Approvazione e deposito del bilancio (art. 2429-2435 c.c.)
L'iter di approvazione del bilancio per S.p.A. e S.r.l., dalla comunicazione all'organo di controllo fino al deposito presso il registro delle imprese
01/06/2026
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L'iter di approvazione del bilancio d'esercizio, dalla comunicazione all'organo di controllo al deposito presso il registro delle imprese, per S.p.A. e S.r.l.
In sintesi
Gli articoli 2429 e 2435 del Codice Civile scandiscono l'iter di approvazione e pubblicità del bilancio d'esercizio. Il bilancio, con la relazione sulla gestione, va comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale almeno trenta giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterlo (art. 2429); nei quindici giorni che precedono l'assemblea resta depositato nella sede sociale, insieme alle relazioni, a disposizione dei soci.
Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci e dal verbale dell'assemblea, deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2435). Per le S.r.l., l'art. 2478-bis fissa la presentazione del bilancio ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (prorogabili fino a centottanta nei casi previsti) e il deposito entro trenta giorni dall'approvazione.
Quando si applica
La disciplina si applica al procedimento che porta dall'elaborazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo alla sua approvazione assembleare e alla successiva pubblicità legale. I termini dell'art. 2429 (trenta giorni per la comunicazione all'organo di controllo, quindici giorni di deposito in sede) garantiscono ai sindaci, al revisore e ai soci il tempo per l'esame del documento.
Il deposito al registro delle imprese (art. 2435) assolve la funzione di pubblicità verso i terzi: rende il bilancio conoscibile e opponibile. Per le società non quotate è previsto anche il deposito dell'elenco dei soci riferito alla data di approvazione. Le S.r.l. seguono le regole dell'art. 2478-bis, che richiama l'art. 2435 per il deposito.
Come si applica nella pratica
L'iter combina termini interni (verso organi di controllo e soci) e termini esterni (pubblicità al registro delle imprese).
| Adempimento | Termine (art. 2429-2435-2478-bis) |
|---|---|
| Comunicazione al collegio sindacale e al revisore | Almeno 30 giorni prima dell'assemblea (art. 2429) |
| Deposito in sede sociale per i soci | Nei 15 giorni che precedono l'assemblea (art. 2429) |
| Approvazione | Assemblea dei soci (S.p.A.) / decisione dei soci (S.r.l.) |
| Presentazione del bilancio ai soci (S.r.l.) | Entro 120 giorni dalla chiusura (fino a 180 nei casi previsti) (art. 2478-bis) |
| Deposito al registro delle imprese | Entro 30 giorni dall'approvazione (art. 2435 / 2478-bis) |
| Elenco soci (società non quotate) | Depositato con il bilancio (art. 2435) |
Il mancato rispetto dei termini di deposito espone a sanzioni amministrative e può incidere sulla regolarità della società presso il registro delle imprese; il deposito tardivo va comunque effettuato.
Esempi pratici
Esempio 1 — Convocazione e comunicazione ai sindaci
Una S.p.A. fissa l'assemblea di approvazione del bilancio 2025 per il 29 aprile 2026. Gli amministratori devono comunicare il bilancio e la relazione al collegio sindacale e al revisore almeno trenta giorni prima, cioè entro il 30 marzo 2026 (art. 2429).
Esempio 2 — Deposito al registro delle imprese
L'assemblea approva il bilancio il 29 aprile 2026. Entro trenta giorni, cioè entro il 29 maggio 2026, gli amministratori depositano al registro delle imprese la copia del bilancio con le relazioni e il verbale di approvazione (art. 2435).
Esempio 3 — Termine per le S.r.l.
Una S.r.l. con esercizio coincidente con l'anno solare deve presentare il bilancio 2025 ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura, cioè entro il 30 aprile 2026; se l'atto costitutivo lo consente e ricorrono le condizioni, il termine può essere esteso a centottanta giorni (art. 2478-bis).
Errori comuni e come evitarli
- Comunicare in ritardo all'organo di controllo: non rispettare il termine di trenta giorni prima dell'assemblea per la trasmissione al collegio sindacale e al revisore.
- Omettere il deposito in sede: non tenere depositato il bilancio nei quindici giorni precedenti l'assemblea per la consultazione dei soci.
- Sforare i trenta giorni per il deposito: depositare il bilancio al registro delle imprese oltre il termine dall'approvazione.
- Dimenticare le relazioni e il verbale: depositare il solo bilancio senza le relazioni di amministratori e sindaci e il verbale di approvazione.
- Confondere i termini di S.p.A. e S.r.l.: applicare alle S.r.l. regole diverse da quelle dell'art. 2478-bis sulla presentazione ai soci.
Riferimenti normativi
- Codice Civile, art. 2429, comma 1 — Relazione dei sindaci e deposito del bilancio prima dell'assemblea.
- Codice Civile, art. 2435, comma 1 — Pubblicazione del bilancio e deposito al registro delle imprese.
- Codice Civile, art. 2478-bis, comma 1 — Bilancio e distribuzione degli utili nelle S.r.l.
Risorse correlate
- Relazione sulla gestione degli amministratori (art. 2428 c.c.)
- Nota integrativa: contenuto e funzione (art. 2427 c.c.)
- Principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis c.c.)
- Tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 2219-2220 c.c.)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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