Acquisti intracomunitari beni art. 38 DL 331/1993 TD18
Guida operativa all'integrazione della fattura estera UE con IVA italiana (TD18), registrazione duplice e adempimenti pratici per le PMI.
24/05/2026
6 min lettura
In sintesi
Gli acquisti intracomunitari di beni si verificano quando un soggetto passivo IVA italiano acquista beni da un fornitore stabilito in un altro Stato UE, con trasferimento fisico della merce in Italia. Il meccanismo applicabile è il reverse charge (inversione contabile): l'acquirente italiano integra la fattura estera con l'IVA italiana, la registra sia nel registro vendite sia nel registro acquisti, e il debito e il credito si compensano. Il codice tipo documento da usare in fatturazione elettronica è TD18. I presupposti sono disciplinati dall'art. 38 DL 331/1993; la procedura di integrazione dagli artt. 46 e 47 dello stesso decreto. L'operazione è rilevante ai fini INTRASTAT (modello INTRA-2 acquisti).
Quando si applica
Presupposti soggettivi
L'acquisto intracomunitario si configura quando entrambe le parti sono soggetti passivi IVA nei rispettivi Paesi UE:
- Cedente: soggetto passivo IVA stabilito in un altro Stato membro, con partita IVA valida nel VIES.
- Acquirente: soggetto passivo IVA italiano (imprenditore, professionista, ente con partita IVA).
Sono esclusi gli acquisti effettuati da privati consumatori (per i quali si applica la disciplina delle vendite a distanza) e, in linea generale, i soggetti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 c. 58) che non hanno optato per il regime ordinario — salvo superamento della soglia di 10.000 € di acquisti intracomunitari annui, oltre la quale anche i forfettari sono tenuti ad applicare il meccanismo.
Presupposti oggettivi
- Beni materiali (non servizi, che seguono le regole degli artt. 7-ter e ss. DPR 633/72).
- Trasferimento fisico dei beni da uno Stato UE all'Italia (o inizio del trasporto in altro Stato UE con destinazione Italia).
- Corrispettivo a titolo oneroso (gli acquisti gratuiti seguono regole specifiche).
Momento di effettuazione
Ai sensi dell'art. 39 DL 331/1993, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato:
- All'atto dell'inizio del trasporto o spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto) dal territorio dello Stato membro di partenza.
- In caso di pagamento anticipato (anche parziale), l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.
Il termine per l'integrazione è il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera (art. 46 c. 1 DL 331/1993). Se la fattura non perviene entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'acquirente deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese.
Operazioni escluse o non imponibili
- Acquisti di beni soggetti ad accisa (carburanti, tabacchi, alcol) — disciplina speciale.
- Acquisti di mezzi di trasporto nuovi — disciplina speciale.
- Acquisti da soggetti in regime di franchigia nel Paese UE di origine (non iscritti al VIES).
- Acquisti sotto soglia da parte di enti non commerciali non soggetti passivi (fino a 10.000 € annui).
Come si applica nella pratica
Flusso operativo
- Ricezione della fattura estera: il fornitore UE emette fattura senza IVA, con dicitura "operazione non imponibile IVA — cessione intracomunitaria" e indicazione del proprio numero IVA.
- Verifica VIES: controllare la validità della partita IVA del fornitore sul portale VIES prima di procedere.
- Integrazione della fattura: l'acquirente italiano annota sulla fattura estera (o su documento separato allegato) l'aliquota IVA italiana applicabile e il relativo importo.
- Emissione TD18: in fatturazione elettronica, l'acquirente trasmette allo SDI un documento con tipo TD18 (integrazione/autofattura per acquisti intracomunitari), indicando i dati del fornitore estero e l'IVA calcolata.
- Registrazione duplice: il documento TD18 va registrato sia nel registro IVA vendite (genera debito IVA) sia nel registro IVA acquisti (genera credito IVA detraibile).
- INTRASTAT: compilazione del modello INTRA-2 acquisti (mensile o trimestrale a seconda del volume).
Calcolo dell'IVA
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imponibile fattura estera (es.) | 10.000,00 € |
| Aliquota IVA italiana applicabile | 22% |
| IVA da integrare | 2.200,00 € |
| Totale documento integrato | 12.200,00 € |
L'IVA di 2.200 € viene:
- Addebitata (debito IVA) → registro vendite
- Detratta (credito IVA) → registro acquisti
Il saldo netto è zero se l'acquisto è inerente all'attività e non soggetto a limitazioni alla detrazione (es. autovetture, spese di rappresentanza).
Schema di registrazione contabile
Al ricevimento della fattura estera e integrazione:
Dare Merci c/acquisti (o conto di costo) 10.000,00
Dare IVA a credito (detraibile) 2.200,00
Avere Fornitore UE (debito commerciale) 10.000,00
Avere IVA a debito (reverse charge) 2.200,00
In questo modo il conto IVA a debito e IVA a credito si compensano nella liquidazione periodica (effetto neutro se piena detraibilità).
Termini di registrazione (art. 47 DL 331/1993)
- Registro vendite: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente.
