Base imponibile IRPEF reddito complessivo art. 3 TUIR
Art. 3 TUIR: reddito complessivo IRPEF al netto degli oneri deducibili (art. 10), tassazione del reddito mondiale dei residenti e redditi esclusi dalla base
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) stabilisce che l'IRPEF si applica sul reddito complessivo del soggetto: per i residenti su tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, e per i non residenti soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Alcuni redditi sono tassati separatamente (art. 17) e altri sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile, tra cui i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e gli assegni familiari.
Quando si applica
La norma definisce come si forma la base imponibile IRPEF, ossia la grandezza su cui si calcola l'imposta progressiva per scaglioni dell'art. 11. Si applica a tutti i soggetti passivi individuati dall'art. 2 (persone fisiche residenti e non residenti).
L'ampiezza territoriale della base dipende dalla residenza fiscale:
- residenti: tassazione sul reddito mondiale (worldwide income), cioè tutti i redditi ovunque prodotti, al netto degli oneri deducibili;
- non residenti: tassazione sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Il reddito complessivo si costruisce sommando le diverse categorie reddituali (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa, diversi) e sottraendo gli oneri deducibili. Restano fuori da questa somma i redditi a tassazione separata e quelli esclusi.
Come si applica nella pratica
Lo schema di determinazione del reddito imponibile segue la sequenza:
| Passaggio | Operazione | Riferimento |
|---|---|---|
| 1 | Somma dei redditi delle singole categorie | art. 3 c. 1 |
| 2 | (-) Oneri deducibili | art. 10 (richiamato da art. 3 c. 1) |
| 3 | = Reddito complessivo netto (base imponibile) | art. 3 c. 1 |
| 4 | Applicazione aliquote progressive | art. 11 |
| 5 | (-) Detrazioni d'imposta | artt. 12-16-bis |
Il comma 2 prevede una deroga: per i redditi elencati nell'art. 17 (arretrati di lavoro, TFR, indennità, plusvalenze da cessione d'azienda, ecc.) l'imposta si applica separatamente, con aliquota propria, proprio per evitare che redditi maturati in più anni ma percepiti in un'unica soluzione subiscano una progressività eccessiva.
Il comma 3 elenca i redditi in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
- i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;
- gli assegni periodici per il mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento o scioglimento del matrimonio, nei limiti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché gli emolumenti per carichi di famiglia erogati nei casi consentiti;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- le borse di studio corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali.
Va distinta la deduzione (riduce la base imponibile, art. 10) dalla detrazione (riduce l'imposta lorda, artt. 12 e seguenti): il comma 1 dell'art. 3 incide solo sul primo livello, sottraendo gli oneri deducibili prima del calcolo dell'imposta.
Esempi pratici
Esempio 1 — Lavoratore dipendente con oneri deducibili
Un dipendente possiede reddito di lavoro dipendente per 35.000,00 €, redditi di fabbricati per 2.500,00 € e versa contributi previdenziali obbligatori deducibili per 3.200,00 €. Il reddito complessivo lordo è 37.500,00 €; al netto degli oneri deducibili ex art. 10 la base imponibile è 34.300,00 €, su cui si applicano le aliquote dell'art. 11.
Esempio 2 — Assegno di mantenimento dei figli escluso
Un genitore separato versa all'ex coniuge un assegno per il mantenimento dei figli di 9.600,00 € annui, in forza di provvedimento del giudice. Tali somme non concorrono alla base imponibile del percipiente (comma 3, lett. b) e, specularmente, non sono deducibili per chi le eroga, a differenza dell'assegno destinato al coniuge.
Esempio 3 — Reddito soggetto a imposta sostitutiva
Un contribuente percepisce interessi su titoli di Stato soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Tali proventi sono esclusi dalla base imponibile IRPEF (comma 3, lett. a): non si sommano agli altri redditi né incidono sulla progressività, perché già tassati definitivamente alla fonte.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: sommare nella base imponibile i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Il comma 3, lett. a) li esclude in ogni caso: la loro tassazione è già definitiva.
- Errore tipico: confondere oneri deducibili e detrazioni. Gli oneri deducibili dell'art. 10 abbattono la base imponibile (art. 3 c. 1); le detrazioni riducono l'imposta lorda dopo il calcolo.
- Errore tipico: tassare ordinariamente redditi che rientrano nella tassazione separata dell'art. 17 (arretrati, TFR, plusvalenze d'azienda), in deroga prevista dal comma 2.
- Errore tipico: applicare la worldwide taxation ai non residenti. Per i non residenti la base è limitata ai soli redditi prodotti in Italia.
- Errore tipico: includere assegni familiari e assegno al nucleo familiare nel reddito complessivo, mentre il comma 3, lett. d) li esclude.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 3, comma 1 — Base imponibile IRPEF: reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 3, comma 2 — Redditi a tassazione separata (rinvio all'art. 17).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 3, comma 3 — Redditi esclusi dalla base imponibile (esenti, ritenuta a titolo d'imposta, assegni).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 10 — Oneri deducibili dal reddito complessivo.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 11 — Aliquote e scaglioni IRPEF.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 2 — Soggetti passivi e residenza.
Risorse correlate
- Soggetti passivi IRPEF e residenza art. 2 TUIR
- Oneri deducibili dal reddito complessivo art. 10 TUIR
- Aliquote e scaglioni IRPEF art. 11 TUIR
- Tassazione separata art. 17 TUIR
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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