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InternazionalizzazioneUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Consolidato mondiale: controllate estere art. 130-136 TUIR

Regime opzionale art. 130-136 TUIR: la controllante include pro-quota redditi e perdite di tutte le controllate estere, con credito d'imposta estero

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

Gli articoli da 130 a 142 del TUIR disciplinano il consolidato mondiale: una società o ente residente (art. 73, comma 1, lettere a) e b)) può optare per includere proporzionalmente nella propria base imponibile i redditi e le perdite di tutte le proprie controllate non residenti, indipendentemente dalla distribuzione (art. 130-131). L'imputazione è pro-quota di partecipazione agli utili, con demoltiplicazione della catena di controllo; l'opzione vale cinque esercizi, è irrevocabile e si rinnova tacitamente per trienni (art. 132). Sono «controllate» le partecipate estere oltre il 50% (art. 133). La controllante somma il proprio imponibile a quelli esteri e fruisce del credito per imposte estere per-country ex art. 165 (art. 136).

Quando si applica

Il consolidato mondiale è un regime opzionale «all-in»: chi opta deve includere tutte le proprie controllate non residenti, non potendo sceglierne alcune (art. 132, comma 2, lettera a). L'opzione spetta solo a società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), e l'art. 130, comma 2, restringe la platea a:

  • società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati (società quotate);
  • società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., esclusivamente dallo Stato, da enti pubblici o da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta come controllanti (con cumulo delle partecipazioni dei familiari ex art. 5, comma 5 — art. 130, comma 3).

La controllante che opta per il consolidato mondiale non può, quale controllata, esercitare anche l'opzione per il consolidato nazionale (art. 130, comma 4). Sono «controllate estere» gli enti non residenti con partecipazione (azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili) diretta o indiretta superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione della catena di controllo; le partecipazioni devono sussistere alla fine dell'esercizio della controllante, con esclusione dei redditi delle controllate il cui controllo si è verificato entro i sei mesi precedenti (art. 133).

Come si applica nella pratica

L'art. 131 imputa alla controllante redditi e perdite delle controllate estere, pro-quota di partecipazione agli utili e con demoltiplicazione lungo la catena; i versamenti a saldo e acconto competono alla controllante (art. 131, comma 5). L'art. 136 disciplina la determinazione dell'imposta e il credito estero.

ProfiloDisciplinaNorma
Oggetto dell'opzioneRedditi di tutte le controllate non residenti, indipendentemente dalla distribuzioneart. 130, c. 1
Soggetti ammessiQuotate; controllate da Stato/enti pubblici/persone fisiche residenti non controllantiart. 130, c. 2
ImputazioneRedditi e perdite pro-quota di partecipazione agli utili, con demoltiplicazioneart. 131, c. 1
VersamentiSaldo e acconto a carico della controllanteart. 131, c. 5
DurataCinque esercizi, irrevocabile; rinnovo tacito per trienniart. 132, c. 1
All-inEsercizio relativo a tutte le controllate non residentiart. 132, c. 2, lett. a
Definizione controlloPartecipazione superiore al 50%, con demoltiplicazioneart. 133, c. 1
Imposta e creditoSomma algebrica imponibili; credito imposte estere per-country ex art. 165art. 136

L'art. 136, comma 1, prevede che la controllante effettui la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere e calcoli l'imposta corrispondente. Dall'imposta si detraggono, oltre a detrazioni, ritenute e crediti propri, le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri dell'art. 165: il credito è calcolato con riferimento a ciascuna controllata estera (criterio per-country), e l'eventuale eccedenza si riporta nei periodi precedenti o successivi (art. 136, commi 2-3 e art. 165).

Tre regimi da non confondere. Il consolidato mondiale (art. 130-136) imputa redditi e perdite delle controllate estere pro-quota, su opzione «all-in» worldwide. La disciplina CFC dell'art. 167 imputa solo i redditi (mai le perdite) di specifiche controllate estere a fiscalità privilegiata, per trasparenza e in via obbligatoria al ricorrere delle condizioni. Il consolidato nazionale dell'art. 117 somma invece per intero gli imponibili di controllate residenti. La branch exemption dell'art. 168-ter riguarda infine le stabili organizzazioni estere, non le controllate.

Esempi pratici

Esempio 1 — Imputazione pro-quota di reddito

La Worldco S.p.A., società quotata residente, controlla all'80% la controllata estera Esterco. Esterco produce un reddito, rideterminato secondo le norme italiane, di 1.000.000,00 €. In consolidato mondiale Worldco include nella propria base imponibile l'80%, cioè 800.000,00 €, indipendentemente dalla distribuzione di dividendi (art. 130-131).

Esempio 2 — Imputazione di una perdita estera

L'anno successivo Esterco chiude in perdita per 200.000,00 €. A differenza del regime CFC (che imputa solo i redditi), il consolidato mondiale consente a Worldco di imputare pro-quota anche la perdita: 200.000,00 × 80% = 160.000,00 € a riduzione della base imponibile di gruppo (art. 131, comma 1).

Esempio 3 — Credito d'imposta estero per-country

Worldco controlla Esterco (Paese A) ed Estera2 (Paese B). Esterco ha pagato 220.000,00 € di imposte definitive nel Paese A, Estera2 90.000,00 € nel Paese B. Il credito ex art. 165 si calcola separatamente per ciascuna controllata estera, fino a concorrenza della quota di imposta italiana relativa al reddito di quella controllata (art. 136, comma 3): non si compensano le eccedenze tra Paese A e Paese B.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere consolidato mondiale e CFC: il mondiale (art. 131) imputa redditi e perdite pro-quota su opzione; la CFC (art. 167) imputa solo i redditi, per trasparenza e obbligatoriamente. Verificare quale disciplina ricorre.
  • Selezionare solo alcune controllate estere: l'opzione è «all-in» (art. 132, comma 2, lettera a). Includere tutte le controllate non residenti, pena l'inefficacia dell'opzione.
  • Trattare l'opzione come revocabile annualmente: dura cinque esercizi ed è irrevocabile (art. 132, comma 1), con rinnovo tacito triennale. Pianificare l'orizzonte temporale prima di optare.
  • Calcolare il credito estero in modo cumulativo: il credito dell'art. 165 si determina per ciascuna controllata estera (per-country, art. 136, comma 3), non sommando tutte le imposte estere in un unico plafond.
  • Includere le perdite pregresse delle controllate: non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'opzione (art. 134, comma 2).
  • Sovrapporre mondiale e nazionale sulla stessa controllante: chi opta per il mondiale non può essere controllata in un consolidato nazionale (art. 130, comma 4).

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 130 — Opzione per il consolidato mondiale: inclusione proporzionale dei redditi delle controllate non residenti; soggetti ammessi (commi 1-4).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 131 — Effetti dell'opzione: imputazione di redditi e perdite pro-quota con demoltiplicazione; versamenti a carico della controllante (commi 1, 5).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 132 — Condizioni per l'efficacia dell'opzione: durata quinquennale irrevocabile, rinnovo triennale, all-in, revisione bilanci, interpello (commi 1-2).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 133 — Definizione del requisito di controllo: partecipazione superiore al 50% con demoltiplicazione (commi 1-2).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 134, comma 2 — Irrilevanza delle perdite delle controllate estere antecedenti l'opzione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 136 — Determinazione dell'imposta dovuta e credito per imposte estere per-country secondo l'art. 165 (commi 1-3).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 165 — Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

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