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IRESUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Plusvalenze beni d'impresa art. 86 TUIR: realizzo e rateizzazione

Plusvalenze patrimoniali ex art. 86 TUIR: ipotesi di realizzo, calcolo su corrispettivo e costo non ammortizzato e rateizzazione in cinque quote

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 86 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina le plusvalenze patrimoniali sui beni relativi all'impresa diversi dai beni-merce (questi ultimi generano ricavi ex art. 85). La plusvalenza concorre a formare il reddito d'impresa quando è realizzata mediante cessione a titolo oneroso, risarcimento per perdita o danneggiamento, oppure assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'impresa (comma 1). La plusvalenza è pari alla differenza tra corrispettivo (o indennizzo) e costo non ammortizzato del bene (comma 2). Di regola concorre per intero nell'esercizio di realizzo, ma se il bene (o l'azienda) è stato posseduto per almeno tre anni, il contribuente può rateizzarla in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, fino a un massimo di cinque esercizi (comma 4). Le plusvalenze su partecipazioni con i requisiti dell'art. 87 sono invece esenti al 95% (regime PEX).

Quando si applica

L'art. 86 si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa (IRES e imprenditori IRPEF) per i beni strumentali e patrimoniali diversi dai beni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività. Le ipotesi di realizzo (comma 1) sono:

  • Cessione a titolo oneroso del bene o dell'azienda (lett. a);
  • Risarcimento, anche assicurativo, per perdita o danneggiamento del bene (lett. b);
  • Assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (lett. c), con plusvalenza pari alla differenza tra valore normale e costo non ammortizzato (comma 3).

Non costituisce realizzo la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo (comma 5).

Come si applica nella pratica

Determinazione della plusvalenza (commi 2 e 3)

  • Cessione onerosa / risarcimento: plusvalenza = corrispettivo o indennizzo (al netto degli oneri accessori) − costo fiscalmente non ammortizzato.
  • Cessione di azienda o ramo d'azienda: la plusvalenza include il valore di avviamento ed è determinata unitariamente.
  • Assegnazione ai soci / autoconsumo: plusvalenza = valore normale − costo non ammortizzato.

Rateizzazione (comma 4)

Le plusvalenze concorrono per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo. In alternativa, se il bene o l'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente può scegliere la rateizzazione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, non oltre il quarto (quindi al massimo in 5 quote). La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in mancanza, la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo.

Coordinamento con la PEX e i soci (commi 4-bis, 5-bis)

Le plusvalenze su partecipazioni con i requisiti dell'art. 87 seguono il regime di esenzione (PEX) e non l'art. 86. Le somme ricevute a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale (art. 47, commi 5 e 7) costituiscono plusvalenza per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione (comma 5-bis).

Esempi pratici

Esempio 1 — Cessione di un macchinario strumentale

Una S.r.l. cede un macchinario con costo non ammortizzato (valore fiscale residuo) di 20.000,00 € per un corrispettivo di 35.000,00 €, con 1.000,00 € di oneri accessori.

  • Plusvalenza: (35.000,00 − 1.000,00) − 20.000,00 = 14.000,00 € (comma 2).
  • Il macchinario era posseduto da quattro anni → la società può scegliere di rateizzare i 14.000,00 € in cinque quote da 2.800,00 € (comma 4).

Esempio 2 — Cessione d'azienda con avviamento

Un imprenditore cede l'azienda (posseduta da sei anni) realizzando una plusvalenza di 100.000,00 €, comprensiva dell'avviamento.

  • La plusvalenza può concorrere per intero nell'esercizio o, essendo l'azienda posseduta da oltre tre anni, essere rateizzata in cinque quote da 20.000,00 € (comma 4).
  • La scelta va indicata in dichiarazione.

Esempio 3 — Assegnazione di un bene ai soci

Una S.r.l. assegna ai soci un immobile strumentale con valore normale 200.000,00 € e costo non ammortizzato 120.000,00 €.

  • Plusvalenza: 200.000,00 − 120.000,00 = 80.000,00 € (comma 3), tassata nell'esercizio di assegnazione (la destinazione a finalità estranee è realizzo).

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere beni patrimoniali e beni-merce: le plusvalenze dell'art. 86 riguardano i beni strumentali/patrimoniali; i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività generano ricavi (art. 85), non plusvalenze.
  • Rateizzare senza il requisito triennale: la rateizzazione in cinque quote è ammessa solo per beni o aziende possedute da almeno tre anni (comma 4).
  • Non indicare la scelta di rateizzazione in dichiarazione: in assenza di indicazione la plusvalenza concorre per intero nell'esercizio di realizzo.
  • Trascurare l'assegnazione ai soci come realizzo: l'assegnazione o la destinazione extra-impresa genera plusvalenza al valore normale (commi 1, lett. c, e 3).
  • Applicare l'art. 86 alle partecipazioni PEX: le plusvalenze su partecipazioni con i requisiti dell'art. 87 sono esenti al 95% e seguono quel regime, non la tassazione piena dell'art. 86.
  • Dimenticare l'avviamento nella cessione d'azienda: la plusvalenza da cessione d'azienda include il valore di avviamento ed è determinata unitariamente (comma 2).

Riferimenti normativi

  • Art. 86, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — plusvalenze patrimoniali: ipotesi di realizzo, determinazione, rateizzazione, cessione d'azienda
  • Art. 86, comma 2, TUIR — plusvalenza pari alla differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato; cessione d'azienda con avviamento
  • Art. 86, comma 4, TUIR — rateizzazione in cinque quote costanti per beni/aziende possedute da almeno tre anni
  • Art. 85 TUIR — ricavi sui beni-merce, distinti dalle plusvalenze patrimoniali
  • Art. 87 TUIR — participation exemption (PEX) per le plusvalenze su partecipazioni
  • Art. 47, commi 5 e 7, TUIR — ripartizione di capitale e riserve di capitale rilevante come plusvalenza (comma 5-bis)

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.