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IRESUltimo aggiornamento: 10/06/2026

Carburante: deducibilità, IVA e pagamento tracciabile (art. 164)

La deducibilità e la detrazione IVA delle spese di carburante per autotrazione subordinate al pagamento tracciabile e alla fattura elettronica

Ultimo aggiornamento

10/06/2026

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In sintesi

Dal 2018-2019 la deducibilità dei costi di carburante per autotrazione e la detraibilità della relativa IVA sono subordinate all'uso di mezzi di pagamento tracciabili: la vecchia scheda carburante cartacea è stata abolita e sostituita dalla fattura elettronica o dall'acquisto documentato con carte di credito, debito o prepagate. La misura della deduzione segue le regole dell'art. 164 del TUIR in base al tipo di veicolo (20%, 70% o 100%), mentre l'IVA è detraibile al 40% o al 100% secondo l'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972. In ogni caso, senza pagamento tracciabile, deduzione e detrazione si perdono. L'obbligo nasce dalla L. 205/2017 (art. 1, commi 920-927), che ha riformato la documentazione delle cessioni di carburante.

Quando si applica

La disciplina interessa imprese, professionisti e lavoratori autonomi che sostengono spese di carburante per i veicoli aziendali o professionali: autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori. Due profili vanno tenuti distinti:

  • la documentazione: per dedurre il costo e detrarre l'IVA il rifornimento presso gli impianti stradali deve risultare da fattura elettronica (per i soggetti IVA) e il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili;
  • la misura della deduzione: dipende dalla destinazione del veicolo (strumentale, uso promiscuo dell'imprenditore, uso promiscuo concesso al dipendente), secondo l'art. 164.

Restano escluse le spese di carburante dei veicoli a uso esclusivamente personale, prive di inerenza. Per gli autocarri e i veicoli strumentali la deduzione è integrale, ma resta fermo l'obbligo di tracciabilità del pagamento.

Come si applica nella pratica

La deducibilità del carburante segue la percentuale prevista per il veicolo cui si riferisce e richiede sempre il pagamento tracciabile.

Destinazione del veicoloDeducibilità del costoDetrazione IVA
Strumentale o adibito a uso pubblico100%100%
Uso promiscuo concesso al dipendente70%40%
Uso promiscuo dell'imprenditore/professionista20%40%

L'art. 164, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dalla L. 205/2017, subordina la deduzione delle spese di carburante all'effettuazione esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate; in parallelo l'art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972 richiede la stessa prova per la detrazione dell'IVA. L'acquisto presso gli impianti stradali da parte dei soggetti IVA è documentato da fattura elettronica (art. 22, terzo comma, del D.P.R. 633/1972), mentre la scheda carburante cartacea non è più ammessa. Le percentuali di deducibilità del costo del carburante coincidono con quelle del veicolo: integrale per i mezzi strumentali, 70% per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, 20% per le auto a uso promiscuo dell'imprenditore.

Esempi pratici

Esempio 1 — Auto dell'imprenditore a uso promiscuo

Un imprenditore individuale rifornisce l'auto a uso promiscuo pagando 80,00 € + IVA con carta carburante aziendale, con fattura elettronica. Il costo è deducibile al 20% (16,00 €) e l'IVA è detraibile al 40%, entrambi a condizione del pagamento tracciabile.

Esempio 2 — Furgone strumentale

Una ditta di trasporti rifornisce un autocarro strumentale per 200,00 € + IVA, pagando con carta di credito aziendale e fattura elettronica. Il costo è deducibile al 100% e l'IVA è interamente detraibile.

Esempio 3 — Pagamento in contanti

Un professionista paga 60,00 € di carburante in contanti, senza documentazione tracciabile. Pur trattandosi di spesa potenzialmente inerente, la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA sono interamente precluse per difetto del requisito di tracciabilità.

Errori comuni e come evitarli

  • Usare ancora la scheda carburante cartacea: dal 2019 non è più valida per i soggetti IVA; serve la fattura elettronica e il pagamento tracciabile.
  • Pagare il carburante in contanti: il contante fa perdere sia la deduzione del costo sia la detrazione dell'IVA, anche se la spesa è inerente.
  • Applicare al carburante una percentuale diversa da quella del veicolo: la deduzione del carburante segue la stessa misura (20%, 70% o 100%) prevista per l'auto cui si riferisce.
  • Detrarre l'IVA al 100% su un'auto a uso promiscuo: per i veicoli a deducibilità limitata l'IVA del carburante è detraibile al 40%, non integralmente.
  • Trascurare l'inerenza: la tracciabilità non basta da sola; il carburante deve riferirsi a veicoli effettivamente utilizzati nell'attività.

Riferimenti normativi

  • Art. 164, comma 1-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità del carburante subordinata al pagamento tracciabile.
  • Art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — detrazione IVA del carburante e prova del pagamento tracciabile.
  • Art. 22, terzo comma, del D.P.R. 633/1972 — documentazione tramite fattura elettronica.
  • Art. 1, commi 920-927, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 — abolizione della scheda carburante e obbligo di tracciabilità.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 10/06/2026.