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AdempimentiUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Accertamento redditi d'impresa art. 39 DPR 600/73

Metodi di accertamento dei redditi d'impresa con scritture contabili: rettifica analitica, analitico-induttiva e induttiva pura nell'art. 39 DPR 600/73

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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I tre metodi con cui l'ufficio rettifica i redditi d'impresa determinati in base alle scritture contabili: analitico, analitico-induttivo e induttivo puro.

In sintesi

L'art. 39 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina l'accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili: l'ufficio rettifica la dichiarazione in via analitica quando emergono difformità puntuali rispetto a bilancio e norme sul reddito (comma 1), può ricorrere al metodo analitico-induttivo basandosi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (comma 1, lett. d) e, nei casi più gravi di contabilità omessa o inattendibile, può prescindere in tutto o in parte dalle scritture con il metodo induttivo puro (comma 2). La scelta del metodo dipende dal grado di affidabilità della contabilità del contribuente.

Quando si applica

  • Soggetti: imprenditori (persone fisiche e società) titolari di reddito d'impresa che tengono le scritture contabili; le regole valgono anche per le imprese minori e per arti e professioni, con riferimento alle scritture rispettivamente indicate dalle norme sui regimi contabili (art. 39, ultimo comma, DPR 600/1973).
  • Rettifica analitica (comma 1): quando gli elementi dichiarati non corrispondono al bilancio o al conto dei profitti e delle perdite (lett. a), quando non sono state correttamente applicate le disposizioni del TUIR sul reddito d'impresa (lett. b), o quando l'incompletezza/falsità/inesattezza risulta in modo certo e diretto da atti, documenti, verbali e questionari (lett. c).
  • Metodo analitico-induttivo (comma 1, lett. d): quando l'inesattezza emerge dall'ispezione delle scritture e dalle verifiche dell'art. 33, o dal controllo di completezza ed esattezza delle registrazioni sulla scorta di fatture e altri documenti; l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Metodo induttivo puro (comma 2): quando il reddito d'impresa non è stato indicato in dichiarazione, quando il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all'ispezione le scritture prescritte (o queste non sono disponibili per forza maggiore), o quando le irregolarità sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l'intera contabilità.

Come si applica nella pratica

Il tratto distintivo dei tre metodi è il rapporto tra l'accertamento e le scritture contabili: nei primi due l'ufficio resta ancorato alla contabilità (la rettifica singole poste o la integra con presunzioni qualificate), mentre nel terzo può prescinderne in tutto o in parte e ricostruire il reddito sui dati comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti della lett. d) del comma 1.

MetodoRiferimentoPresuppostoProva / presunzioni
Analiticoart. 39, comma 1, lett. a)-c)Difformità puntuali tra dichiarazione, bilancio e norme TUIR, o inesattezze certe da atti e documentiRiscontro diretto e certo; rettifica di singole poste
Analitico-induttivoart. 39, comma 1, lett. d)Inesattezza delle registrazioni emersa da ispezione e verifiche, contabilità nel complesso attendibilePresunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti
Induttivo puroart. 39, comma 2, lett. a), c), d)Reddito non dichiarato, scritture omesse/sottratte/indisponibili, contabilità inattendibile nel suo complessoRicostruzione sui dati comunque raccolti; presunzioni anche prive dei requisiti della lett. d)

Nel metodo induttivo puro l'ufficio può prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture in quanto esistenti: è il livello più penalizzante, perché sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'inattendibilità della ricostruzione. Sono inoltre previsti come ulteriori presupposti del comma 2 il mancato seguito agli inviti dell'ufficio (lett. d-bis) e, nel previgente assetto, profili legati agli studi di settore (lett. d-ter, da coordinare con le modifiche del D.L. 16/2012). La regolare tenuta delle scritture contabili delle imprese minori e il corretto presidio del principio di derivazione del reddito dal bilancio sono la prima linea di difesa contro il passaggio al metodo induttivo.

