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IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Depositi IVA art. 50-bis DL 331/93: sospensione ed estrazione

Regime di sospensione IVA per i beni in deposito: operazioni senza imposta all'introduzione e assolvimento dell'imposta al momento dell'estrazione

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 50-bis del DL 331/1993 disciplina i depositi IVA, speciali depositi fiscali per la custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto al loro interno. La finalità è finanziaria: le operazioni effettuate mediante introduzione o durante la giacenza dei beni nel deposito avvengono senza pagamento dell'IVA, che diventa esigibile solo al momento dell'estrazione dei beni per la loro utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato.

Quando si applica

Il regime interessa gli operatori che movimentano beni in ambito intracomunitario o di importazione e vogliono differire l'IVA fino all'effettivo immesso al consumo. È utile quando:

  • si introducono beni acquistati in ambito UE o immessi in libera pratica senza anticipare l'IVA;
  • si effettuano cessioni di beni in giacenza tra operatori senza addebito dell'imposta;
  • si vogliono gestire lavorazioni e manipolazioni su beni in deposito in regime sospensivo.

Come si applica nella pratica

  • Operazioni senza pagamento dell'IVA (comma 4): avvengono in sospensione, tra le altre, gli acquisti intracomunitari con introduzione in deposito, l'immissione in libera pratica di beni extra-UE destinati al deposito (previa garanzia), le cessioni di beni introdotti o custoditi nel deposito, le cessioni intracomunitarie o all'esportazione di beni estratti e le prestazioni di servizi su beni custoditi.
  • Estrazione dei beni (comma 6): l'estrazione per l'utilizzazione o la commercializzazione in Italia può essere effettuata solo da soggetti passivi e comporta il pagamento dell'imposta. La base imponibile è il corrispettivo o valore dell'operazione non assoggettata all'introduzione (o dell'ultima cessione), aumentato dei servizi resi durante la giacenza.
  • Modalità di assolvimento: per i beni introdotti con acquisto intracomunitario l'imposta si assolve in reverse charge, con integrazione e annotazione nei registri (artt. 23 e 25 DPR 633/1972); per gli altri titoli di introduzione (ad esempio immissione in libera pratica di beni extra-UE) le modalità di versamento variano, anche tramite il gestore del deposito.
  • Gestione e registri (commi 1-3): i depositi sono gestiti da soggetti abilitati e tenuti a un apposito registro di movimentazione dei beni.
  • Rappresentanza fiscale (comma 7): i gestori dei depositi possono assumere la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti parti delle operazioni.

Esempi pratici

Esempio 1 — Acquisto intra introdotto in deposito

Un'impresa acquista beni da un fornitore UE per 50.000 € e li introduce in un deposito IVA. L'acquisto intracomunitario avviene senza pagamento dell'imposta: l'IVA resta sospesa fino all'estrazione.

Esempio 2 — Estrazione per la vendita in Italia

La stessa impresa estrae i beni per rivenderli in Italia. All'estrazione assolve l'IVA in reverse charge sulla base di 50.000 € (o sul valore dell'ultima cessione se i beni sono stati nel frattempo ceduti), integrando e annotando la fattura.

Esempio 3 — Lavorazione durante la giacenza

Durante la giacenza i beni subiscono una lavorazione del valore di 5.000 €, resa senza IVA. All'estrazione la base imponibile è aumentata dell'importo dei servizi resi: l'IVA si calcola su 55.000 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Destinare al deposito IVA beni per la vendita al minuto all'interno dei locali: è esclusa dalla definizione di deposito IVA.
  • Estrarre i beni senza essere soggetti passivi: l'estrazione per l'immissione al consumo può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta.
  • Calcolare la base imponibile sul solo valore di introduzione: va aumentata dei servizi resi durante la giacenza e, se vi sono state cessioni, riferita all'ultima cessione.
  • Omettere l'integrazione e le annotazioni all'estrazione dei beni introdotti con acquisto intracomunitario.
  • Trascurare la garanzia richiesta per l'immissione in libera pratica di beni extra-UE destinati al deposito.

Riferimenti normativi

  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis — Depositi fiscali ai fini IVA (operazioni in sospensione ed estrazione).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 — Debitore d'imposta e reverse charge applicabile all'estrazione.
  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 40 — Territorialità delle operazioni intracomunitarie collegate al deposito.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.