Salta al contenuto
AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Conciliazione giudiziale tributaria: art. 48 D.Lgs. 546/1992

Chiudere la lite con l'ufficio in corso di causa con sanzioni ridotte al 40, 50 o 60 per cento del minimo a seconda del grado di giudizio

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

Tempo di lettura

5 min lettura

Scarica PDF

Chiudere la lite con l'ufficio in corso di causa con sanzioni ridotte al 40, 50 o 60 per cento del minimo a seconda del grado di giudizio

In sintesi

L'art. 48 del D.Lgs. 546/1992 disciplina la conciliazione giudiziale: in pendenza del processo le parti raggiungono un accordo che definisce, in tutto o in parte, la controversia ed estingue il giudizio. È lo strumento per chiudere una lite già instaurata davanti alle corti di giustizia tributaria (ex commissioni tributarie) trovando un punto di incontro con l'ente impositore, evitando l'incertezza e la durata dei gradi successivi.

Il vantaggio principale è la riduzione delle sanzioni amministrative, tanto più consistente quanto prima si concilia. Le sanzioni si applicano sul minimo di legge nella misura del 40% se la conciliazione si perfeziona nel primo grado, del 50% nel secondo grado e del 60% in Cassazione (art. 48-ter). La conciliazione va tenuta distinta dall'accertamento con adesione, che è un istituto pre-contenzioso (D.Lgs. 218/1997) attivabile prima del ricorso: la conciliazione interviene invece quando il giudizio è già pendente.

Quando si applica

La conciliazione presuppone una lite già pendente: si è proposto ricorso e la causa è in corso davanti a una corte di giustizia tributaria di primo grado, di secondo grado o, in quanto compatibile, davanti alla Corte di Cassazione. È quindi la via d'uscita "in corsa", da valutare quando l'esito del giudizio è incerto o quando la riduzione delle sanzioni e la certezza dell'importo rendono preferibile chiudere subito rispetto a proseguire.

Si distingue dalle definizioni pre-contenzioso. Prima di proporre ricorso, il contribuente può valutare l'accertamento con adesione o, sui singoli atti minori, il ravvedimento operoso con F24: sono strumenti diversi, che operano prima dell'instaurazione della lite. La conciliazione, al contrario, opera solo dopo che il ricorso è stato proposto e fino ai gradi superiori. Per i termini e gli atti del ricorso si veda Il ricorso tributario: atti impugnabili e termini.

Come si applica nella pratica

La conciliazione può perfezionarsi in tre modalità. Fuori udienza (art. 48): le parti raggiungono un accordo e presentano istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale; se la data di trattazione è fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. In udienza (art. 48-bis): ciascuna parte presenta istanza e la corte, verificate le condizioni, invita le parti a conciliare, eventualmente rinviando per il perfezionamento. Su proposta della corte (art. 48-bis): il giudice, ove possibile, formula esso stesso una proposta conciliativa avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti, in udienza o fuori udienza.

In tutti i casi la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo o con la redazione del processo verbale, dove sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. L'accordo (o il verbale) costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento di quelle dovute al contribuente.

La misura delle sanzioni dipende dal grado in cui ci si concilia:

Grado di giudizioSanzioni amministrative
Primo grado40% del minimo di legge
Secondo grado50% del minimo di legge
Cassazione60% del minimo di legge

Il versamento delle somme dovute, o della prima rata in caso di rateazione, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o dalla redazione del verbale. In caso di mancato pagamento di una rata, compresa la prima, entro il termine della rata successiva, l'ufficio iscrive a ruolo le residue somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con un'ulteriore sanzione aumentata della metà.

Esempi pratici

Esempio 1 — Conciliare in primo grado conviene di più

Una S.r.l. ha impugnato un accertamento con sanzioni il cui minimo di legge è 10.000 €. In primo grado raggiunge un accordo conciliativo: le sanzioni si applicano al 40% del minimo, cioè 4.000 €. Se avesse atteso il secondo grado, la stessa conciliazione avrebbe scontato il 50% (5.000 €): conciliare prima riduce sensibilmente l'esborso.

Esempio 2 — Conciliazione fuori udienza con istanza congiunta

Per una lite di valore contenuto, contribuente e ufficio trovano un'intesa prima dell'udienza. Depositano un'istanza congiunta firmata dai difensori che definisce l'importo dovuto, i termini e le modalità di pagamento. La corte, verificate le condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere. La società versa la prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Esempio 3 — Proposta conciliativa formulata dalla corte

In una causa con orientamenti giurisprudenziali consolidati, la corte di giustizia tributaria formula essa stessa una proposta conciliativa, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dei precedenti. La proposta è comunicata alle parti; richiesto il rinvio, l'accordo si perfeziona con il processo verbale alla successiva udienza. Se l'accordo non si perfeziona, si procede comunque alla trattazione della causa nella stessa udienza.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: rinviare la conciliazione ai gradi successivi pensando che cambi poco. La riduzione delle sanzioni peggiora salendo di grado: 40% in primo grado, 50% in secondo, 60% in Cassazione. Conciliare prima costa meno.
  • Errore: confondere conciliazione e accertamento con adesione. L'adesione è pre-contenzioso (prima del ricorso); la conciliazione opera solo a lite già pendente. Non sono alternative sovrapponibili nello stesso momento.
  • Errore: superare il termine di versamento. Le somme, o la prima rata, vanno pagate entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o dal verbale: il ritardo fa decadere il beneficio e comporta iscrizione a ruolo.
  • Errore: trascurare il pagamento delle rate successive. Il mancato pagamento di una rata, anche diversa dalla prima, entro la rata successiva fa iscrivere a ruolo il residuo con una sanzione aumentata della metà.
  • Errore: ritenere la conciliazione possibile solo in primo grado. È ammessa anche in secondo grado e, in quanto compatibile, davanti alla Corte di Cassazione, sia pure con sanzioni più alte.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 1 — conciliazione fuori udienza: istanza congiunta sottoscritta dalle parti o dai difensori per la definizione totale o parziale.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, comma 4 — perfezionamento con la sottoscrizione dell'accordo, che costituisce titolo per la riscossione e per il pagamento.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48-bis — conciliazione in udienza e proposta conciliativa formulata dalla corte di giustizia tributaria.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48-ter, comma 1 — sanzioni al 40% del minimo in primo grado, 50% in secondo grado, 60% in Cassazione.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48-ter, comma 2 — versamento delle somme o della prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione o dal verbale.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48-ter, comma 3 — in caso di mancato pagamento, iscrizione a ruolo del residuo con sanzione aumentata della metà.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.