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IRESUltimo aggiornamento: 12/06/2026

Interessi passivi art. 96 TUIR: deducibilità al 30% del ROL

Deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 TUIR: limite del 30% del ROL fiscale, riporto illimitato degli indeducibili e del ROL eccedente

Ultimo aggiornamento

12/06/2026

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In sintesi

L'art. 96 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina la deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per i soggetti IRES. Gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi del periodo (e di quelli riportati). L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL) di natura fiscale (comma 2). Gli interessi che restano indeducibili si riportano in avanti senza limiti di tempo (comma 5); l'eventuale capienza di ROL non sfruttata è riportabile per i cinque periodi d'imposta successivi (comma 7) e l'eccedenza di interessi attivi è riportabile illimitatamente (comma 6). L'Italia non ha adottato la soglia di esenzione (c.d. de minimis) prevista dalla direttiva ATAD: il limite del 30% del ROL si applica a prescindere dall'importo degli interessi.

Quando si applica

  • Si applica ai soggetti IRES di cui all'art. 73 TUIR (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., enti commerciali) nella determinazione del reddito d'impresa.
  • Per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, la deducibilità degli interessi passivi segue invece la regola del pro rata generale dell'art. 61 TUIR, non l'art. 96.
  • Rilevano gli interessi qualificati come tali dai principi contabili e derivanti da operazioni con causa finanziaria o con componente di finanziamento significativa (comma 3); gli interessi attivi rilevano nella misura in cui sono imponibili.
  • Per i soggetti che operano con la pubblica amministrazione rilevano come interessi attivi anche gli interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/2002 (comma 3).
  • Sono esclusi dalla disciplina dei commi 1-7 gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione (comma 12), e gli interessi su prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine che presentano i requisiti dei commi 8-11.

Come si applica nella pratica

VoceLimite di deduzione nell'annoRiporto in avanti
Interessi passivi fino a concorrenza degli interessi attivi (c. 1)deducibili integralmente
Eccedenza di interessi passivi (c. 2)30% del ROL fiscaleillimitato (c. 5)
Eccedenza di interessi attivi (c. 6)illimitato
Capienza di ROL non utilizzata (c. 7)5 periodi d'imposta

Il meccanismo di calcolo

  1. Primo step (comma 1): gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi di competenza (più quelli riportati ex comma 6).
  2. Secondo step (comma 2): l'eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile fino al 30% del ROL fiscale. Si utilizza prioritariamente il 30% del ROL del periodo e, in subordine, il 30% del ROL riportato da periodi precedenti (dal più remoto).

Il ROL fiscale (comma 4)

Il ROL è la differenza tra valore e costi della produzione (lettere A e B dell'art. 2425 c.c.), escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (n. 10, lett. a e b) e i canoni di leasing di beni strumentali. Dal 2019 le voci sono assunte nella misura fiscale (ROL fiscale), non più contabile.

I riporti

  • Interessi passivi indeducibili (comma 5): si deducono nei periodi successivi, senza limite temporale, quando emerge capienza (interessi attivi + 30% del ROL).
  • Eccedenza di interessi attivi (comma 6): riportabile illimitatamente.
  • Eccedenza di ROL (comma 7): la capienza di 30% del ROL non utilizzata è riportabile nei cinque periodi d'imposta successivi.

Indeducibilità assolute prioritarie (comma 15)

Restano prioritarie le regole di indeducibilità assoluta: interessi su immobili-patrimonio (art. 90, comma 2), interessi verso paradisi fiscali nei limiti del transfer pricing (art. 110, comma 7) e interessi sui prestiti dei soci di cooperative (art. 1, comma 465, L. 311/2004).

Esempi pratici

Esempio 1 — Interessi entro il 30% del ROL (deducibilità piena)

Alfa S.r.l. nel 2026 ha interessi passivi per 100.000,00 € e interessi attivi per 10.000,00 €. Il ROL fiscale è 400.000,00 €.

  • Eccedenza di interessi passivi: 100.000,00 − 10.000,00 = 90.000,00 €.
  • Limite 30% ROL: 30% di 400.000,00 = 120.000,00 €.
  • 90.000,00 € < 120.000,00 € → tutti gli interessi sono deducibili.
  • Capienza di ROL non utilizzata: 30.000,00 € → riportabile per cinque anni (comma 7).

Esempio 2 — Interessi eccedenti il 30% del ROL (riporto illimitato)

Beta S.r.l. ha interessi passivi per 250.000,00 €, interessi attivi per 10.000,00 € e ROL fiscale 600.000,00 €.

  • Eccedenza interessi: 250.000,00 − 10.000,00 = 240.000,00 €.
  • Limite 30% ROL: 30% di 600.000,00 = 180.000,00 €.
  • Deducibili nell'anno: 180.000,00 €; indeducibili 60.000,00 € → riportabili in avanti senza limiti di tempo (comma 5).

Esempio 3 — Utilizzo del ROL pregresso riportato

Gamma S.r.l. ha riportato dall'esercizio precedente 50.000,00 € di capienza di ROL non sfruttata. Nel 2026 ha eccedenza di interessi passivi per 200.000,00 € e un 30% del ROL corrente di 170.000,00 €.

  • Si utilizza prima il ROL corrente (170.000,00 €), poi 30.000,00 € del ROL pregresso → interessi interamente deducibili.
  • Residuo di ROL pregresso: 20.000,00 €, ancora riportabile nel limite dei cinque anni.

Errori comuni e come evitarli

  • Usare il ROL contabile anziché quello fiscale: dal 2019 il ROL è calcolato in misura fiscale (comma 4); l'uso del dato contabile altera il limite del 30%.
  • Cercare una soglia di esenzione de minimis: l'Italia non ha adottato la franchigia ATAD; il limite del 30% si applica anche a importi modesti di interessi.
  • Dimenticare il riporto illimitato degli interessi indeducibili: gli interessi non dedotti non si perdono, ma vanno monitorati e dedotti nei periodi capienti (comma 5).
  • Confondere il riporto del ROL con quello degli interessi: l'eccedenza di ROL è riportabile solo per cinque anni (comma 7), mentre interessi indeducibili ed eccedenza di interessi attivi sono riportabili senza limiti.
  • Applicare l'art. 96 a imprese individuali e società di persone: per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria vale il pro rata dell'art. 61, non il regime del 30% ROL.
  • Non considerare le indeducibilità assolute prioritarie: gli interessi su immobili-patrimonio e quelli del transfer pricing restano indeducibili a prescindere dalla capienza del 30% ROL (comma 15).

Riferimenti normativi

  • Art. 96, commi 1-15, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità degli interessi passivi: concorrenza con gli interessi attivi, limite del 30% del ROL, riporti, esclusioni e indeducibilità assolute
  • Art. 2425 del codice civile, lettere A) e B) — voci di conto economico rilevanti per il calcolo del ROL (comma 4)
  • Art. 61 TUIR — deducibilità pro rata degli interessi passivi per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (regime alternativo all'art. 96)
  • Art. 90, comma 2, e art. 110, comma 7, TUIR — indeducibilità assolute prioritarie su immobili-patrimonio e transfer pricing (comma 15)
  • Direttiva (UE) 2016/1164 (ATAD), art. 4interest limitation rule recepita in Italia dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 12/06/2026.