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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Attribuzioni uffici e comuni accertamento: art. 31 e 44 DPR 600

Art. 31 e 44 DPR 600/1973: attribuzioni degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 31 e 44 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 individuano i soggetti attivi dell'accertamento delle imposte sui redditi. L'art. 31 attribuisce agli uffici dell'Agenzia delle Entrate il compito di controllare le dichiarazioni di contribuenti e sostituti, rilevarne le omissioni, liquidare le imposte dovute, vigilare sugli obblighi contabili e irrogare le sanzioni del titolo V, presentando rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni penali; fissa inoltre la competenza territoriale in base al domicilio fiscale. L'art. 44 disciplina la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, con segnalazioni qualificate sul territorio, in particolare a supporto dell'accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma e seguenti.

Quando si applica

Le due norme operano in fasi e con attori diversi del procedimento di accertamento:

  • art. 31 — definisce le funzioni proprie degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per ogni controllo sulle dichiarazioni dei redditi: liquidazione delle imposte o maggiori imposte, vigilanza sulle scritture contabili, irrogazione delle pene pecuniarie del titolo V, rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni penali. La competenza spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato, alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata;
  • art. 44 — si applica all'accertamento dei redditi delle persone fisiche: i comuni partecipano segnalando elementi e integrazioni rilevanti. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei residenti; prima di emettere gli avvisi di accertamento ex art. 38, quarto comma e seguenti (accertamento sintetico), invia una segnalazione ai comuni che abbiano stipulato convenzione con l'Agenzia.

Sul piano della competenza, per le attività esercitate in forma associata (art. 5 TUIR), per l'azienda coniugale non gestita in forma societaria e per le società in trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR), la competenza spetta all'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al reddito di partecipazione, mediante accertamento parziale.

Come si applica nella pratica

Le due norme delineano una ripartizione di ruoli che si può sintetizzare così:

SoggettoFunzione (art. 31 / art. 44)
Uffici Agenzia Entrate (art. 31)Controllo dichiarazioni, liquidazione imposte, vigilanza scritture, sanzioni titolo V, rapporto all'A.G.
Comune di domicilio fiscale (art. 44)Segnalazione di integrazioni e di dati/fatti rilevanti sulle dichiarazioni delle persone fisiche
Agenzia → Comune (art. 44)Messa a disposizione delle dichiarazioni dei residenti; segnalazione preventiva prima dell'avviso ex art. 38 c. 4
Comune → Agenzia (art. 44)Comunicazione, entro 30 giorni dalla segnalazione, di ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo

Sul piano della competenza territoriale (art. 31), il riferimento è al domicilio fiscale così come definito dall'art. 58 DPR 600/1973: l'ufficio competente è quello nella cui circoscrizione il contribuente è domiciliato fiscalmente alla data rilevante.

Sul piano della partecipazione dei comuni (art. 44), il flusso operativo è:

  1. l'Agenzia mette a disposizione del comune le dichiarazioni dei contribuenti residenti (art. 2 TUIR);
  2. prima dell'avviso di accertamento sintetico (art. 38, quarto comma e seguenti), l'ufficio invia segnalazione ai comuni convenzionati con l'Agenzia;
  3. il comune di domicilio fiscale segnala integrazioni — dati, fatti ed elementi rilevanti, anche in caso di omessa dichiarazione — corredati da idonea documentazione;
  4. il comune comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Per tali adempimenti il comune può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici, che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Diversi periodi e commi dell'art. 44 sono stati abrogati dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122), che ha ridisegnato la procedura.

Esempi pratici

Esempio 1 — Individuazione dell'ufficio competente

Una persona fisica con domicilio fiscale a Reggio Emilia presenta la dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell'art. 31, la competenza al controllo e all'eventuale accertamento spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Esempio 2 — Accertamento di una società in trasparenza

Una S.r.l. ha optato per la trasparenza fiscale (artt. 115-116 TUIR). La competenza all'accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci spetta all'ufficio competente nei confronti della società, che procede con accertamento parziale, secondo la regola di competenza dell'art. 31.

Esempio 3 — Segnalazione qualificata del comune

Prima di emettere un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 verso un contribuente residente, l'ufficio invia segnalazione al comune convenzionato. Il comune, entro trenta giorni, comunica all'Agenzia un dato in suo possesso (ad esempio incrementi patrimoniali non coerenti con i redditi dichiarati) utile alla determinazione del reddito complessivo.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere le attribuzioni di liquidazione con i controlli automatizzati: l'art. 31 disciplina le funzioni generali dell'ufficio; la liquidazione automatizzata e il controllo formale hanno una disciplina propria negli artt. 36-bis e 36-ter, da non sovrapporre.
  • Sbagliare l'ufficio competente: la competenza segue il domicilio fiscale (art. 58 DPR 600), non la residenza anagrafica in sé né la sede dell'attività; va verificata alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata.
  • Ritenere che i comuni accertino direttamente: l'art. 44 attribuisce ai comuni un ruolo di segnalazione e integrazione, non il potere di emettere avvisi di accertamento, che resta degli uffici dell'Agenzia.
  • Trascurare il termine dei 30 giorni: la comunicazione del comune sugli elementi utili va resa entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione dell'ufficio.
  • Citare commi dell'art. 44 ormai abrogati: numerosi periodi e commi sono stati abrogati dal D.L. 78/2010; va sempre consultato il testo vigente.

Riferimenti normativi

  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 31 — Attribuzioni degli uffici delle imposte (controllo dichiarazioni, liquidazione, vigilanza scritture, sanzioni titolo V, competenza territoriale).
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 44 — Partecipazione dei comuni all'accertamento (segnalazioni qualificate sui redditi delle persone fisiche; raccordo con l'accertamento sintetico ex art. 38).
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 38 — Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche (accertamento sintetico, quarto comma e seguenti, richiamato dall'art. 44).
  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 — Poteri degli uffici (attività istruttoria a supporto dell'accertamento).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.