- Registro acquisti: entro il termine della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di ricezione, ai fini della detrazione.
Esempi pratici
Scenario 1 — Acquisto di componenti meccanici da fornitore tedesco
Alfa Srl (produttore metalmeccanico, regime ordinario IVA) acquista componenti da un fornitore tedesco per 15.000 €. La merce arriva il 10 marzo, la fattura è ricevuta il 12 marzo.
- Entro il 15 aprile: Alfa Srl integra la fattura con IVA al 22% (3.300 €) e trasmette TD18 allo SDI.
- Registrazione: 3.300 € a debito nel registro vendite (marzo); 3.300 € a credito nel registro acquisti (marzo).
- Effetto liquidazione marzo: IVA a debito +3.300 €, IVA a credito +3.300 €. Saldo neutro.
- INTRASTAT: compilazione INTRA-2 entro il 25 aprile (se mensile).
Scenario 2 — Acquisto di software su supporto fisico da fornitore francese
Beta Srl riceve da un fornitore francese un DVD contenente software gestionale per 5.000 €. Trattandosi di bene materiale (supporto fisico), si applica la disciplina degli acquisti intracomunitari.
- IVA da integrare: 5.000 × 22% = 1.100 €.
- TD18 trasmesso entro il 15 del mese successivo alla ricezione.
- Registrazione duplice: +1.100 € vendite, +1.100 € acquisti.
- Attenzione: se il software fosse ceduto per via elettronica (senza supporto fisico), si tratterebbe di servizio elettronico soggetto alle regole art. 7-ter DPR 633/72, non di acquisto intracomunitario di beni.
Scenario 3 — Fattura estera non ricevuta entro i termini
Gamma Srl acquista macchinari da un fornitore spagnolo. L'operazione si effettua il 5 gennaio (partenza merce dalla Spagna). Al 28 febbraio la fattura non è ancora pervenuta.
- Entro il 15 marzo (15 del terzo mese successivo a gennaio): Gamma Srl deve emettere autofattura (TD18 con indicazione "autofattura per mancata ricezione fattura intracomunitaria") per l'importo presunto dell'operazione.
- Quando arriverà la fattura originale, si procederà alla regolarizzazione.
- Sanzione per omessa o tardiva integrazione: dal 5% al 10% dell'imposta (art. 6 c. 9-bis DLgs 471/1997), con possibilità di ravvedimento operoso.
Errori comuni e come evitarli
1. Confondere acquisti di beni con acquisti di servizi I servizi ricevuti da soggetti UE non sono acquisti intracomunitari ma seguono il reverse charge ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 con TD17. Verificare sempre la natura della prestazione prima di scegliere il tipo documento.
2. Non verificare la validità VIES del fornitore Se il fornitore non è iscritto al VIES, l'operazione non è intracomunitaria e il fornitore avrebbe dovuto addebitare l'IVA del proprio Paese. Controllare sempre prima dell'acquisto su ec.europa.eu/taxation_customs/vies.
3. Registrare il TD18 solo nel registro acquisti Errore frequente: il documento va registrato in entrambi i registri. La mancata registrazione nel registro vendite genera un debito IVA non dichiarato, con conseguenti sanzioni.
4. Applicare l'aliquota IVA sbagliata Si applica l'aliquota IVA italiana prevista per quel tipo di bene, non quella del Paese del fornitore. Per beni alimentari di prima necessità potrebbe essere 4% o 10%, non 22%.
5. Dimenticare l'INTRASTAT L'omessa presentazione del modello INTRA-2 è sanzionata autonomamente. Verificare se si è soggetti all'obbligo mensile (acquisti > 200.000 € nell'anno precedente o in corso) o trimestrale.
6. Regime forfettario: ignorare la soglia di 10.000 € I forfettari che superano 10.000 € di acquisti intracomunitari nell'anno solare devono identificarsi ai fini IVA per queste operazioni e applicare il meccanismo ordinario. Monitorare il cumulato annuo.
7. Confondere la data di effettuazione con la data di ricezione della fattura I termini per l'integrazione decorrono dalla ricezione della fattura, ma l'obbligo di emettere autofattura scatta in base alla data di effettuazione dell'operazione. Tenere traccia di entrambe le date.
Riferimenti normativi
- DL 331/1993 art. 38 — Definizione e presupposti degli acquisti intracomunitari di beni
- DL 331/1993 art. 39 — Momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari
- DL 331/1993 art. 46 — Integrazione della fattura estera e autofattura per acquisti intracomunitari
- DL 331/1993 art. 47 — Registrazione degli acquisti intracomunitari (duplice annotazione)
- DPR 633/1972 art. 19 — Detrazione IVA sugli acquisti
- DPR 633/1972 art. 25 — Registro degli acquisti
- DLgs 127/2015 — Fatturazione elettronica e trasmissione TD18 allo SDI
Risorse correlate
- Cessioni intracomunitarie art. 41 DL 331/1993: non imponibili
- Depositi IVA art. 50-bis DL 331/93: sospensione ed estrazione
- Fatturazione operazioni intracomunitarie art. 46 DL 331/93
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-24.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 24/05/2026.