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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Conservazione e invio telematico dichiarazioni, art. 3 DPR 322/98

Modalita di presentazione telematica e conservazione delle dichiarazioni fiscali ex art. 3 DPR 322/98: ruolo intermediario, ricevuta e termini di accertamento

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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4 min lettura

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In sintesi

L'art. 3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali: le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). Il contribuente conserva la dichiarazione sottoscritta per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973, cioè fino ai termini di accertamento; l'intermediario conserva copia delle dichiarazioni trasmesse per lo stesso periodo. La prova della presentazione è data dalla ricevuta telematica dell'Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento.

Quando si applica

L'obbligo di presentazione telematica riguarda la generalità dei soggetti tenuti agli adempimenti dichiarativi:

  • i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, della dichiarazione dei sostituti d'imposta, della dichiarazione IRES (art. 87, comma 1, lett. a e b TUIR) e della dichiarazione IRAP;
  • i contribuenti che si avvalgono di un intermediario abilitato per la predisposizione e la trasmissione (art. 3, commi 2-bis e 3);
  • i soggetti non obbligati, che possono comunque presentare in via telematica direttamente tramite il servizio Internet o un incaricato.

Gli intermediari incaricati della trasmissione (art. 3, comma 3) sono in particolare gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, i consulenti del lavoro, le associazioni di categoria e i centri di assistenza fiscale. Chi predispone la dichiarazione è obbligato a trasmetterla telematicamente (comma 3-bis).

Come si applica nella pratica

Il procedimento si articola in tre momenti: la presentazione telematica, il rilascio dell'impegno e della ricevuta, la conservazione documentale.

AdempimentoSoggettoRiferimento
Trasmissione telematica (Entratel/Internet)Contribuente o intermediarioart. 3, commi 2, 2-bis, 3
Impegno a trasmettere + ricevutaIntermediario al contribuenteart. 3, comma 6
Comunicazione di ricezione (prova)Agenzia delle Entrateart. 3, comma 10
Conservazione dichiarazione sottoscrittaContribuenteart. 3, comma 9
Conservazione copia trasmessaIntermediarioart. 3, comma 9-bis

L'intermediario rilascia al contribuente, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione e, entro trenta giorni dal termine di presentazione, copia della dichiarazione trasmessa e della comunicazione di ricezione dell'Agenzia (comma 6). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente (comma 8). La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento (comma 10). Il periodo di conservazione coincide con i termini di accertamento dell'art. 43 DPR 600/1973: il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, esteso al settimo anno in caso di omessa dichiarazione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Modello Redditi SC trasmesso dal commercialista

La Delta SRL conferisce al proprio dottore commercialista l'incarico di predisporre e trasmettere il modello Redditi SC. Il professionista, in quanto soggetto incaricato ai sensi dell'art. 3, comma 3, è obbligato alla trasmissione telematica e rilascia alla società l'impegno a trasmettere e, entro trenta giorni dal termine, copia della dichiarazione e della comunicazione di ricezione. La società conserva la dichiarazione sottoscritta.

Esempio 2 — Durata della conservazione

La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 è presentata nel 2025. Il contribuente deve conservare la dichiarazione sottoscritta e i documenti rilasciati dall'intermediario fino al 31 dicembre 2030, cioè il quinto anno successivo a quello di presentazione, termine entro cui l'Agenzia può notificare l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR 600/1973.

Esempio 3 — Prova della presentazione in caso di contestazione

A seguito di una richiesta dell'ufficio, la Gamma SpA deve dimostrare di aver presentato tempestivamente la dichiarazione IVA. La prova è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento del file telematico (art. 3, comma 10): la ricevuta telematica, conservata insieme alla dichiarazione, è sufficiente a documentare data e contenuto dell'invio.

Errori comuni e come evitarli

  • Non conservare la dichiarazione sottoscritta: il file telematico non sostituisce l'obbligo di conservare la dichiarazione cartacea o digitale debitamente sottoscritta per tutto il periodo dell'art. 43 DPR 600/1973.
  • Confondere ricevuta di trasmissione e comunicazione di ricezione: la prova della presentazione è la comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento, non la semplice ricevuta di invio dell'intermediario.
  • Ritenere assolto l'obbligo dell'intermediario con la sola trasmissione: l'intermediario deve anche conservare copia delle dichiarazioni trasmesse (comma 9-bis) per lo stesso periodo di accertamento.
  • Non rilasciare o non acquisire l'impegno a trasmettere: l'impegno e la consegna della copia della dichiarazione con la comunicazione di ricezione sono obblighi dell'intermediario verso il contribuente (comma 6).
  • Considerare la conservazione limitata a pochi anni: la durata segue i termini di accertamento, ordinariamente cinque anni dalla presentazione, estesi a sette in caso di omessa dichiarazione.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 luglio 1998 n. 322, art. 3 — Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni (commi 1, 2, 2-bis, 3, 6, 8, 9, 9-bis, 10).
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 43 — Termini per l'accertamento (periodo di conservazione).
  • DPR 22 luglio 1998 n. 322, art. 2 — Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.