambio lavoro o pensionamento in corso d'anno.
  • Applicare il minimo garantito di 690 €/713 € indipendentemente dai giorni: i minimi garantiti dei commi 1 e 3 si applicano a chi ha redditi sotto la soglia (15.000/8.500 €) ed è rapportato al periodo di lavoro/pensione: chi lavora solo 3 mesi non ha diritto a 690 € pieni.
  • Calcolare la formula decrescente sul reddito complessivo lordo abitazione principale: il comma 6-bis impone l'esclusione del reddito di abitazione principale e pertinenze. Software dichiarativi e CAF devono usare il RC al netto di tali importi.
  • Riconoscere la detrazione comma 5 (assimilati) anche per redditi forfettari: i compensi a partita IVA in regime forfettario L. 190/2014 sono assoggettati a imposta sostitutiva 5/15% e non concorrono al RC ai fini IRPEF: NON danno diritto a detrazione art. 13. Lo conferma anche la giurisprudenza di prassi (es. risposte AdE sull'inapplicabilità di detrazioni IRPEF al reddito forfettario in via principale).

Riferimenti normativi

  • TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) art. 13 c. 1 e c. 1.1 — detrazione lavoro dipendente e maggiorazione +65 € per RC 25.000-35.000
  • TUIR art. 13 c. 1-bis — abrogato dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 (era il c.d. "bonus 80 €" ora confluito nel trattamento integrativo)
  • TUIR art. 13 c. 2 — abrogato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
  • TUIR art. 13 c. 3 e c. 3-bis — detrazione pensione e maggiorazione +50 € per RC 25.000-29.000
  • TUIR art. 13 c. 4 — non più previsto dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232
  • TUIR art. 13 c. 5 e c. 5-ter — detrazione altri redditi assimilati e autonomi minori, maggiorazione +50 € per RC 11.000-17.000
  • TUIR art. 13 c. 5-bis — detrazione per percettori di assegni periodici ex art. 10 c. 1 lett. c
  • TUIR art. 13 c. 6 — regola delle quattro cifre decimali
  • TUIR art. 13 c. 6-bis — reddito complessivo al netto abitazione principale e pertinenze ai fini detrazione
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 216 e successivo D.Lgs. di razionalizzazione — riforma IRPEF 2024 (3 scaglioni + rideterminazione importi base detrazione lavoro dipendente)
  • D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 — istituzione trattamento integrativo (1.200 €/anno per lavoratori dipendenti con RC ≤ 15.000 €) e abrogazione c. 1-bis TUIR
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025) art. 1 commi 4-9 — somma integrativa per lavoro dipendente con RC ≤ 20.000 € (7,1% / 5,3% / 4,8% per fasce, non concorre al reddito) e ulteriore detrazione per RC 20.000-40.000 € (base 1.000 €, décalage lineare tra 32.000 e 40.000 €)

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 12/06/2026.