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IRESUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Rimanenze di magazzino art. 92 TUIR: valutazione fiscale

Come valutare fiscalmente le rimanenze di magazzino ex art. 92 TUIR: categorie omogenee, valore minimo LIFO a scatti annuali e metodi FIFO o media ponderata

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Valutazione fiscale delle rimanenze finali di beni-merce: raggruppamento in categorie omogenee, valore minimo a scatti annuali e metodi di bilancio ammessi.

In sintesi

L'art. 92 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino: le variazioni delle rimanenze finali dei beni-merce rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito d'esercizio, assumendo le rimanenze finali per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore (art. 92, comma 1). Il valore minimo fiscale si determina con il metodo LIFO a scatti annuali (commi 2 e 3), ma sono ammessi anche i metodi della media ponderata e del FIFO se adottati in bilancio (comma 4). Le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali di quello successivo (comma 7).

Quando si applica

  • Imprese in contabilità ordinaria che alla chiusura dell'esercizio detengono beni la cui cessione genera ricavi: beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività e materie prime, sussidiarie e semilavorati, ossia i beni indicati all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (art. 92, comma 1).
  • Beni la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici e che non rientrino nell'ambito dell'art. 93 del TUIR (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale): per questi ultimi si applica la disciplina dedicata, non l'art. 92 (art. 92, comma 1).
  • Prodotti in corso di lavorazione e opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio per i quali non trova applicazione l'art. 93 (art. 92, comma 6).
  • Esercenti attività di commercio al minuto che valutano le merci con il metodo del prezzo al dettaglio, in deroga al comma 1, con illustrazione dei criteri in dichiarazione (art. 92, comma 8).

Come si applica nella pratica

La norma fissa un valore minimo fiscale: l'impresa può iscrivere in bilancio le rimanenze a un valore maggiore, ma non inferiore a quello determinato secondo i commi che seguono. Il punto di partenza è il raggruppamento dei beni in categorie omogenee per natura e per valore (art. 92, comma 1).

Il meccanismo base è il LIFO a scatti annuali:

  • Nel primo esercizio di formazione, a ogni unità si attribuisce il valore dato dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio per la loro quantità (costo medio del primo anno, art. 92, comma 2).
  • Negli esercizi successivi, se la quantità aumenta, le maggiori quantità — valutate al costo medio dell'anno — costituiscono voci distinte per esercizio di formazione (gli "scatti"). Se la quantità diminuisce, la riduzione si imputa agli incrementi più recenti (logica LIFO, art. 92, comma 3).

Le imprese che in bilancio valutano le rimanenze con il metodo della media ponderata, con il FIFO ("primo entrato, primo uscito") o con varianti del LIFO del comma 3 assumono fiscalmente il valore che risulta dal metodo adottato in bilancio (art. 92, comma 4). Si veda anche il principio di competenza fiscale art. 109 TUIR per il collegamento tra imputazione a bilancio e rilevanza fiscale.

È previsto un test di svalutazione al valore normale: se il valore unitario medio determinato a norma dei commi 2, 3 e 4 è superiore al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo si ottiene moltiplicando l'intera quantità (indipendentemente dall'esercizio di formazione) per il valore normale. Per le valute estere il valore normale è il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore così attribuito vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore (art. 92, comma 5).

Metodo di valutazioneRiferimento art. 92Logica di calcoloRilevanza fiscale
Costi specificicomma 1Costo effettivo del singolo beneEsclude il valore minimo per categorie omogenee
LIFO a scatti annualicommi 2 e 3Costo medio del primo anno, poi voci distinte per esercizio di formazione; le diminuzioni si imputano agli scatti più recentiValore minimo fiscale di default
Media ponderatacomma 4Valore medio ponderato come da bilancioAssunta per il valore del bilancio
FIFO (primo entrato, primo uscito)comma 4Scarico dalle quantità più antiche, come da bilancioAssunta per il valore del bilancio
Prezzo al dettagliocomma 8Prezzo di vendita al netto del ricarico (commercio al minuto)In deroga al comma 1, con illustrazione in dichiarazione
Spese sostenute nell'eserciziocomma 6Prodotti/servizi in corso (non ex art. 93) valutati alle spese sostenute nell'esercizio; percentuale di completamento solo se adottata in bilancioRegola di default dal D.Lgs. 192/2024; la percentuale di completamento rileva fiscalmente solo se usata in bilancio

I prodotti in corso di lavorazione e le opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio per i quali non si applica l'art. 93 sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Questa è la regola di default introdotta dal D.Lgs. 192/2024 (art. 9), che ha sostituito il previgente comma 6: prima questi beni si valutavano in proporzione ai corrispettivi pattuiti (logica della percentuale di completamento sui ricavi maturati), ora la base è il costo effettivamente sostenuto. Resta ferma la facoltà, per le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento secondo corretti principi contabili, di applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito (art. 92, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 192/2024). Le rimanenze finali dichiarate diventano le esistenze iniziali dell'esercizio successivo (art. 92, comma 7).