Prima di emettere l'avviso di accertamento ex art. 39 — qualunque sia il metodo applicato — l'ufficio deve oggi attivare il contraddittorio preventivo obbligatorio introdotto dalla riforma dello Statuto del contribuente: a pena di annullabilità l'amministrazione comunica al contribuente uno schema di atto e assegna un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per presentare controdeduzioni e, su richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo; l'avviso non può essere adottato prima della scadenza di tale termine e deve dare conto delle osservazioni che l'ufficio non accoglie (art. 6-bis, L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023). Il contraddittorio non si applica agli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni — fra cui le liquidazioni ex art. 36-bis e i controlli formali ex art. 36-ter — individuati con decreto del MEF. Se lo schema è notificato in prossimità della scadenza, scatta una proroga dei termini di decadenza: quando dopo la fine del termine di contraddittorio mancano meno di 120 giorni alla decadenza (o la scadenza del termine è successiva ad essa), il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo alla scadenza del contraddittorio. Lo schema d'atto è inoltre il momento in cui il contribuente può chiedere l'accertamento con adesione (istanza entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema, oppure nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso che sia stato preceduto dallo schema), secondo il coordinamento operato dal D.Lgs. 13/2024.

Esempi pratici

Esempio 1 — Rettifica analitica per costo non deducibile

Una S.r.l. ha dedotto integralmente spese di rappresentanza per 18.000,00 € senza applicare i limiti del TUIR. L'ufficio, riscontrando la non corretta applicazione delle disposizioni sul reddito d'impresa (art. 39, comma 1, lett. b), rettifica in via analitica la sola posta: recupera a tassazione la quota eccedente il limite di deducibilità, lasciando intatto il resto della contabilità, che è attendibile.

Esempio 2 — Accertamento analitico-induttivo da ricarichi

Una ditta individuale di commercio al dettaglio espone un margine lordo del 9% a fronte di un ricarico medio di settore ben superiore. Dall'ispezione delle scritture e dal controllo delle fatture di acquisto l'ufficio rileva ricavi non contabilizzati per circa 60.000,00 € e li accerta ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), fondandosi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza disconoscere l'impianto contabile nel suo complesso.

Esempio 3 — Accertamento induttivo puro per scritture inattendibili

In sede di verifica emerge che una S.n.c. non ha esibito il libro giornale e che le registrazioni presentano omissioni così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile l'intera contabilità. L'ufficio applica l'art. 39, comma 2, lett. c) e d): prescinde dalle scritture e ricostruisce un reddito d'impresa di 140.000,00 € sui dati comunque raccolti (consumi, movimenti finanziari, fatture di terzi), avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti della lett. d) del comma 1.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere l'accertamento analitico-induttivo con quello induttivo puro: nel primo (comma 1, lett. d) la contabilità resta valida e si integra con presunzioni qualificate; nel secondo (comma 2) l'ufficio può prescinderne. Verificare sempre quale comma è richiamato nell'atto.
  • Ritenere che ogni scostamento dalle medie di settore legittimi l'induttivo puro: lo scostamento, da solo, abilita al più il metodo analitico-induttivo con presunzioni gravi, precise e concordanti; il metodo del comma 2 richiede la contabilità omessa, sottratta o inattendibile nel suo complesso.
  • Sottovalutare le irregolarità formali ripetute: irregolarità gravi, numerose e ripetute possono rendere inattendibili le scritture nel loro complesso e aprire la strada al metodo induttivo (art. 39, comma 2, lett. d); non vanno trascurate perché "solo formali".
  • Non rispondere agli inviti dell'ufficio: il mancato seguito agli inviti dell'art. 32 è autonomo presupposto del metodo induttivo (art. 39, comma 2, lett. d-bis). Riscontrare sempre questionari e richieste documentali nei termini.
  • Trascurare lo schema d'atto del contraddittorio preventivo: l'avviso ex art. 39 è ora preceduto, a pena di annullabilità, dallo schema d'atto con almeno 60 giorni per le controdeduzioni (art. 6-bis, L. 212/2000); non presentare osservazioni entro il termine significa rinunciare al confronto prima dell'atto e alla possibilità di anticipare l'adesione.

Riferimenti normativi

  • Art. 39, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Redditi determinati in base alle scritture contabili)
  • Art. 14, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati)
  • Art. 32, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Poteri degli uffici)
  • Art. 33, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Accessi, ispezioni e verifiche)
  • Art. 38, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche)
  • Art. 6-bis, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Principio del contraddittorio — schema di atto, termine non inferiore a 60 giorni, introdotto dal D.Lgs. 219/2023)
  • Art. 1, D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento — coordinamento contraddittorio preventivo e accertamento con adesione)

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.