Dichiarazione redditi nei casi di liquidazione, art. 5 DPR 322/98
Dichiarazione dei redditi in liquidazione di societa e imprese ex art. 5 DPR 322/98: liquidatore, frazionamento del periodo, dichiarazione finale e termini
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 5 del DPR 22 luglio 1998 n. 322 disciplina la dichiarazione dei redditi nei casi di liquidazione di società, enti e imprese individuali. Il liquidatore (o, in mancanza, il rappresentante legale) presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di effetto dello scioglimento, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica; presenta poi la dichiarazione del risultato finale della liquidazione entro nove mesi dalla chiusura o dal deposito del bilancio finale. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta, sono dovute le dichiarazioni di ogni periodo intermedio nei termini ordinari dell'art. 2.
Quando si applica
L'art. 5 si applica alla liquidazione di:
- società ed enti soggetti a IRES (società di capitali, enti commerciali);
- società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, studi associati);
- imprese individuali.
La data che segna la frazione del periodo d'imposta è quella in cui si determinano gli effetti dello scioglimento ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. per le società; per le imprese individuali, la data indicata nella dichiarazione di variazione ai fini IVA (art. 35 DPR 633/1972). Nei casi di fallimento o liquidazione coatta amministrativa (comma 4) le dichiarazioni sono presentate dal curatore o dal commissario liquidatore, anche per le imprese individuali. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (comma 5).
Come si applica nella pratica
La liquidazione frantuma il periodo d'imposta ordinario in più segmenti, a ciascuno dei quali corrisponde una dichiarazione autonoma.
| Periodo | Contenuto | Termine | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Ante-liquidazione | Dall'inizio del periodo alla data di scioglimento | 9° mese successivo alla data di effetto | art. 5, c.1 |
| Periodi intermedi | Residua frazione e periodi successivi se la liquidazione prosegue | Termini ordinari art. 2 | art. 5, c.3 |
| Risultato finale | Esito complessivo della liquidazione | 9 mesi dalla chiusura o dal deposito del bilancio finale | art. 5, c.1 |
La dichiarazione ante-liquidazione copre il segmento dall'inizio del periodo d'imposta alla data di effetto dello scioglimento ed è presentata entro il nono mese successivo a tale data. Se la procedura prosegue oltre il periodo in corso, il liquidatore presenta la dichiarazione della residua frazione e quelle di ogni periodo successivo nei termini ordinari dell'art. 2 DPR 322/1998. Alla chiusura, la dichiarazione del risultato finale consolida l'esito delle operazioni. In caso di revoca dello stato di liquidazione con effetti anteriori al termine di presentazione, il liquidatore non è tenuto a presentare le dichiarazioni dei commi 1 e 3 (comma 3-bis), restando fermi gli effetti di quelle eventualmente già presentate.
Esempi pratici
Esempio 1 — SRL in liquidazione con periodo frazionato
La Alfa SRL, con esercizio coincidente con l'anno solare, delibera lo scioglimento con effetto al 30 aprile 2025. Il liquidatore presenta la dichiarazione del periodo 1 gennaio – 30 aprile 2025 entro il 31 gennaio 2026 (ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto). La liquidazione prosegue oltre il 2025: per la residua frazione (1 maggio – 31 dicembre 2025) e per il 2026 valgono i termini ordinari dell'art. 2.
Esempio 2 — Risultato finale della liquidazione
La liquidazione della Alfa SRL si chiude con deposito del bilancio finale il 15 marzo 2027. Il liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi da tale data, cioè entro il 15 dicembre 2027, consolidando l'esito complessivo dell'intero periodo di liquidazione ai fini delle imposte sui redditi.
Esempio 3 — Impresa individuale in liquidazione
Il signor Bianchi cessa l'attività d'impresa e presenta la dichiarazione di cessazione ai fini IVA (art. 35 DPR 633/1972) con data 30 settembre 2025. La dichiarazione del periodo ante-liquidazione (1 gennaio – 30 settembre 2025) va presentata in via telematica entro il 30 giugno 2026, nono mese successivo alla data indicata nella dichiarazione di cessazione IVA.
Errori comuni e come evitarli
- Non frazionare il periodo d'imposta: la messa in liquidazione spezza l'esercizio in segmenti; la dichiarazione ante-liquidazione e quella del risultato finale sono autonome e hanno termini propri.
- Calcolare male il termine dei nove mesi: il termine decorre dalla data di effetto dello scioglimento (artt. 2484-2485 c.c.) o dalla data di cessazione IVA per le imprese individuali, non dalla data della delibera.
- Dimenticare le dichiarazioni dei periodi intermedi: se la liquidazione si prolunga, vanno presentate le dichiarazioni della residua frazione e di ogni periodo successivo nei termini ordinari dell'art. 2.
- Confondere liquidazione volontaria e procedure concorsuali: nel fallimento e nella liquidazione coatta le dichiarazioni sono presentate dal curatore o dal commissario liquidatore, con termini e regole proprie (c.4).
- Trascurare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta: l'obbligo permane anche durante la liquidazione (comma 5).
Riferimenti normativi
- DPR 22 luglio 1998 n. 322, art. 5 — Dichiarazione nei casi di liquidazione (commi 1, 3, 3-bis, 4, 5).
- DPR 22 luglio 1998 n. 322, art. 2 — Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.
- DPR 22 luglio 1998 n. 322, art. 3 — Modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni.
Risorse correlate
- Termini di presentazione della dichiarazione redditi e IRAP, art. 2 DPR 322/1998
- Dichiarazione integrativa e correzione errori, art. 2 DPR 322/1998
- Conservazione e invio telematico delle dichiarazioni, art. 3 DPR 322/1998
- Termini per l'accertamento, art. 43 DPR 600/1973
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.