Per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale il rinvio è all'art. 93 del TUIR e, per la valutazione dei titoli, all'art. 94 del TUIR; sul piano della competenza dei componenti reddituali si veda anche l'ammortamento dei beni materiali strumentali art. 102 TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Primo esercizio di formazione (comma 2)

Una PMI commerciale chiude il primo esercizio con 1.000 unità di un prodotto. Nel corso dell'anno ha sostenuto un costo complessivo di acquisto di 250.000,00 € per 2.500 unità movimentate. Il valore unitario è 250.000,00 € / 2.500 = 100,00 € per unità. Le rimanenze finali minime fiscali valgono 1.000 × 100,00 € = 100.000,00 € (art. 92, comma 2).

Esempio 2 — Incremento di quantità con LIFO a scatti (comma 3)

Nell'esercizio successivo la quantità sale a 1.300 unità e il costo medio dell'anno è 110,00 €. Le 300 unità in più formano una voce distinta valutata 300 × 110,00 € = 33.000,00 €. Il valore minimo complessivo è lo strato del primo anno (1.000 × 100,00 € = 100.000,00 €) più il nuovo scatto (33.000,00 €), pari a 133.000,00 €. Se l'anno seguente la quantità scendesse a 1.100 unità, le 200 unità in meno si imputerebbero allo scatto più recente, riducendolo a 100 unità (art. 92, comma 3).

Esempio 3 — Test del valore normale (comma 5)

Le rimanenze sono valutate a un costo unitario medio di 100,00 €, ma nell'ultimo mese dell'esercizio il valore normale medio dei beni è sceso a 85,00 €. Il valore minimo si ricalcola moltiplicando l'intera quantità (1.300 unità) per 85,00 €: 110.500,00 €, in luogo dei 133.000,00 € a costo. Il minor valore di 85,00 € per unità vale anche per gli esercizi successivi, salvo iscrizione in bilancio a un valore superiore (art. 92, comma 5).

Errori comuni e come evitarli

  • Iscrivere le rimanenze sotto il valore minimo fiscale: l'art. 92, comma 1, fissa un valore minimo; valutare al di sotto comporta una ripresa a tassazione della differenza in dichiarazione. Verificare sempre che il valore di bilancio non sia inferiore al minimo per categorie omogenee.
  • Non raggruppare i beni in categorie omogenee: il valore minimo si calcola per gruppi omogenei per natura e per valore, non sul magazzino indistinto; mescolare beni eterogenei falsa il calcolo (art. 92, comma 1).
  • Disallineare il metodo fiscale dal metodo di bilancio: con media ponderata o FIFO il fisco assume il valore del bilancio (comma 4); usare un metodo a fini fiscali diverso da quello effettivamente adottato in contabilità non è ammesso. Coerenza tra bilancio e dichiarazione.
  • Dimenticare il test del valore normale: se il costo unitario medio supera il valore normale dell'ultimo mese, va applicato il minor valore del comma 5; trascurarlo significa rinunciare a una svalutazione fiscalmente riconosciuta.
  • Valutare i prodotti/servizi in corso ancora a percentuale di completamento sui corrispettivi: dal D.Lgs. 192/2024 il comma 6 fissa come default la valutazione alle spese sostenute nell'esercizio; la percentuale di completamento rileva fiscalmente solo se è il metodo effettivamente adottato in bilancio (art. 92, comma 6, post-riforma 2024). Attenzione anche a non confondere le esistenze iniziali con un valore ricalcolato: sono per legge le rimanenze finali dichiarate l'anno prima (comma 7).
  • Applicare l'art. 92 a opere ultrannuali: opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ricadono nell'art. 93, non nell'art. 92; il prezzo al dettaglio (comma 8) e i prodotti/servizi in corso non ultrannuali (comma 6) hanno regole proprie da non sovrapporre.

Riferimenti normativi

  • Art. 92, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Variazioni delle rimanenze (commi 1-8).
  • Art. 9, D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 — Sostituzione dell'art. 92, comma 6, TUIR: i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso (non ex art. 93) si valutano alle spese sostenute nell'esercizio (riforma 2024).
  • Art. 85, comma 1, lettere a) e b), DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Ricavi (individuazione dei beni-merce).
  • Art. 93, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
  • Art. 94, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Valutazione dei titoli.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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