Base imponibile asse ereditario art. 8 D.Lgs. 346/90
Calcolo del valore netto dell'asse ereditario nell'art. 8 D.Lgs. 346/1990: attivo meno passività deducibili, esclusione dell'avviamento, rinvio agli artt. 14-19
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 8 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 definisce la base imponibile dell'imposta di successione come valore netto dell'asse ereditario: la differenza, alla data di apertura della successione, tra il valore complessivo dei beni e diritti dell'attivo (determinato secondo gli artt. da 14 a 19) e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri, diversi da quelli indicati all'art. 46 c.3. Resta ferma l'esclusione dell'avviamento dalla base imponibile di aziende, azioni e quote sociali (c. 1-bis). Il valore dell'eredità e delle quote è determinato al netto di legati e oneri.
Quando si applica
L'art. 8 fissa la regola di determinazione della base su cui poi opereranno le aliquote e le franchigie dell'art. 7. Si applica a ogni successione e impone una costruzione in tre passaggi:
- attivo ereditario — valore complessivo dei beni e diritti alla data di apertura, secondo i criteri di valutazione degli artt. da 14 a 19 (immobili, aziende, azioni e quote, crediti, altri beni mobili);
- passività deducibili e oneri — debiti del defunto e oneri che gravano l'eredità, con esclusione di quelli indicati all'art. 46 c.3;
- valore netto = attivo − passività deducibili e oneri.
Per le aziende, le azioni e le quote sociali, il c. 1-bis esclude in ogni caso l'avviamento dalla determinazione della base imponibile: si valorizzano i soli elementi patrimoniali. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale, si tiene conto delle sole attività che pervengono a eredi e legatari a seguito della chiusura della procedura (c. 2).
Come si applica nella pratica
Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano; il valore dei legati è determinato al netto degli oneri da cui sono gravati (art. 8 c.3). Lo schema di liquidazione è il seguente:
| Voce | Determinazione | Fonte |
|---|---|---|
| Attivo ereditario | Valore beni e diritti agli artt. 14-19 | art. 8 c.1 |
| (−) Passività deducibili e oneri | Esclusi quelli ex art. 46 c.3 | art. 8 c.1 |
| (−) Avviamento di aziende/azioni/quote | Sempre escluso dalla base | art. 8 c.1-bis |
| = Valore netto dell'asse ereditario | Base imponibile | art. 8 c.1 |
| (−) Legati e oneri | Per la quota o il legato | art. 8 c.3 |
I valori sono riferiti alla data di apertura della successione. Sul valore netto così ottenuto, ripartito tra i beneficiari, si applicano poi franchigie e aliquote dell'art. 7. Il comma 4 dell'art. 8 è stato abrogato dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, nell'ambito della riorganizzazione delle imposte indirette.
Esempi pratici
Esempio 1 — Asse con immobile e mutuo residuo
Un de cuius lascia un immobile del valore di 350.000 € (valutato ex art. 14) gravato da un mutuo residuo deducibile di 80.000 €. Il valore netto dell'asse è 350.000 − 80.000 = 270.000,00 €, base su cui si applicheranno franchigie e aliquote dell'art. 7.
Esempio 2 — Quota di S.r.l. con avviamento
Tra i beni cade una quota di S.r.l. il cui patrimonio netto contabile rettificato è 500.000 €, di cui 120.000 € riconducibili ad avviamento. Per l'art. 8 c.1-bis l'avviamento è escluso: la quota concorre alla base per 500.000 − 120.000 = 380.000,00 €.
Esempio 3 — Eredità gravata da un legato
L'asse ereditario lordo, al netto delle passività, vale 600.000 €; il testamento dispone un legato di 100.000 € a favore di un terzo. Il valore dell'eredità è determinato al netto del legato (art. 8 c.3): l'erede è tassato su 600.000 − 100.000 = 500.000,00 €, mentre il legatario è tassato sui 100.000 € a lui devoluti.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: includere l'avviamento nel valore di aziende, azioni o quote. Il c. 1-bis ne impone l'esclusione in ogni caso dalla base imponibile.
- Errore tipico: valutare i beni a un momento diverso. Tutti i valori sono riferiti alla data di apertura della successione (art. 8 c.1), non alla data della dichiarazione.
- Errore tipico: dedurre passività non ammesse o gli oneri dell'art. 46 c.3. La deducibilità è circoscritta: gli oneri indicati all'art. 46 c.3 sono espressamente esclusi.
- Errore tipico: tassare l'erede sull'intero asse senza scomputare i legati. Il valore dell'eredità è netto dei legati e degli oneri che la gravano (art. 8 c.3).
- Errore tipico: applicare ancora il comma 4. Il comma 4 dell'art. 8 è stato abrogato dal D.Lgs. 139/2024: non va più richiamato.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 8 — Base imponibile (valore netto dell'asse ereditario).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 14 — Criteri di valutazione dei beni immobili dell'attivo ereditario.
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 46 — Presunzione di legato (oneri esclusi dalle passività deducibili, c.3).
- D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta (aliquote e franchigie).
- D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 — Riorganizzazione delle imposte indirette (abrogazione art. 8 c.4).
Risorse correlate
- Imposta di successione: aliquote e franchigie art. 7 D.Lgs. 346/90
- Dichiarazione di successione: contenuto e allegati art. 28 D.Lgs. 346/90
- Riduzioni e detrazioni dell'imposta di successione art. 25 D.Lgs. 346/90
- Imposta di donazione: aliquote e franchigie art. 56 D.Lgs. 346/90
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.