Domicilio fiscale: art. 58 e 59 DPR 600/1973
Art. 58 e 59 DPR 600/1973: il domicilio fiscale come criterio di competenza dell'ufficio e di notifica degli atti, distinto dalla residenza fiscale art. 2 TUIR
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 58 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato: le persone fisiche residenti hanno il domicilio fiscale nel comune di iscrizione anagrafica, i non residenti nel comune in cui hanno prodotto il reddito (o quello con reddito più elevato), i soggetti diversi dalle persone fisiche nel comune della sede legale (o, in mancanza, amministrativa o secondaria). L'art. 59 consente all'amministrazione finanziaria di stabilire il domicilio fiscale in deroga, nel comune di svolgimento continuativo dell'attività principale, e — su istanza motivata del contribuente — di consentirne uno diverso. Il domicilio fiscale determina la competenza dell'ufficio e il luogo di notifica degli atti.
Quando si applica
Il domicilio fiscale è il criterio che individua, per ciascun contribuente, l'ufficio territorialmente competente e il luogo di notificazione degli atti tributari. È un concetto diverso dalla residenza fiscale (art. 2 TUIR) e dal domicilio civilistico. Le regole dell'art. 58 si applicano per:
- persone fisiche residenti: domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;
- persone fisiche non residenti: domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se prodotto in più comuni, in quello con il reddito più elevato;
- cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR: domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato;
- soggetti diversi dalle persone fisiche: domicilio fiscale nel comune della sede legale o, in mancanza, della sede amministrativa; se anche questa manca, nel comune della sede secondaria o stabile organizzazione e, in mancanza, in quello di prevalente esercizio dell'attività.
L'art. 59 si applica nei casi in cui l'amministrazione interviene in deroga, oppure quando il contribuente chiede, con istanza motivata, un domicilio fiscale diverso da quello "ordinario" per il concorso di particolari circostanze.
Come si applica nella pratica
Il criterio di individuazione del domicilio fiscale si riassume così:
| Soggetto | Domicilio fiscale (art. 58) |
|---|---|
| Persona fisica residente | Comune di iscrizione anagrafica |
| Persona fisica non residente | Comune di produzione del reddito (o reddito più elevato) |
| Italiano residente all'estero (PA / art. 2 c. 2-bis TUIR) | Comune di ultima residenza in Italia |
| Società ed enti | Sede legale → amministrativa → secondaria/stabile org. → attività prevalente |
Regole operative dall'art. 58:
- negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con l'indirizzo solo ove espressamente richiesto;
- le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
L'art. 59 disciplina il domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione:
- l'amministrazione può fissarlo in deroga nel comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività (per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune della sede amministrativa);
- su istanza motivata del contribuente, in presenza di particolari circostanze, può consentire un comune diverso da quello ordinario;
- competente è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, a seconda che lo spostamento avvenga nella stessa regione o in altra regione;
- il provvedimento è definitivo, deve essere motivato e notificato e ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è notificato.
Il domicilio fiscale è il presupposto che individua l'ufficio competente all'accertamento (art. 31 DPR 600) e il luogo di notifica ai sensi dell'art. 60 DPR 600/1973. Va tenuto distinto dalla residenza fiscale, che ai sensi dell'art. 2 TUIR determina invece l'assoggettamento a imposizione in Italia in base a residenza anagrafica, domicilio inteso come centro delle relazioni personali e familiari, o presenza fisica per la maggior parte del periodo d'imposta.
Esempi pratici
Esempio 1 — Persona fisica residente
Un contribuente è iscritto all'anagrafe del comune di Modena. Il suo domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 58, è il comune di Modena; l'ufficio competente per l'accertamento e il luogo di notifica degli atti si determinano su quella base. Se si trasferisce e cambia iscrizione anagrafica, la variazione produce effetti dal sessantesimo giorno successivo.
Esempio 2 — Società con sede legale e amministrativa diverse
Una S.r.l. ha la sede legale in un comune e la sede amministrativa in un altro. Il domicilio fiscale, in base all'art. 58, coincide con il comune della sede legale. L'amministrazione, ai sensi dell'art. 59, può tuttavia stabilire in deroga il domicilio fiscale nel comune della sede amministrativa, con provvedimento motivato e notificato, efficace dal periodo d'imposta successivo.
Esempio 3 — Istanza del contribuente per un domicilio diverso
Un professionista, per il concorso di particolari circostanze, presenta istanza motivata per ottenere un domicilio fiscale diverso da quello di iscrizione anagrafica. L'amministrazione, valutate le circostanze, può consentirlo; competente è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate a seconda che lo spostamento resti nella stessa regione o avvenga in altra regione.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere domicilio fiscale e residenza fiscale: il domicilio fiscale (artt. 58-59 DPR 600) individua ufficio competente e luogo di notifica; la residenza fiscale (art. 2 TUIR) determina l'assoggettamento a imposizione in Italia. Sono istituti diversi.
- Equiparare il domicilio fiscale al domicilio civilistico: il domicilio fiscale è una nozione propria del diritto tributario, ancorata di regola all'iscrizione anagrafica, non alla sede degli affari e interessi del codice civile.
- Ignorare l'effetto differito delle variazioni: la variazione del domicilio fiscale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si verifica, non immediatamente.
- Sbagliare la decorrenza del provvedimento ex art. 59: il domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di notifica, non dall'anno in corso.
- Trascurare l'ordine dei criteri per le società: per i soggetti diversi dalle persone fisiche conta prima la sede legale, poi l'amministrativa, poi la secondaria o stabile organizzazione, infine l'attività prevalente; l'ordine non è alternativo.
Riferimenti normativi
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 58 — Domicilio fiscale (criteri per persone fisiche residenti e non residenti, italiani all'estero, società ed enti; effetto delle variazioni dal sessantesimo giorno).
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 59 — Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione (deroga, istanza del contribuente, competenza della Direzione regionale/Divisione contribuenti, decorrenza dal periodo d'imposta successivo).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 2 — Soggetti passivi e residenza ai fini delle imposte sui redditi (richiamato dall'art. 58 per gli italiani considerati residenti ex comma 2-bis).
- DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 60 — Notificazioni (luogo della notifica ancorato al domicilio fiscale).
Risorse correlate
- Soggetti passivi IRPEF e residenza fiscale: art. 2 TUIR
- Notificazioni degli atti tributari: art. 60 DPR 600/1973
- Poteri degli uffici nell'accertamento: art. 32 DPR 600/1973
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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